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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 543

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639 (in G.U. 21/12/1996, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2009)
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Testo in vigore dal:  23-10-1996

Art. 8

Poteri del Segretario generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.