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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 29 settembre 1998, n. 391

Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-1998
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Testo in vigore dal:  27-11-1998

IL MINISTRO

delegato per lo spettacolo
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n. 153;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996, recante modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 recante: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Valter Veltroni in materia di spettacolo e sport";
Sentita la commissione consultiva per il cinema nella seduta del 4 maggio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 giugno 1998 e del 31 agosto 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 614/GA31/12 del 29 settembre 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché la ristrutturazione o l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, nei casi in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore, indipendentemente dal numero delle sale, a 1.300 posti.
2. È necessaria l'autorizzazione anche nei seguenti casi:
a) per adibire un teatro a sala per spettacoli cinematografici, allorché la capienza complessiva del medesimo è superiore a 1.300 posti;
b) qualora due o più sale, che hanno capienza complessiva superiore a 1.300 posti, siano comunque ubicate nello stesso complesso immobiliare, ancorché non comunicanti ovvero dotate di separati ingressi su spazi pubblici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, reca: "Nuovo ordinamento di provvedimenti a favore della cinematografia".
- Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n. 153, reca: "Interventi urgenti in favore del cinema".
- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203, reca: "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1994, n. 282), reca: "Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1996, n. 148), reca: "Integrazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche".
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:
"Art. 4 (Commissione apertura sale cinematografiche). - 1. L'articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla legge 1 giugno 1975, n. 287, è sostituito dal seguente:
''Art. 52 (Commissione apertura sale cinematografiche). - 1. L'auto- rizzazione di cui all'art. 31 è rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, così composta:
a) il capo del Dipartimento dello spettacolo o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
d) un rappresentante dei produttori di film.
2. I componenti di cui alle lettere b), c), d) del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentativè'.
2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidato alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
3. All'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: ''Autorità competenti in materia di spettacolò' sono inserite le seguenti: '', nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento.''; e sono aggiunte, infine, le parole: ''qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.'';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'' 2. Con regolamento adottato dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1.'';
c) al comma 4, le parole: ''L'autorizzazione per l'attività'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'esercizio legittimo dell'attività''.
4. Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, è abrogato".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, reca: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Valter Veltroni in materia di spettacolo e sport".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 31 della legge 4 novembre 1969, n. 1213 (Nuovo ordinamento di provvedimenti a favore della cinematografia), come modificato dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:
"Art. 3l (Apertura di sale cinematografiche). - 1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità competente in materia di spettacolo, nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche, qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.
2. Con regolamento adottato dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1.
3. Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.
4. L'esercizio legittimo dell'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana".