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LEGGE 31 dicembre 1998, n. 485

Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo.

note: Entrata in vigore della legge: 29-1-1999
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Testo in vigore dal: 29-1-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il Governo  e' delegato  ad emanare,  entro centottanta  giorni
dalla data  di entrata  in vigore  della presente  legge, uno  o piu'
decreti legislativi  diretti ad  adeguare la vigente  normativa sulla
sicurezza  e  la salute  dei  lavoratori  sul  luogo di  lavoro  alle
particolari esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di
trasporto marittimo  sia su  quelli adibiti  alla pesca,  nonche' dei
servizi  svolti nei  porti, comprese  le operazioni  di manutenzione,
riparazione  e  trasformazione  delle  navi in  ambito  portuale,  in
coerenza con il  decreto legislativo 19 settembre 1994,  n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
  2. I decreti  legislativi saranno informati ai  seguenti principi e
criteri direttivi:
  a) assicurare,  in materia  di sicurezza  del lavoro,  tutela della
salute, formazione  e prevenzione,  il mantenimento  delle condizioni
previste  dalla  legislazione  nazionale, ove  piu'  favorevoli  alla
sicurezza e alla salute dei  lavoratori, e garantire, in particolare,
l'applicazione   delle  disposizioni   del  decreto   legislativo  19
settembre 1994,  n. 626, come  modificato dal decreto  legislativo 19
marzo  1996, n.  242,  sia a  bordo  delle navi  che  nei porti,  ivi
comprese  le  attivita'  di  manutenzione  e  riparazione,  salve  le
specificazioni e  integrazioni contenute  nei decreti  legislativi di
cui  al  comma  1,  che  in ogni  caso  non  potranno  comportare  un
abbassamento   del  livello   di  tutela   previsto  dalle   predette
disposizioni;
  b) determinare, sempre nel  contesto della normativa di prevenzione
vigente,  anche  gli  obblighi  e le  responsabilita'  specifiche  in
relazione   alla  valutazione   dei   rischi  a   bordo  delle   navi
relativamente alla esposizione ad  agenti chimici, fisici e biologici
ed in particolare a piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni;
  c)  fissare i  criteri  relativi  alle condizioni  di  igiene e  di
abitabilita' degli alloggi degli equipaggi;
  d)  definire le  forme organizzative  di  sicurezza e  le forme  di
cooperazione degli equipaggi al processo prevenzionale;
  e)  dettare   le  disposizioni  generali  sull'impiego   dei  mezzi
personali di protezione;
  f)  fissare,  relativamente  al   personale  marittimo,  i  criteri
relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro;
  g)  dettare  le  misure  di sicurezza  in  presenza  di  condizioni
particolari di rischio;
  h)  assicurare  l'informazione  e la  formazione  degli  equipaggi,
nonche' del  personale addetto alle attivita'  nell'ambito del porto,
tramite  l'istituzione  di  corsi   specifici  di  formazione,  anche
obbligatori;
  i)  prevedere  i  criteri  per  il  rilascio  di  certificazioni  e
attestazioni dell'avvenuta  formazione del personale marittimo  e del
personale addetto alle attivita' nell'ambito del porto;
  l) salva l'applicazione delle  norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle  disposizioni contenute nei decreti
legislativi,  prevedere  sanzioni  amministrative  e  penali  per  le
infrazioni alle  disposizioni dei decreti stessi.  Le sanzioni penali
saranno riservate alle infrazioni in  materia di sicurezza del lavoro
ed igiene  in conformita'  del disposto  e secondo  i criteri  di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a),  numero 3), e lettera b), numero
1),  numero 2)  e, limitatamente  al primo  periodo, numero  3) della
legge 6 dicembre 1993, n. 499,  ed al Capo II del decreto legislativo
19  dicembre  1994, n.  758,  e  tenendo  conto della  necessita'  di
armonizzare la  disciplina rispetto a  quella prevista dal  titolo IX
del  decreto legislativo  19  settembre 1994,  n.  626, e  successive
modificazioni ed  integrazioni. Per  le infrazioni che  non rientrano
nella previsione  della predetta legge  n. 499 del 1993,  nelle parti
sopra richiamate, e dunque che non attengono a violazioni di norme di
sicurezza   e   di   igiene,  potranno   essere   previste   sanzioni
amministrative  in  ragione  di  una   somma  non  inferiore  a  lire
cinquecentomila  e   non  superiore  a  lire   duecento  milioni.  Ad
integrazione delle sanzioni penali  ed amministrative potranno essere
previste misure interdittive quali la revoca da parte della autorita'
portuale di autorizzazioni o  concessioni, limitatamente ai casi piu'
gravi;
  m)  individuare  nell'autorita'  portuale  l'organo  competente  ad
irrogare  le   sanzioni  amministrative.   Per  quanto   riguarda  le
prescrizioni in materia penale, indicare la competenza esclusivamente
nell'organo di vigilanza previsto  dall'articolo 19, comma 1, lettera
b), del  decreto legislativo  19 dicembre  1994, n.  758. Al  fine di
assicurare la coerenza degli interventi e di evitare sovrapposizioni,
puo' essere individuato un organo di mero coordinamento per le aree e
i  settori considerati  nei decreti  legislativi di  cui al  comma 1,
nell'ambito  delle   competenze  generali  di  cui   al  decreto  del
Presidente  del Consiglio  dei Ministri  5 dicembre  1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.
