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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 29 settembre 1998, n. 391

Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-1998
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Testo in vigore dal: 27-11-1998
                             IL MINISTRO
                     delegato per lo spettacolo
  Vista   la  legge   4  novembre   1965,  n.   1213,  e   successive
modificazioni;
  Visto  il decreto-legge  14 gennaio  1994, n.  26, convertito,  con
modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n. 153;
  Visto  il  decreto-legge 29  marzo  1995,  n. 97,  convertito,  con
modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203;
  Visto  il  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  8
settembre  1994, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  282 del  2
dicembre 1994;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  13
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno
1996,  recante modificazioni  al  citato decreto  del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994;
  Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  31
maggio 1996 recante: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri al  Ministro Valter Veltroni in materia  di spettacolo e
sport";
  Sentita la commissione consultiva per  il cinema nella seduta del 4
maggio 1998;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il  parere del  Consiglio di  Stato, espresso  nelle adunanze
della sezione consultiva  per gli atti normativi del 1  giugno 1998 e
del 31 agosto 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 614/GA31/12 del 29 settembre 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1. Ai sensi dell'articolo 31 della  legge 4 novembre 1965, n. 1213,
come modificato dall'articolo  4, comma 3, del  decreto legislativo 8
gennaio 1998, n. 3, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento
di   immobili  da   destinare   a  sale   e   arene  per   spettacoli
cinematografici, nonche' la ristrutturazione  o l'ampliamento di sale
cinematografiche   gia'    in   attivita',   sono    subordinati   ad
autorizzazione  dell'autorita' di  Governo competente  in materia  di
spettacolo, nei  casi in  cui la capienza  complessiva sia  o divenga
superiore, indipendentemente dal numero delle sale, a 1.300 posti.
  2. E' necessaria l'autorizzazione anche nei seguenti casi:
  a) per  adibire un  teatro a  sala per  spettacoli cinematografici,
allorche' la capienza  complessiva del medesimo e'  superiore a 1.300
posti;
  b)  qualora  due  o  piu'  sale,  che  hanno  capienza  complessiva
superiore  a  1.300  posti,   siano  comunque  ubicate  nello  stesso
complesso  immobiliare, ancorche'  non comunicanti  ovvero dotate  di
separati ingressi su spazi pubblici.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - La   legge 4 novembre 1965,    n.  1213,  reca:  "Nuovo
          ordinamento     di    provvedimenti    a    favore    della
          cinematografia".
            -   Il   decreto-legge   14   gennaio   1994,   n.    26,
          convertito,    con modificazioni,  in legge  1  marzo 1994,
          n.  153, reca:  "Interventi urgenti in favore del cinema".
            -   Il   decreto-legge    29   marzo   1995,   n.     97,
          convertito,  con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n.
          203,  reca: "Riordino delle funzioni in materia di turismo,
          spettacolo e sport".
            - Il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri 8
          settembre 1994 (pubblicato  nella Gazzetta   Ufficiale  del
          2  dicembre  1994, n.  282),   reca:  "Determinazione   dei
          criteri     per    la      concessione  dell'autorizzazione
          all'apertura di sale cinematografiche".
            -  Il  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri
          13 maggio 1996  (pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale   del
          26    giugno 1996,  n.  148),   reca:   "Integrazione   dei
          criteri   per    la    concessione dell'autorizzazione  per
          l'apertura di sale cinematografiche".
            -  Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio
          1998, n. 3 (Riordino  degli    organi  collegiali  operanti
          presso    la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri -
          Dipartimento  dello   spettacolo, a   norma  dell'art.  11,
          comma  1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
          il seguente:
            "Art.      4         (Commissione      apertura      sale
          cinematografiche).     -   1.  L'articolo 52 della  legge 4
          novembre 1965, n.   1213, come  modificato  dalla  legge  1
          giugno 1975, n. 287, e' sostituito dal seguente:
            ''Art.       52      (Commissione      apertura      sale
          cinematografiche).   -   1.    L'auto-  rizzazione  di  cui
          all'art.   31  e'  rilasciata  sentito  il  parere  di  una
          commissione, nominata  dall'Autorita' di governo competente
          in materia di spettacolo, cosi' composta:
            a)   il   capo del   Dipartimento   dello   spettacolo  o
          dirigente    del medesimo Dipartimento da lui delegato, con
          funzioni di presidente;
            b)   due   rappresentanti   degli   esercenti   di   sale
          cinematografiche;
               c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
               d) un rappresentante dei produttori di film.
            2.  I    componenti di cui   alle lettere b), c),  d) del
          comma      1   sono   nominati   su   designazione    delle
          organizzazioni    nazionali   di   categorie   maggiormente
          rappresentative''.
