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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1998, n. 244

Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma dell'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-8-1998
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Testo in vigore dal:  8-8-1998

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per il trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni in materia di rifornimento idrico, assegnate al Ministero della difesa dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art 1.
1. Le funzioni di rifornimento idrico delle isole minori ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, assegnate al Ministero della difesa dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, sono trasferite, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle regioni a statuto speciale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario, è il seguente:
"Art. 55. - Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a:
a) trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermorestando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore e fermi restando la continuità e il livello qualitativo del servizio;
b) disciplinare il concorso di cui alla lettera a) sulla base della capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, concernente "Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1979, n. 8, è il seguente:
"Art. 4. - Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilità dei mezzi della Marina militare. Copia del predetto piano è trasmessa alle regioni e agli enti interessati.
Quando ricorrono particolari necessità le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall'art. 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378. In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla Marina militare.
Copia delle convenzioni, entro trenta giorni dalla stipula, è trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanità e della marina mercantile.
Le convenzioni già stipulate a norma del predetto art. 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378, continuano ad avere validità fino alla loro scadenza".