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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 luglio 1998, n. 321

Regolamento recante norme per le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-9-1998
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 19-9-1998
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 1 aprile 1981,  n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
  Visto  il  decreto legislativo  12  maggio  1995, n.  197,  recante
l'attuazione dell'articolo  3 della  legge 6 marzo  1992, n.  216, in
materia di riordino delle carriere  del personale non direttivo della
Polizia di Stato;
  Considerato che  ai sensi  dell'articolo 31-bis del  citato decreto
del  Presidente della  Repubblica  n. 335/1982,  cosi' come  inserito
dall'articolo  3,  comma  8,  del decreto  legislativo  n.  197/1995,
occorre  individuare  con  apposito   regolamento  le  modalita'  del
concorso annuale, per titoli di  servizio ed esami, per la promozione
alla  qualifica  di  ispettore  superiore -  sostituto  ufficiale  di
pubblica  sicurezza,  nonche'  determinare  le  prove  d'esame  e  la
composizione della commissione esaminatrice.
  Ritenuto di  dover procedere ad  una compiuta disciplina  di quanto
teste' richiamato;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il parere  delle  organizzazioni  sindacali del  personale
della Polizia di Stato;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 marzo 1998;
  Data  comunicazione al  Presidente  del Consiglio  dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Requisiti di partecipazione
  1. Al  concorso annuale, per  titoli di  servizio ed esami,  per la
promozione  alla   qualifica  di  ispettore  superiore   -  sostituto
ufficiale  di  pubblica sicurezza,  di  cui  all'articolo 31-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, cosi'
come inserito  dall'articolo 3, comma  8, del decreto  legislativo 12
maggio 1995, n.  197, e' ammesso a partecipare il  personale che alla
data  del  31  dicembre  di  ciascun anno  riveste  la  qualifica  di
ispettore  capo  ed  e'  in  possesso del  diploma  di  scuola  media
superiore od equivalente.
  2. A  norma dell'articolo 15,  comma 6, del decreto  legislativo 12
maggio 1995, n. 197, il personale con qualifica di ispettore capo del
ruolo ad esaurimento, in possesso del prescritto titolo di studio, e'
ammesso al concorso interno, a  partire dal primo concorso cui potra'
contestualmente partecipare  il personale  che, inquadrato  nel ruolo
degli  ispettori ai  sensi  dell'articolo 13,  comma  1, lettera  d),
dell'indicato decreto  legislativo, avra' conseguito la  qualifica di
ispettore  capo  maturando  le   anzianita'  di  servizio  prescritte
dall'articolo 13, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate.    Restano  invariati  il  valore e l'efficacia
          degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
           - Il testo dell'art. 31-bis del D.P.R. 24 aprile 1982,  n.
          335,  cosi'  come inserito dall'art. 3, comma 8, del D.Lgs.
          12 maggio 1995, n. 197, e' il seguente:
           "Art.  31-bis  (Promozione  alla  qualifica  di  ispettore
          superiore  sostituto ufficiale di pubblica sicurezza). - 1.
          L'accesso alla qualifica di ispettore  superiore  sostituto
          ufficiale di pubblica sicurezza si consegue:
           a)  nel  limite  del  50%  dei  posti  disponibili,  al 31
          dicembre  di  ogni  anno  mediante  scrutinio  per   merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso il personale avente una
          anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella  qualifica
          di ispettore capo;
           b) per il restante 50% dei posti mediante concorso annuale
          per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che
          alla  data  del  31  dicembre  di  ciascun anno, riveste la
          qualifica di ispettore capo ed e' in possesso del titolo di
          studio previsto dall'art. 52 della legge 1 aprile 1981,  n.
          121.
           2. La promozione decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio
          dell'anno  successivo a quello nel quale si sono verificate
          le vacanze. Il personale di cui al  comma  1,  lettera  a),
          precede  nel  ruolo  quello  di  cui  alla lettera b) dello
          stesso comma. I posti non coperti  mediante  concorso  sono
          portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
           3. Le modalita di svolgimento del concorso di cui al comma
          1,  lettera  b),  compresa la determinazione delle prove di
          esame e la composizione della commissione esaminatrice sono
          fissate con decreto del Ministro dell'interno".
           -  Il  testo  dell'art.  17  della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs.  3  febbraio  1993, n. 29, e' il
          seguente:
           "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
           a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
           b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
          legislativi  recanti  norme  di  principio,  esclusi quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;
           c)  le  materie  in  cui  manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
           d)    l'organizzazione    ed    il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
           e) (soppressa).
           2.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
           3.   Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
           4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Note all'art. 1:
           -  Il  testo  dell'art.  15, comma 6, del D.Lgs. 12 maggio
          1995, n.  197, e' il seguente:
           "Art. 15. - da 1 a 5 (Omissis).
           6. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento in possesso
          delle prescritte anzianita'  di  servizio  nella  qualifica
          saranno  scrutinabili  per non oltre il cinquanta per cento
          dell'aliquota  di  posti  disponibili  a  norma   dell'art.
          31-bis,  comma  1,  lettera  a), del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  come  modificato
          dal  presente  decreto. Lo stesso personale in possesso del
          prescritto titolo di studio potra' inoltre  partecipare  ai
          concorsi  di  cui alla lettera b) del predetto articolo, ai
          quali saranno ammessi  a  partecipare  gli  ispettori  capo
          inquadrati  nel ruolo degli ispettori a norma dell'art. 13,
          comma 1, lettera d)".
           - Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera d),  e  comma  4
          del D.Lgs.  n. 197/1995 e' il seguente:
           "Art.  13.  -  1. Il personale del ruolo degli ispettori e
          dei sovrintendenti di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile l982, n. 335, in servizio alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto e' inquadrato in
          ordine di qualifica  e  di  ruolo,  anche  in  sovrannumero
          riassorbibile  con  le  normali vacanze nelle sottoelencate
          qualifiche del  ruolo  degli  ispettori  istituito  con  il
          presente   decreto  conservando,  se  piu'  favorevoli,  il
          trattamento economico in godimento:
           da a) a c) (Omissis);
           d) nella qualifica di vice  ispettore,  il  personale  che
          riveste    la    qualifica   di   sovrintendente   e   vice
          sovrintendente.
           2 e 3 - (Omissis).
           4. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1 ai fini
          dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica
          di ispettore conserva l'anzianita' posseduta nel ruolo  dei
          sovrintendenti   per  un  massimo  di  due  anni;  ai  fini
          dell'ammissione allo scrutinio di promozione  minima  nella
          qualifica  di  ispettore  capo,  la permanenza minima nella
          qualifica di ispettore e' ridotta di due anni".