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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1999, n. 15

Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-1-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1999, n. 78 (in G.U. 31/03/1999, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2009)
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Testo in vigore dal:  1-4-1999
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Art. 1

Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini
1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare previsto dall'arti colo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al comma 3. Le domande di concessione
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devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi dall'integrazione del predetto piano di assegnazione.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con l'indicazione del numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono presentare domanda per svolgere attività televisiva in ambito locale, comunicano, con finalità ricognitive, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale nel quale intendono operare.
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3-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3-ter. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2000.
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