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DECRETO-LEGGE 12 giugno 1998, n. 181

Proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-6-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 271 (in G.U. 10/08/1998, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1998)
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Testo in vigore dal:  13-6-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come sostituito dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi ad imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997, prevedendo, in caso di differimento del pagamento, l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,50 per cento mensile a titolo di interesse a partire dal sedicesimo giorno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, con il quale, in attuazione del predetto articolo 12, comma 5, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, si prevede, tra l'altro, che i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative all'anno 1997, possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione entro il 15 giugno 1998;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il predetto termine in considerazione del fatto che i contribuenti e gli intermediari che prestano assistenza fiscale hanno incontrato difficoltà, anche per i ritardi con i quali sono stati resi disponibili i supporti informatici prodotti da società private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I versamenti di imposta da eseguire con scadenza 15 giugno 1998 in base alle dichiarazioni possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro il 19 giugno 1998.
2. Per il mese di giugno 1998, il termine per il versamento unificato di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato al 19 giugno.
3. I riversamenti delle somme di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuati nei termini ordinari e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998.