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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1981, n. 322

Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2004)
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Testo in vigore dal:  11-1-1986
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Art. 14

((Gli esercenti le professioni legali sono ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione, osservando le modalità stabilite dai capi degli uffici e dietro corresponsione della somma di lire duemilacinquecento, il corrispettivo di ogni ricerca che comporti fino ad un massimo di cinque minuti di collegamento e/o 4000 caratteri in output. Per la disciplina di tale servizio saranno emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro, che fisserà anche la data di attivazione del servizio medesimo; fino alla quale resta fermo il servizio gratuito per le categorie professionali che già ne fruiscono.
Gli esercenti le professioni legali sono anche ammessi a frequentare i corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal centro elettronico di documentazione della Cassazione e sono tenuti al preventivo pagamento, per ciascun corso, a titolo di rimborso spese, della somma di lire centomila da versare con le modalità di cui all'art. 11, comma quarto. Tale misura potrà essere revisionata in relazione agli eventuali maggiori costi, sempre con la forma del decreto interministeriale di cui all'art. 11.))