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LEGGE 30 novembre 1998, n. 419

Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

note: Entrata in vigore della legge: 22-12-1998
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 22-12-1998
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                        (Delega al Governo). 
 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi  recanti  disposizioni  modificative  e  integrative  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, sulla  base  dei  principi  e  dei  criteri  direttivi
previsti dall'articolo 2. 
 2. L'esercizio della delega di cui al  comma  1  deve  avvenire  nel
rispetto delle competenze trasferite  alle  regioni  con  il  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione  del  capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59. 
 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma  1,  ciascuno
dei quali deve essere corredato di relazione  tecnica  sugli  effetti
finanziari  delle  disposizioni  in  esso   contenute,   il   Governo
acquisisce il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nonche'  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi,  rispettivamente,  entro
quaranta giorni ed entro trenta giorni dalla ricezione  degli  schemi
stessi.  Il  parere  della  Conferenza  unificata  e'  immediatamente
trasmesso alle Commissioni parlamentari  predette.  Sugli  schemi  di
decreto legislativo di cui al comma 1, per le parti  aventi  riflessi
sull'organizzazione del lavoro e  sul  rapporto  di  impiego  nonche'
sull'eta' pensionabile,  sono  sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative. 
 4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non  comporta
complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli
enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n.  468,
e successive modificazioni. 
           NOTE 
           Avvertenza: 
            - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
           Note all'art. 1: 
            -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
          (Riordino della disciplina in  materia  sanitaria  a  norma
          dell'art.  1  della  legge  23  ottobre  1992,   n.   421),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992  e'  stato  in  parte
          modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.  517
          (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
          502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria
          a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n.  421),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1993. Il testo del  citato
          decreto  legislativo  n.  502/1992,  come  modificato   dal
          decreto legislativo n. 517/1993, e'  stato  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  4  del  7
          gennaio 1994. 
            -  Il  decreto  legislativo  31  marzo   1998,   n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),  e'  stato
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998. 
            - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          conferenza Statocitta' ed 
          autonomie locali), e' il seguente: 
            "Art. 8 (Conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali  e
          conferenza unificata). - 1. La  conferenza  Statocitta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   conferenza
          Statoregioni. 
            2. La  conferenza  Statocitta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
            3. La  conferenza  Statocitta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
            4. La conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,  su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". 
            - L'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio, nel testo modificato dall'art. 21  del
          decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti  in
          materia previdenziale e sanitaria  e  per  il  contenimento
          della spesa pubblica, disposizioni per vari  settori  della
          pubblica amministrazione  e  proroga  di  taluni  termini),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          1983, n. 638, e' il seguente: 
            "Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici).
          - Ai comuni, alle province e relative  aziende,  nonche'  a
          tutti  gli  enti  pubblici  non  economici  compresi  nella
          tabella  A  allegata  alla   presente   legge,   a   quelli
          determinati  ai  sensi  dell'ultimo  comma   del   presente
          articolo, gli enti ospedalieri, sino  all'attuazione  delle
          apposite norme contenute nella legge di riforma  sanitaria,
          alle aziende autonome dello Stato, agli  enti  portuali  ed
          all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata  in
          vigore della presente legge, di adeguare il  sistema  della
          contabilita' ed i relativi  bilanci  a  quello  annuale  di
          competenza  e  di  cassa  dello  Stato,  provvedendo   alla
          esposizione della spesa sulla  base  della  classificazione
          economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata,  gli
          introiti in relazione alla  provenienza  degli  stessi,  al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico. 
            La  predetta  tabella  A  potra'  essere  modificata  con
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e
          della programmazione economica. 
            Per l'ENEL e le aziende di servizi  che  dipendono  dagli
          enti territoriali, l'obbligo  di  cui  al  primo  comma  si
          riferisce solo alle previsioni e ai  consuntivi  di  cassa,
          restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano
          la tenuta della contabilita'. 
            Gli enti territoriali  presentano  in  allegato  ai  loro
          bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che  da
          loro  dipendono,  secondo  uno  schema  tipo  definito  dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende. 
            Ai fini della formulazione dei  conti  pluriennali  della
          finanza pubblica e' fatto  obbligo  agli  enti  di  cui  al
          presente  articolo  di  fornire  al  Ministro  del   tesoro
          informazioni su prevedibili flussi delle  entrate  e  delle
          spese per gli anni considerati  nel  bilancio  pluriennale,
          ove  questi  non  risultino  gia'  dai  conti   pluriennali
          prescritti da specifiche disposizioni legislative. 
            Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
          Ministri del tesoro e del bilancio e  della  programmazione
          economica, con proprio decreto, individua gli  organismi  e
          gli enti anche di natura  economica  che  gestiscono  fondi
          direttamente  o  indirettamente  interessanti  la   finanza
          pubblica,  con  eccezione  degli  enti  di  gestione  delle
          partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai
          quali si applicano le disposizioni del  presente  articolo.
          Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo  comma  si
          riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in  termini
          di cassa". 
            - Si riporta il testo dell'art. 27 della citata  legge  5
          agosto 1978, n. 468: 
            "Art. 27 (Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti
          del settore pubblico allargato). - Le leggi che  comportano
          oneri, anche sotto forma di minori entrate,  a  carico  dei
          bilanci degli enti di cui  al  precedente  art.  25  devono
          contenere   la   previsione   dell'onere   stesso   nonche'
          l'indicazione  della  copertura  finanziaria  riferita   ai
          relativi bilanci, annuali e pluriennali".