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DECRETO-LEGGE 12 giugno 1998, n. 181

Proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-6-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 271 (in G.U. 10/08/1998, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1998)
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Testo in vigore dal: 13-6-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  12,  comma  5,  del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n. 241, come sostituito dal decreto legislativo 23 marzo 1998,
n.  56, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  possono  essere  modificati,  tenendo  conto delle esigenze
generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta
o   delle  esigenze  organizzative  dell'Amministrazione,  i  termini
riguardanti  gli  adempimenti  degli  stessi  soggetti,  relativi  ad
imposte  e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n.
241  del  1997,  prevedendo,  in  caso di differimento del pagamento,
l'applicazione  di una maggiorazione ragguagliata allo 0,50 per cento
mensile a titolo di interesse a partire dal sedicesimo giorno;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo
1998,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998,
con  il  quale,  in attuazione del predetto articolo 12, comma 5, del
citato  decreto legislativo n. 241 del 1997, si prevede, tra l'altro,
che i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, compresa
quella   unificata,   delle   persone  fisiche  e  delle  societa'  o
associazioni  di  cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative all'anno 1997, possono
essere  effettuati,  senza  alcuna  maggiorazione  entro il 15 giugno
1998;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare il
predetto termine in considerazione del fatto che i contribuenti e gli
intermediari   che   prestano  assistenza  fiscale  hanno  incontrato
difficolta',  anche  per  i  ritardi  con  i  quali  sono  stati resi
disponibili i supporti informatici prodotti da societa' private;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 giugno 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  I versamenti di imposta da eseguire con scadenza 15 giugno 1998
in  base  alle  dichiarazioni possono essere effettuati, senza alcuna
maggiorazione, entro il 19 giugno 1998.
  2.  Per  il  mese  di  giugno  1998,  il  termine per il versamento
unificato  di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' fissato al 19 giugno.
  3.  I  riversamenti delle somme di cui ai commi 1 e 2 devono essere
effettuati  nei  termini ordinari e, comunque, non oltre il 30 giugno
1998.