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DECRETO-LEGGE 15 giugno 1998, n. 182

Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera ((e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari)).

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 276 (in G.U. 12/08/1998, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2003)
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Testo in vigore dal: 31-5-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
  Visto  il  decreto-legge  1  dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare la
normativa  concernente gli accertamenti sulla produzione lattiera, al
fine  di  consentire  il  regolare  e  tempestivo completamento degli
stessi,  nonche'  di  emanare  disposizioni in materia di adeguamento
delle imprese alimentari alle prescrizioni igienicosanitarie;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 giugno 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per le politiche agricole, di concerto con i Ministri della
sanita',  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1

  1.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119)). ((2))
  2.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119)). ((2))
  3.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119)). ((2))
   3-bis. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui
all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
14  gennaio  1997,  n.  54,  sono  differiti,  rispettivamente, al 31
dicembre 1999 e al 30 settembre 1999.
  3-ter.  Fatte salve le norme in materia di tutela igienicosanitaria
degli  alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo
11,  comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997,  n.  54, e' rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei
requisiti  strutturali  di  cui  all'allegato  A,  capitolo II, n. 2,
lettera d), al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54
del   1997,  e,  per  le  aziende  situate  in  zone  di  montagna  o
svantaggiate,  anche  in  caso  di  mancanza  dei requisiti di cui al
citato capitolo II, n. 2, lettere a) e b).
  4.  Fatte  salve  tutte le altre disposizioni vigenti in materia di
tutela   igienico  sanitaria  degli  alimenti,  l'applicazione  delle
sanzioni  amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  26  maggio 1997, n. 155, e' differita al 30 giugno 1999.
L'autorita'   incaricata   del  controllo,  qualora,  entro  la  data
suddetta,  accerti  la  mancata  o  la  non corretta applicazione del
sistema   di   autocontrollo   di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo  26  maggio  1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle
carenze  riscontrate,  entro  un  congruo  termine  prefissato, ferma
restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto
decreto legislativo.
  4-bis.  Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e
2  dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le
norme   igienicosanitarie   di   cui  alla  direttiva  92/46/CEE  del
Consiglio,  del  16  giugno  1992, e successive modificazioni, non si
applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.
  5.  Al  comma  2  dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio
1997,  n.  155,  le  parole:  "all'articolo  3,  commi  2  e 3", sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 2, 3 e 5,".
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
L.  30  maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che
sono  abrogati  "a  decorrere  dal  primo periodo di applicazione del
presente decreto, come individuato dal presente articolo".