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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1999, n. 7

Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti.

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1999, n. 74 (in G.U. 27/03/1999, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/1999)
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Testo in vigore dal:  28-3-1999
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Art. 1

Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire
(( quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo))
.
2. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle apposite unità previsionali 3.1.2.17 "garanzie di cambio" e 3.2.2.2 "garanzie dello Stato", iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e corrispondenti per gli esercizi successivi.