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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 settembre 1998, n. 393

Regolamento recante norme per la fruizione da parte degli esercenti le professioni legali ed altri professionisti del servizio d'informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-12-1998
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  1-12-1998

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, il quale ha aggiunto gli articoli 14 e 15 al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, ed, in particolare, il comma 2 del predetto articolo 14, che prevede che per la disciplina del servizio d'informatica giuridica sono emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 maggio 1987, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1987;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990;
Attesa la necessità di emendare il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 novembre 1995, n. 594, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996, nella parte in cui esclude dalla fruizione del servizio gli agrotecnici, anch'essi ricompresi nell'ambito delle professioni di area agricola;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 23 febbraio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 6166 del 26 agosto 1998);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 novembre 1995, n. 594, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996, modificativo dell'articolo 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990, è sostituito dal seguente:
"Gli avvocati, i praticanti avvocati, i notai, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali, i consulenti del lavoro, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i dottori in agraria, gli agrotecnici, i periti agrari, iscritti nei rispettivi albi professionali, nonché i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, sono ammessi, previa istanza, ad usufruire del servizio d'informatica giuridica, attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto presideriziale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 settembre 1998

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 settembre 1998 Il Ministro di grazia e giustizia Flick

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1998

Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 379

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulganzione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblcia e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.P.R. 28 novembre 1985, n. 759, reca: "Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, concernente regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione".
- Si trascrivono gli articoli 14 e 15 del D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322, recante: "Regolamento per la concesisone della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione":
"Art. 14. - Gli esercenti le professioni legali sono ammessi ad usufruire del servizio di informatica guiridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione, osservando le modalità stabilite dai capi degli uffici e dietro corresponsione della somma di lire duemilacinquecento, il corrispettivo di ogni ricerca che comporti fino ad un massimo di cinque minuti di collegamento e/o 4000 caratteri in output.
Per la disciplina di tale servizio saranno emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro, che fisserà anche la data di attivazione del servizio medesimo, fino alla quale resta fermo il servizio gratuito per le categorie professionali che già ne fruiscono.
Gli esercenti le professioni legali sono anche ammessi a frequentare i corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal centro elettronico di documentazione della Cassazione e sono tenuti al preventivo pagamento, per ciascun corso, a titolo di rimborso spese, della somma di lire centomila da versare con le modalità di cui all'art. 11, comma quarto.
Tale misura potrà essere revisionata in relazione agli eventuali maggiori costi, sempre con la forma del decreto interministeriale di cui all'art. 11".
"Art. 15. - Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui alle categorie A e B dell'art. 4, i quali accedono al servizio di informatica per ragioni inerenti al loro ufficio.
L'accesso a tale servizio è gratuito per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche di livello almeno provinciale, purché su richiesta della amministrazione di appartenenza fatta per ragioni di ufficio.
I magistrati usufruiranno gratuitamente del servizio di informatica sia mediante l'uso diretto dei terminali degli uffici giudiziari, sia mediante l'uso di terminali o altre apparecchiature installati a proprie spese e tecnicamente compatibili con la rete".
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 maggio 1987, n. 224, reca: "Norme di esecuzione dell'art. 1 del D.P.R. 28 novembre 1985, n. 759, concernente le modalità di accesso al servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione ed i parametri relativi".
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, reca: "Norme relative alla fruizione da parte degli esercenti le professioni legali e degli appartenenti alle categorie equiparate del servizo di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione".
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 novembre 1995, n. 594, reca: "Regolamento recante norme relative alla funzione da parte degli esercenti le professioni legali del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consigli dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il titolo del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, n. 594/1995 vedi nelle note alle premesse.
- Per il testo del comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. n. 322/1981 vedi nelle note alle premesse.
- Per il titolo del D.P.R. n. 759/1985 vedi nelle note alle premesse.