DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1998, n. 173

Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
Testo in vigore dal: 20-6-1998
                               Art. 8.
             Valorizzazione del patrimonio gastronomico
  1.  Per  l'individuazione dei "prodotti tradizionali", le procedure
delle  metodiche  di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui
uso  risulta  consolidato  dal tempo, sono pubblicate con decreto del
Ministro   per  le  politiche  agricole,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  entro  6  mesi  dalla suddetta pubblicazione
predispongono, con propri atti, l'elenco dei "prodotti tradizionali".
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il
Ministro  per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative
ai  "prodotti  tradizionali"  di cui al comma 1, riguardanti l'igiene
degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria.
  3.   Allo   scopo   di   promuovere   e  diffondere  le  produzioni
agroalimentari  italiane  tipiche  e  di qualita' e per accrescere le
capacita'   concorrenziali   del  sistema  agroalimentare  nazionale,
nell'ambito   di   un   programma  integrato  di  valorizzazione  del
patrimonio   culturale,   artigianale   e   turistico  nazionale,  e'
costituito,  senza  oneri,  presso  la  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza
del   Consiglio   dei   Ministri,   che   lo   presiede,  da  quattro
rappresentanti  designati,  uno  per  ciascuno,  dai  Ministri per le
politiche   agricole,   per   i  beni  culturali  e  ambientali,  per
l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  per  il commercio con
l'estero  e  da  quattro rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza  dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
  4.  Il  Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  puo'  essere  integrato  da rappresentanti di enti ed
associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte
nel settore della diffusione del marketing agroalimentare.
  5.  Il  Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la
catalogazione,  per  ogni  singola  regione italiana, di produzioni e
beni  agroalimentari  a  carattere  di tipicita', con caratteristiche
tradizionali,  ai  fini  della redazione di un Atlante del patrimonio
gastronomico,  integrato  con  i riferimenti al patrimonio culturale,
artigianale e turistico.