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DECRETO-LEGGE 10 settembre 1998, n. 324

Disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-9-1998.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
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Testo in vigore dal:  10-9-1998 al: 9-11-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare il piano di risanamento della Ferrovie dello Stato S.p.a. il cui contenuto è finalizzato ad un aumento di efficienza per sostenere l'incremento della produzione anche attraverso l'adozione di adeguati modelli organizzativi, idonei ad agevolare l'avvio del processo di adeguamento del settore del trasporto ferroviario alla vigente normativa comunitaria;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza, in tale contesto, di assicurare al personale ferroviario un trattamento previdenziale pensionistico omogeneo rispetto a quello di tutti gli altri lavoratori privati, in modo da favorirne la mobilità interaziendale volontaria, attraverso la ricongiunzione delle singole posizioni assicurative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

1. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. non si applicano, fino al 1 gennaio 2002, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nella parte in cui consentono il mantenimento in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio per il pensionamento di vecchiaia.
2. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 sia già iniziato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i rapporti di lavoro sono risolti dalla stessa data.
3. Il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a., iscritto al Fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, può optare per il trasferimento della posizione assicurativa, accreditata presso il suddetto Fondo, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, anche quando vanti l'iscrizione al solo Fondo pensioni.