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DECRETO-LEGGE 10 settembre 1998, n. 324

Disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-9-1998.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
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Testo in vigore dal: 10-9-1998
al: 9-11-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attuare il piano
di  risanamento della Ferrovie dello Stato S.p.a. il cui contenuto e'
finalizzato  ad  un  aumento di efficienza per sostenere l'incremento
della  produzione  anche  attraverso  l'adozione  di adeguati modelli
organizzativi,   idonei   ad   agevolare   l'avvio  del  processo  di
adeguamento  del  settore  del  trasporto  ferroviario  alla  vigente
normativa comunitaria;
  Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza, in tale
contesto,  di  assicurare  al  personale  ferroviario  un trattamento
previdenziale  pensionistico  omogeneo rispetto a quello di tutti gli
altri   lavoratori   privati,  in  modo  da  favorirne  la  mobilita'
interaziendale volontaria, attraverso la ricongiunzione delle singole
posizioni assicurative;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dei  trasporti  e  della  navigazione  e del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  1.  Nei  confronti  dei  lavoratori dipendenti dalla Ferrovie dello
Stato   S.p.a.   non  si  applicano,  fino  al  1  gennaio  2002,  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  6  del decreto-legge 22 dicembre
1981,  n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982,  n.  54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e
all'articolo  1  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503,
nella  parte  in  cui  consentono il mantenimento in servizio oltre i
limiti  di  eta'  per  il  collocamento  a  riposo  d'ufficio  per il
pensionamento di vecchiaia.
  2.  Nei  casi  in  cui  il  mantenimento in servizio ai sensi delle
disposizioni  di cui al comma 1 sia gia' iniziato prima della data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto, i rapporti di lavoro sono
risolti dalla stessa data.
  3.  Il  personale  dipendente  dalla  Ferrovie  dello Stato S.p.a.,
iscritto  al  Fondo  pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico
delle  norme  sul  trattamento  di quiescenza dei dipendenti civili e
militari  dello  Stato,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto della risoluzione del
rapporto  di lavoro, puo' optare per il trasferimento della posizione
assicurativa,     accreditata     presso     il    suddetto    Fondo,
nell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia   ed   i   superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  gestita
dall'INPS,  secondo  le  disposizioni  dell'articolo  1 della legge 7
febbraio  1979,  n. 29, anche quando vanti l'iscrizione al solo Fondo
pensioni.