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DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1998, n. 178

Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1999)
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Testo in vigore dal:  23-6-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conferisce la delega al Governo per la trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione della facoltà o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità e definizioni
1. Il presente decreto legislativo disciplina la trasformazione degli ISEF e l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie ai sensi dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per ISEF, sia l'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma sia gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi della legge 7 febbraio 1988, n. 88;
b) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) per università, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e di regolamenti.
- La legge 7 febbraio 1958, n. 88, riguarda: "Provvedimenti per l'educazione fisica".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
- La legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede la riforma degli ordinamenti didattici universitari.
- Si riporta il testo del comma 115 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).
"115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientificodisciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo, in godimento per il personale tecnicoamministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature".
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 115 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda la nota alle premesse.
- Il comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), così recita:
"23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203".