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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1998, n. 227

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità per l'assistenza sanitaria e medicolegale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/07/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1999)
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Testo in vigore dal:  29-7-1998

Art. 1

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile ed in particolare gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale attività tramite rapporti convenzionali;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8;
Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
Visti i propri decreti del 22 giugno 1987, n. 576 e del 31 dicembre 1992, n. 582, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
n. 42 del 20 febbraio 1988 e nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994, con i quali è stata emanata, per i trienni 1986-1988 e 1989-1991 la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici specialisti e generici, operanti presso gli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante;
Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai medici ambulatoriali, è necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici dell'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali operanti nelle strutture del servizio sanitario nazionale;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500 è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del Servizio sanitario nazionale per il triennio 1 gennaio 1995-31 dicembre 1997;
Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 582/1992, tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996;
Considerato che in data 8 ottobre 1997 è stata raggiunta al riguardo una intesa con il Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani (SUMAI) e con il Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti (SMESASN) di Napoli e Genova sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità e i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero stesso per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 1995-1997 in conformità alla predetta intesa;
Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina dei rapporti convenzionali relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 comporta un presumibile maggior onere complessivo di L. 2.570.000.000, ivi compreso, limitatamente all'anno 1994, il pagamento dell'1% dell'ammontare dei compensi corrisposti ai medici in servizio in tale anno;
Visto l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 556, per il quale gli uffici competenti per il Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanità sono tenuti ad effettuare le visite mediche iniziali e periodiche per l'accertamento della idoneità psicofisica al volo agli aspiranti al conseguimento ed ai titolari di licenze ed attestati aeronautici;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL1/1.1.4/31890/4.18.157 del 7 aprile 1998);
Adotta
il seguente regolamento:
1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1995-1997, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 maggio 1998

p. Il Ministro: Bettoni Brandani

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998

Registro n. 2 Sanità, foglio n. 2