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LEGGE 3 agosto 1998, n. 262

Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO).

note: Entrata in vigore della legge: 6-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  6-8-1998 al: 5-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la spesa di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 e di lire 300 milioni per l'anno 1999 per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO), previsto dal 1 luglio al 31 dicembre 1998.
2. Il Ministro degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del funzionario delegato di cui all'articolo 2, comma 2, di importo anche eccedente il limite già previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dalla legge 2 marzo 1963, n. 386, e dal regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
3. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi alla organizzazione della presidenza italiana sono eseguiti in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. I beni in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.
4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione della presidenza è presentato, entro sei mesi dalla conclusione del periodo di presidenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), come sostituito dalla legge 2 marzo 1963, n. 386, è il seguente:
"Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".
- Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, reca: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili".