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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1998, n. 227

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità per l'assistenza sanitaria e medicolegale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/07/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1999)
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 29-7-1998
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620,  recante  norme  sulla  disciplina  dell'assistenza sanitaria al
personale   navigante   marittimo   e  dell'aviazione  civile  ed  in
particolare  gli  articoli  6  e  12  concernenti l'esercizio di tale
attivita' tramite rapporti convenzionali;
  Visto  l'articolo  18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, che stabilisce che i rapporti con il personale
sanitario  per  l'assistenza al personale navigante sono disciplinati
con   regolamento   ministeriale   in   conformita',   per  la  parte
compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8;
  Visto  il  proprio  decreto  22  febbraio  1984,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati
fissati i livelli delle prestazioni economiche accessorie a quelle di
malattia assicurate al personale di cui sopra;
  Visti i propri decreti del 22 giugno 1987, n. 576 e del 31 dicembre
1992, n. 582, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
 n.  42  del  20 febbraio 1988 e nel supplemento ordinario n. 46 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  64  del  18 marzo 1994, con i quali e' stata
emanata,  per  i  trienni  1986-1988  e  1989-1991  la disciplina dei
rapporti  libero-professionali  tra  il  Ministero della sanita' ed i
medici  specialisti  e  generici,  operanti  presso  gli ambulatori a
gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante;
  Atteso  che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai
medici  ambulatoriali,  e'  necessariamente  correlata,  per la parte
compatibile,   agli  istituti  normativi  ed  economici  dell'accordo
collettivo  nazionale  per  i  medici  ambulatoriali  operanti  nelle
strutture del servizio sanitario nazionale;
  Considerato  che  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
luglio  1996,  n.  500  e'  stato reso esecutivo l'accordo collettivo
nazionale   per   la  regolamentazione  dei  rapporti  con  i  medici
specialisti  ambulatoriali  interni  del Servizio sanitario nazionale
per il triennio 1 gennaio 1995-31 dicembre 1997;
  Ritenuto,  pertanto,  di  adeguare,  per  la  parte compatibile, la
disciplina  di  cui  al  decreto  ministeriale  n.  582/1992, tuttora
applicata  in  regime  di  prorogatio, al predetto accordo collettivo
nazionale  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
500/1996;
  Considerato  che  in  data  8  ottobre  1997  e' stata raggiunta al
riguardo  una  intesa  con il Sindacato unitario medici ambulatoriali
italiani  (SUMAI)  e  con  il  Sindacato  medici  servizio assistenza
sanitaria naviganti (SMESASN) di Napoli e Genova sulla disciplina dei
rapporti  tra  il  Ministero  della sanita' e i medici ambulatoriali,
specialisti   e  generici,  operanti  negli  ambulatori  direttamente
gestiti  dal Ministero stesso per l'assistenza sanitaria al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
  Ritenuto  di  disciplinare  i rapporti in questione per il triennio
1995-1997 in conformita' alla predetta intesa;
  Considerato  che  l'applicazione  della  suindicata  disciplina dei
rapporti  convenzionali relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 comporta
un  presumibile  maggior  onere  complessivo di L. 2.570.000.000, ivi
compreso,   limitatamente   all'anno   1994,   il  pagamento  dell'1%
dell'ammontare dei compensi corrisposti ai medici in servizio in tale
anno;
  Visto  l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre  1988,  n.  556,  per  il quale gli uffici competenti per il
Servizio  di  assistenza  sanitaria  ai naviganti del Ministero della
sanita'  sono  tenuti  ad  effettuare  le  visite  mediche iniziali e
periodiche  per  l'accertamento  della  idoneita' psicofisica al volo
agli  aspiranti  al  conseguimento  ed  ai  titolari  di  licenze  ed
attestati aeronautici;
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del  diritto  di  sciopero  nei  servizi  pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. DAGL1/1.1.4/31890/4.18.157 del 7 aprile 1998);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
  1.   E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale  per  la
disciplina  dei  rapporti  tra il Ministero della sanita' ed i medici
ambulatoriali,  specialisti  e  generici, operanti negli ambulatori a
gestione  diretta  per  l'assistenza  sanitaria  e  medico-legale  al
personale  navigante,  marittimo  e  dell'aviazione  civile,  per  il
triennio 1995-1997, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo
48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 18, comma 7,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato
nel testo allegato, vistato dal proponente.
  Il  presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 29 maggio 1998
                                     p. Il Ministro: Bettoni Brandani
Visto, il Guardasigilli: Flick
 Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998
 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 2