            2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneita', di
          sicurezza e di  igiene  per  il  rilascio  da  parte  delle
          autorita'  competenti  delle autorizzazioni   alla apertura
          dei    locali  da    destinare    a  sale    per   pubblici
          spettacoli,    anche   cinematografici   o   teatrali,   e'
          esclusivamente affidato  alle  commissioni  provinciali  di
          vigilanza,   di  cui  all'art.  141  del  regolamento    di
          esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi  di    pubblica
          sicurezza,  approvato con  regio decreto  6 maggio 1940, n.
          635. Ai fini  del rilascio dei  provvedimenti autorizzatori
          comunque  necessari all'apertura dei  locali da destinare a
          spettacoli  cinematografici    o  teatrali,    il  prefetto
          convoca  una    conferenza di servizi   con gli  enti  e le
          amministrazioni  interessati, ai  sensi dell'art.  14 della
          legge 7  agosto  1990, n.  241, come  modificato  dall'art.
          17  della  legge 15  maggio  1997, n.  127. Le  commissioni
          provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di
          personale tecnico di altre amministrazioni  pubbliche, sono
          altresi' competenti all'accertamento degli aspetti  tecnici
          di sicurezza e   di  igiene,  al  fine  della    iscrizione
          nell'elenco  di  cui all'art. 4 della  legge 18 marzo 1968,
          n. 337.
            3. All'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono
          apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''Autorita' competenti  in
          materia di spettacolo'' sono inserite  le seguenti: '', nei
          soli  casi   in cui il numero    complessivo    dei   posti
          sia  o   divenga   superiore   a milletrecento.''; e   sono
          aggiunte,    infine,  le  parole:   ''qualora il numero dei
          posti sia superiore a milletrecento.'';
               b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
            '' 2. Con regolamento adottato dall'Autorita' di  governo
          competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'art. 17,
          comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti
          i criteri per il rilascio  delle  autorizzazioni  nei  casi
          previsti dal comma 1.'';
            c)   al   comma  4,  le  parole:  ''L'autorizzazione  per
          l'attivita''' sono sostituite dalle seguenti: ''L'esercizio
          legittimo dell'attivita'''.
            4. Il  regio decreto-legge 10  settembre 1936, n.   1946,
          convertito   dalla  legge  18  gennaio  1937,  n.  193,  e'
          abrogato".
            - Il  decreto del Presidente  del Consiglio dei  Ministri
          31 maggio 1996,  reca: "Delega  di funzioni  del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri  al Ministro  Valter  Veltroni
          in  materia  di spettacolo  e sport".
            - Il testo del comma 3  dell'art.    17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materia di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 31 della legge 4 novembre  1969,  n.
          1213  (Nuovo ordinamento  di provvedimenti  a favore  della
          cinematografia),  come modificato dall'art.   4,  comma  3,
          del  decreto legislativo   8 gennaio 1998,  n. 3  (Riordino
          degli organi  collegiali   operanti presso   la  Presidenza
          del    Consiglio    dei  Ministri   -  Dipartimento   dello
          spettacolo, a norma dell'art.  11,  comma  1,  lettera  a),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
            "Art.  3l  (Apertura di sale   cinematografiche). - 1. La
          costruzione, la trasformazione e  l'adattamento di immobili
          da   destinare      a   sale   e   arene   per   spettacoli
          cinematografici,  nonche'  l'ampliamento  di  sale  o arene
          cinematografiche  gia'  in   attivita',  sono   subordinati
          ad  autorizzazione   dell'autorita' competente   in materia
          di spettacolo, nei soli  casi in cui il  numero complessivo
          dei posti  sia o divenga superiore  a    milletrecento.  E'
          necessaria  l'autorizzazione  anche per adibire un teatro a
          sala  per proiezioni cinematografiche,  qualora  il  numero
          dei posti sia superiore a milletrecento.
            2.  Con  regolamento  adottato  dall'Autorita' di governo
          competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n. 400, sono definiti
          i criteri per il   rilascio delle autorizzazioni  nei  casi
          previsti dal comma 1.
            3. Il  decreto terra' conto  del rapporto tra popolazione
          e  numero  delle sale   operanti nel   territorio comunale,
          della   loro ubicazione anche   in   rapporto  alle    sale
          operanti   nei comuni  limitrofi,  del livello  qualitativo
          degli   impianti   e   delle attrezzature,   nonche'  della
          esigenza   di assicurare la  priorita' ai trasferimenti  di
          sale  esistenti  in  altra  zona  dello  stesso  territorio
          comunale.
            4.     L'esercizio     legittimo     dell'attivita'    di
          esercizio cinematografico     costituisce     titolo    per
          il    rilascio dell'autorizzazione  alla  vendita  di  beni
          e  alla  prestazione  di servizi, stabiliti con decreto  da
          emanare,  entro  tre  mesi  dalla  data di     entrata   in
          vigore     del   presente     articolo,   dal      Ministro
          dell'industria,    del commercio   e dell'artigianato,   di
          concerto   con l'autorita'  competente    in  materia    di
          spettacolo,  ed    e'  comprensiva dell'autorizzazione   ad
          effettuare  spettacoli   di  arte  varia  su pedana".