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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1998, n. 244

Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma dell'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-8-1998
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Testo in vigore dal: 8-8-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  delega il  Governo  ad  emanare un  decreto  legislativo per  il
trasferimento  alle  regioni a  statuto  speciale  delle funzioni  in
materia di  rifornimento idrico, assegnate al  Ministero della difesa
dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 1998;
  Sulla  proposta  del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  del
Ministro della difesa  e del Ministro per la funzione  pubblica e gli
affari regionali, di  concerto con il Ministro dell'interno  e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art 1.
  1. Le funzioni di rifornimento  idrico delle isole minori ricadenti
nel  territorio  delle  regioni  a  statuto  speciale,  assegnate  al
Ministero della difesa dall'articolo 4  della legge 21 dicembre 1978,
n.  861, sono  trasferite,  a decorrere  dall'entrata  in vigore  del
presente decreto legislativo, alle regioni a statuto speciale.
                                  Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solo fine  di  facilitare    la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge alle   quali e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Il testo  dell'art.  55,  comma    5,  della  legge  27
          dicembre  1997, n.   449,   concernente:   "Misure  per  la
          stabilizzazione  della  finanza pubblica" pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre  1997, n.  302, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
            "Art. 55. - Il Governo e' delegato ad emanare, entro  sei
          mesi  dalla data  di  entrata   in  vigore  della  presente
          legge,  un  decreto legislativo volto a:
            a)    trasferire   alle regioni   a  statuto  speciale le
          funzioni  in materia   di    rifornimento   idrico    delle
          isole      minori,    assegnate  dall'art. 4 della legge 21
          dicembre    1978,  n.  861,  al  Ministero  della   difesa,
          fermorestando    il    concorso  del   predetto   Ministero
          quando ricorrano  particolari necessita'  nello   specifico
          settore  e    fermi  restando  la  continuita' e il livello
          qualitativo del servizio;
            b) disciplinare il concorso di cui alla lettera a)  sulla
          base   della   capacita'   operativa   delle  unita'     di
          rifornimento idrico in dotazione al Ministero della  difesa
          e dei relativi stanziamenti di bilancio".
           Nota all'art. 1:
            -    Il  testo   dell'art.   4 della   legge 21  dicembre
          1978, n.  861, concernente "Aumento dell'autorizzazione  di
          spesa prevista dall'art.  7 della  legge 19   maggio  1967,
          n. 378,  per il  rifornimento idrico delle  isole  minori",
          pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  del  9 gennaio 1979,
          n. 8, e' il seguente:
            "Art.    4.    -  Il  Ministro    della  difesa,  sentite
          le  regioni interessate,  predispone e  coordina  il  piano
          annuale  di    provvista  dell'acqua    e di   rifornimento
          idrico a   favore   delle isole    minori  armonizzando  le
          esigenze  con  le  disponibilita'  dei  mezzi  della Marina
          militare. Copia del    predetto  piano  e'  trasmessa  alle
          regioni e agli enti interessati.
            Quando  ricorrono  particolari  necessita'    le regioni,
          d'intesa con i Ministeri  della  difesa  e  della    marina
          mercantile,   sono   autorizzate   a   stipulare   apposite
          convenzioni di durata  non superiore a  due anni, con  enti
          pubblici  e  privati come  previsto dall'art. 3 della legge
          19 maggio  1967, n.  378.  In ogni  caso  la provvista   di
          acqua  ed  il rifornimento  idrico  delle  isole  ricadenti
          nel   territorio   delle regioni a  statuto  speciale  sono
          effettuati dalla Marina militare.
            Copia    delle convenzioni,   entro  trenta giorni  dalla
          stipula,  e' trasmessa dalle  regioni ai Ministeri    della
          difesa, della  sanita' e della marina mercantile.
            Le  convenzioni    gia' stipulate   a norma del  predetto
          art.  3 della legge 19 maggio 1967, n. 378,  continuano  ad
          avere validita' fino alla loro scadenza".