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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1981, n. 322

Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2004)
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Testo in vigore dal:  19-8-2004
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Art. 15


Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui alle categorie A e B dell'art. 4, i quali accedono al servizio di informatica per ragioni inerenti al loro ufficio.
L'accesso a tale servizio è gratuito per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche di livello almeno provinciale, purché su richiesta della amministrazione di appartenenza fatta per ragioni di ufficio.
I magistrati usufruiranno gratuitamente del servizio di informatica sia mediante l'uso diretto dei terminali degli uffici giudiziari, sia mediante l'uso di terminali o altre apparecchiature installati a proprie spese e tecnicamente compatibili con la rete.
((La disposizione di cui al terzo comma si applica anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio.))