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DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
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Testo in vigore dal:  3-3-2000
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Art. 12

(Decorrenza)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999, salvo quanto previsto nei commi seguenti.
2. La dichiarazione unificata annuale, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, deve essere presentata:
a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a decorrere dall'anno 1998;
b)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542 ))
.
3. I centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica a partire dall'anno 1998, ivi comprese le dichiarazioni previste dall'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e le scelte effettuate in occasione della presentazione delle stesse. Per gli altri soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del comma 2 del medesimo articolo 12, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, l'obbligo di trasmettere le dichiarazioni in via telematica decorre dall'anno 1999.
4. Per l'anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l'utilizzo dei sistemi informatici sono consegnate o spedite per raccomandata all'amministrazione finanziaria mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In caso di presentazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 12 del citato decreto n. 600 del 1973, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente decreto, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. Con lo stesso decreto può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni; le somme dovute in base alla dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998, affluiscono comunque allo Stato entro il 31 marzo 1998. A partire dal 1 gennaio 2000, la misura della maggiorazione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera b), e dal presente comma è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento all'andamento dei tassi di mercato. (10)
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 17 giugno 1999, n. 179, convertito senza modificazioni dalla L. 30 luglio 1999, n. 257 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "1. Per l'anno 1999 non si applica la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo, prevista dall'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81:
a) ai versamenti effettuati entro il 30 giugno 1999, risultanti dalle dichiarazioni indicate all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999;
b) ai versamenti effettuati entro il 20 luglio 1999 risultanti dalle suddette dichiarazioni presentate dai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati gli studi settore approvati con decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari numeri 61 e 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, nei confronti dei quali non operano cause di esclusione o di inapplicabilità; tale disposizione si applica anche ai titolari di redditi derivanti dalla partecipazione in società ed imprese familiari indicate all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria che svolgono le medesime attività."