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DECRETO-LEGGE 15 giugno 1998, n. 182

Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 276 (in G.U. 12/08/1998, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2003)
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Testo in vigore dal:  17-6-1998 al: 12-8-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la normativa concernente gli accertamenti sulla produzione lattiera, al fine di consentire il regolare e tempestivo completamento degli stessi, nonché di emanare disposizioni in materia di adeguamento delle imprese alimentari alle prescrizioni igienicosanitarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora il numero dei ricorsi presentati sia pari o superiore al 20 per cento delle comunicazioni individuali effettuate nella regione o provincia autonoma, al suddetto termine perentorio si aggiungono ulteriori venti giorni. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive.".
2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998.".
3. All'articolo 5 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota con effetto per il periodo 1998-1999.".
4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è differita al 30 giugno 1999.
L'autorità incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo.
5. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: "all'articolo 3, commi 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 2, 3 e 5,".