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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1999, n. 7

Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti.

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1999, n. 74 (in G.U. 27/03/1999, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/1999)
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Testo in vigore dal: 28-3-1999
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                               Art. 1.
         Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia
  1.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  puo'  concedere  la garanzia per il rimborso del capitale,
per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del
cambio,  su  linee  di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore
dei  Paesi  membri  del  Fondo  monetario  internazionale  (FMI)  che
rispettino  le  condizioni  previste  dai  programmi  di  risanamento
economico   approvati   dal  Fondo  stesso,  qualora  si  verifichino
circostanze   impreviste  sul  piano  internazionale  che  richiedano
risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione
dal  FMI,  nel  limite  massimo  di  2.500  miliardi di lire (( quale
importo  complessivo  degli  interventi  realizzabili  ai  sensi  del
presente articolo)).
  2.  Ai  relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo
7,  secondo  comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con
imputazione  alle  apposite unita' previsionali 3.1.2.17 "garanzie di
cambio"  e  3.2.2.2  "garanzie  dello Stato", iscritte nello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  1999 e corrispondenti per gli
esercizi successivi.