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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1998, n. 456

Regolamento recante istituzione del Dipartimento per le riforme istituzionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-1-1999
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 14-1-1999
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti gli articoli 17,  commi 3 e 4, e 21, comma  5, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 3 luglio 1997, n.
520;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
1998   recante   "Ordinamento   transitorio   delle   strutture   del
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  10
novembre  1998  recante la  delega  di  funzioni del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri al Ministro per le riforme istituzionali;
  Visto  l'articolo 8  del  decreto-legge 23  ottobre  1996, n.  543,
convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639;
  Considerata  l'esigenza di  istituire, ai  sensi dell'articolo  21,
comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
  un dipartimento  da affidare alla responsabilita'  del Ministro per
le  riforme istituzionali,  per lo  svolgimento dei  compiti inerenti
alle funzioni delegate;
  Visto  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 novembre 1998;
  D'intesa con il Ministro per le riforme istituzionali;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
      Istituzione del Dipartimento per le riforme istituzionali
  1.  Nell'ambito  della Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri  e'
istituito il Dipartimento per le riforme istituzionali, affidato alla
responsabilita' del Ministro per le riforme istituzionali.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle disposioni di legge alle quali e' operato il  rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo dell'art.  17, commi 3 e 4, della    legge  23
          agosto  1988,  n.    400,  (Disciplina    dell'attivita' di
          Governo e  ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
            -  Il   testo dell'art. 21,  comma 5, della  citata legge
          n.  400 del 1988, e' il seguente:
            "5.  Nei casi  di dipartimenti  posti alle  dipendenze di
          Ministri senza  portafoglio,  il  decreto  e'  emanato  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  d'intesa  con il
          Ministro competente".
            - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  3  luglio
          1997,  n. 520, reca:   "Regolamento   recante   norme   per
          l'organizzazione    dei dipartimenti   e    degli    uffici
          della  Presidenza   del   Consiglio   dei Ministri e per la
          disciplina delle funzioni dirigenziali".
            - Il  decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri
          6 agosto 1998,   e'  stato    pubblicato  nella    Gazzetta
          Ufficiale n.  259 del  5 novembre 1998.
            -  Il  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri
          10 novembre 1998,   e' stato   pubblicato nella    Gazzetta
          Ufficiale  n. 272  del 20 novembre 1998.
            -  Il  testo    dell'art.  8 del decreto-legge 23 ottobre
          1996, n. 543, convertito, con modificazioni,   dalla  legge
          20  dicembre    1996,  n.  639 (Disposizioni   urgenti   in
          materia  di  ordinamento  della Corte   dei conti),  e'  il
          seguente:
            "Art.    8    (Poteri   del   Segretario generale   della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri). - 1. I  decreti di
          cui all'art. 21, comma 3, della  legge   23 agosto    1988,
          n.    400,    sono soggetti   a   controllo preventivo   di
          legittimita' della   Corte   dei   conti.  Il    Segretario
          generale   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          sovrintende   alla   organizzazione   e    alla    gestione
          amministrativa del Segretario generale ed  e'  responsabile
          di   fronte   al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
          dell'esercizio delle  funzioni  di cui  all'art. 19   della
          legge  23    agosto  1988, n.   400, non   attribuite ad un
          Ministro senza portafoglio o  delegate al   Sottosegretario
          di  Stato    alla Presidenza del   Consiglio dei  Ministri,
          adottando, anche  mediante delega  dei relativi  poteri  ai
          capi   dei    Dipartimenti  e    degli  uffici,    tutti  i
          provvedimenti   occorrenti,   ivi    compresi  quelli    di
          assegnazione    e  conferimento  di  incarichi e funzioni a
          personale diverso da quello di cui all'art. 18 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400".