  3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei
deputati  ed al  Senato della  Repubblica  affinche' su  di essi  sia
espresso  il parere  delle  Commissioni  parlamentari competenti  per
materia, entro  quarantacinque giorni  dalla data di  ricezione degli
schemi stessi.  Decorso inutilmente il termine  suindicato, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Il  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626
          recante:   "Attuazione   delle   direttive      89/391/CEE,
          89/654/CEE,      89/655/CEE,  89/656/CEE,       90/269/CEE,
          90/270/CEE,   90/394/CEE   e    90/679/CEE riguardanti   il
          miglioramento  della    sicurezza    e   della salute   dei
          lavoratori  sul  luogo  di  lavoro", e'   pubblicato    nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre
          1994, n. 265.
            -  Il decreto  legislativo   19   marzo 1996,   n.    242
          (Modifiche    ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre  1994,
          n.  626,  recante  attuazione  di   direttive   comunitarie
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei  lavoratori  sul  luogo  di  lavoro", e' pubblicato nel
          supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  6  maggio
          1996, n. 104.
            L'art  1,  comma 1, lettera a),  numero 3) e lettera  b),
          numero 1), numero 2) e il primo periodo, numero  3),  della
          legge  6  dicembre  1993,  n.  499 (Delega al Governo   per
          riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di  lavoro),
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  6 dicembre  1993,  n.
          286, cosi' recita:
            "Art. 1. - 1. Il Governo  della Repubblica e' delegato ad
          adottare,  entro  un anno   dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno   o   piu' decreti    legislativi
          per   la riforma  della  disciplina sanzionatoria  relativa
          ai  rapporti  di lavoro,  secondo i   seguenti  principi  e
          criteri direttivi.:
               a) in materia di assunzione dei lavoratori:
              (omissis);
            4)    trasformare in   illeciti amministrativi  tutti gli
          altri reati previsti   in materia   di  costituzione    del
          rapporto  di    lavoro  e    di  assunzioni   obbligatorie,
          prevedendo    la   sanzione   pecuniaria   non superiore  a
          lire  dieci    milioni, nonche' le  sanzioni amministrative
          accessorie   corrispondenti    alle     pene     accessorie
          dei      reati depenalizzati ed  equiparando in particolare
          l'avviamento  irregolare  al    lavoro     dei   lavoratori
          provenienti    da    Paesi  extracomunitari    a quello dei
          lavoratori italiani e comunitari;
            b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del
          lavoro:
            1) stabilire,  per le  contravvenzioni previste da  leggi
          speciali, una causa di  estinzione  del  reato  consistente
          nell'adempimento,  entro un   termine   non   superiore  al
          limite    fissato    dalla    legge,    alle   prescrizioni
          obbligatoriamente  impartite    dagli organi   di vigilanza
          allo  scopo  di  eliminare    la   violazione    accertata,
          nonche'  nel pagamento in sede  amministrativa di una somma
          pari  ad   un quarto del massimo dell'ammenda comminata per
          ciascuna infrazione;
            2) prevedere che  gli organi di vigilanza riferiscano  in
          ogni caso all'autorita'   giudiziaria  la    notizia     di
          reato      inerente         la   contravvenzione         e,
          successivamente,         l'esito       della       verifica
          dell'adempimento    prescritto,    coordinando   le   nuove
          disposizioni con la disciplina  relativa  allo  svolgimento
          delle   indagini   preliminari,  all'esercizio  dell'azione
          penale e alla prescrizione;
            3)  prevedere    per  le  contravvenzioni   in materia di
          sicurezza  e di igiene del   lavoro la  pena    alternativa
          dell'arresto  non   superiore a sei  mesi  o   dell'ammenda
          non  superiore  a    lire   otto   milioni,  opportunamente
          graduate  in    rapporto  alla   gravita' degli   illeciti;
          (omissis)".
            - Il titolo   del Capo II del  decreto  legislativo    19
          dicembre  1994,  n.    758 (Modificazioni   alla disciplina
          sanzionatoria  in    materia  di  lavoro),  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 26 gennaio
          1995, n. 21, e' il seguente:
            "Estinzione   delle  contravvenzioni    in    materia  di
          sicurezza e  di igiene del lavoro".
            -  Il    titolo  IX  del  citato   decreto legislativo n.
          626/1994,  e' il seguente:
             "Sanzioni".
            - L'art. 19, comma 1,  lettera  b),  del  citato  decreto
          legislativo n.  758/1994, cosi' recita:
            "Art.   19   (Definizioni).   -  1.  Agli  effetti  delle
          disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
               a) (omissis);
            b) organo di vigilanza, il   personale ispettivo  di  cui
          all'art.  21,  terzo comma,  della legge 23  dicembre 1978,
          n. 833, fatte   salve le  diverse  competenze  previste  da
          altre norme.".
            -  Il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e  coordinamento recante
          criteri generali per l'individuazione degli organi operanti
          nella materia della sicurezza e della  salute sul  luogo di
          lavoro),    e'  pubblicato    nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          febbraio 1998, n. 29.
   Data a Roma, addi' 31 dicembre 1998
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Treu,  Ministro  dei  trasporti  e
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