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DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1998, n. 178

Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1999)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
  Visto l'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
che conferisce la delega  al  Governo  per  la  trasformazione  degli
attuali Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione della
facolta' o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 marzo 1998; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 aprile 1998; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Il presente decreto  legislativo  disciplina  la  trasformazione
degli ISEF e l'istituzione della facolta' e dei corsi di laurea e  di
diploma in scienze motorie ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  115,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
    a) per  ISEF,  sia  l'Istituto  superiore  di  educazione  fisica
statale di Roma sia  gli  istituti  superiori  di  educazione  fisica
pareggiati ai sensi della legge 7 febbraio 1988, n. 88; 
    b) per Ministro, il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica; 
    c) per Ministero, il Ministero dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica; 
    d)  per  Osservatorio,  l'Osservatorio  per  la  valutazione  del
sistema universitario di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24
dicembre 1993, n. 537; 
    e) per universita', le universita' e gli istituti  di  istruzione
universitaria statali e non statali che rilasciano titoli  di  studio
con valore legale. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
            - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  e  di
          regolamenti. 
            -  La  legge  7   febbraio   1958,   n.   88,   riguarda:
          "Provvedimenti per l'educazione fisica". 
            - La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda:  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri". 
            - La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda  l'istituzione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica. 
            - La legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede  la  riforma
          degli ordinamenti didattici universitari. 
            - Si riporta il testo del comma 115  dell'art.  17  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo). 
            "115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge,  e'  delegato  ad  emanare,
          previo parere delle  competenti  commissioni  parlamentari,
          uno  o   piu'   decreti   legislativi,   finalizzati   alla
          trasformazione  degli   attuali   Istituti   superiori   di
          educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
            a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di laurea e
          di diploma in scienze motorie, con  il  concorso  di  altre
          facolta'    o    dipartimenti,    indicando    i    settori
          scientificodisciplinari caratterizzanti; 
            b) determinazione delle  procedure  per  l'individuazione
          sul territorio, in modo programmato e  tenuto  conto  della
          localizzazione  degli  attuali  ISEF,  delle   sedi   delle
          facolta'  di  scienze  motorie,  anche   in   deroga   alle
          disposizioni   vigenti   in   materia   di   programmazione
          universitaria; 
            c) possibilita' di attivare le  facolta'  anche  mediante
          specifiche  convenzioni  con  gli   ISEF   pareggiati   per
          l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per  il
          mantenimento  dei  contributi   finanziari   dei   soggetti
          promotori degli ISEF predetti; 
            d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma  in  istituto
          universitario autonomo o in facolta' di  uno  degli  atenei
          romani, con il conseguente subentro  in  tutti  i  rapporti
          giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF  e
          con l'inquadramento del personale non docente nei  ruoli  e
          nelle qualifiche universitarie; 
            e)  mantenimento,  ad  esaurimento  e  a  domanda,  delle
          funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo
          in godimento per i docenti  non  universitari  in  servizio
          alla data di entrata in vigore della presente legge  presso
          l'ISEF di Roma e  gli  ISEF  pareggiati,  i  quali  abbiano
          svolto attivita' di insegnamento in posizione  di  comando,
          distacco o incarico per almeno un triennio, con  esclusione
          dall'equiparazione  ai  professori  universitari  di  ruolo
          anche ai fini della valutazione del  servizio  pregresso  e
          senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; 
            f) mantenimento, ad esaurimento e  a  domanda,  anche  in
          altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di  cui  alla
          lettera c), delle  funzioni  e  del  trattamento  economico
          complessivo,    in    godimento    per     il     personale
          tecnicoamministrativo in servizio alla data di  entrata  in
          vigore della presente legge  presso  gli  ISEF  pareggiati,
          senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; 
            g)   valutazione   dei   titoli   conseguiti   ai   sensi
          dell'ordinamento vigente alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di
          passaggio dal medesimo ordinamento a  quello  previsto  dai
          decreti legislativi di cui al presente comma; 
            h)  previsione  della  possibilita',  per   le   facolta'
          universitarie di cui al presente  comma,  di  sottoscrivere
          convenzioni con il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica
          per corsi di aggiornamento e specializzazione, nonche'  per
          l'uso di strutture e attrezzature". 
          Note all'art. 1: 
            - Per il testo del comma 115 dell'art. 17 della legge  15
          maggio 1997, n. 127, si veda la nota alle premesse. 
            - Il comma 23 dell'art. 5 della legge 24  dicembre  1993,
          n. 537 (Interventi correttivi di finanza  pubblica),  cosi'
          recita: 
            "23. La relazione dei nuclei di  valutazione  interna  e'
          trasmessa al Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  al  Consiglio   universitario
          nazionale e alla conferenza permanente dei rettori  per  la
          valutazione dei risultati relativi  all'efficienza  e  alla
          produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e
          per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio
          del sistema universitario, anche ai fini  della  successiva
          assegnazione delle risorse. Tale valutazione e'  effettuata
          dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto  del
          Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della
          legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti
          commissioni  parlamentari.   La   relazione   e'   altresi'
          trasmessa   ai   comitati   provinciali   della    pubblica
          amministrazione, di cui all'art. 17  del  decreto-legge  13
          maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 12 luglio 1991, n. 203".