stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/4/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-4-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 19

Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.
2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.

--------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 21/02/1995, n. 43 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 19:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 21, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale", come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177:
"Art. 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). - In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorenza 1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Per la tutela della salute dei lavoratori le unità sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive.
In applicazione a quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo art. 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato".
- Il testo degli articoli 34, 60 e 127 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale), è il seguente:
"Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:
a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera a);
b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sull'interruzione volontaria della gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n.
283;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale".
"Art. 60 (Esclusioni oggettive). - Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
318 (corruzione per un atto d'ufficio);
319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
321 (pene per il corruttore);
322 (istigazione alla corruzione);
355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
371 (falso giuramento della parte);
372 (falsa testimonianza);
373 (falsa perizia o interpretazione);
385 (evasione);
391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);
443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
501-bis (manovre speculative su merci);
590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;
644 (usura).
Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria".
"Art. 127 (Applicazione di norme). - Le disposizioni dell'art. 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n), del primo comma dell'art. 34".
- Si trascrive il testo degli articoli 589 e 590 del codice penale:
"Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici".
"Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi, è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".