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LEGGE 19 maggio 1967, n. 378

Rifornimento idrico delle isole minori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  29-6-1967

Art. 3


Quando ricorrano particolari necessità, il Ministero della sanità, sentito il Ministero della difesa, demanda al Ministero della marina mercantile la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici o privati per l'attuazione di tutto o parte del servizio di provvista e trasporto dell'acqua.