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DECRETO-LEGGE 8 aprile 1998, n. 78

Interventi urgenti in materia occupazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-4-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1998, n. 176 (in G.U. 06/06/1998, n.130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
Testo in vigore dal: 23-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
           Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
a   sostegno  del  reddito  intese  a  fronteggiare,  nell'immediato,
emergenze  occupazionali  in  vista  di  una piena operativita' delle
iniziative  volte  al  reimpiego  dei soggetti interessati e cio' con
particolare riferimento ai programmi di reindustrializzazione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
modifiche  alla disciplina in materia di lavori socialmente utili, al
fine  di  assicurare interventi piu' funzionali alla collocazione dei
lavori utilizzati nei predetti lavori;
  Considerata,  altresi',  la  straordinaria necessita' ed urgenza di
assicurare   ulteriori   stanziamenti,   al  fine  di  consentire  la
prosecuzione  di  lavori  socialmente utili presso il Ministero per i
beni culturali e ambientali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 aprile 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per i beni culturali e ambientali;
                                EMANA
il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
             Interventi urgenti in materia occupazionale
  1. Sono prorogati:
a)  di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di soggetti
fino  ad  un  massimo  di  3.500 unita' i trattamenti di integrazione
salariale  straordinaria  e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma
21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
in  corso  alla  data  del  31 marzo 1998 per effetto di disposizioni
vigenti  alla  data  del  31 dicembre 1997, nella misura vigente alla
predetta  data  del  31  marzo  1998;  la  proroga dei trattamenti di
integrazione  straordinaria salariale comporta una pari riduzione del
periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
b)  di  ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di
cui  all'articolo  5,  comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
642,  per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto e nella misura vigente a tale data.
  1-bis.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale puo'
disporre  che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli interventi
di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29 settembre 1992, n. 393,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460,
come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  236,  e successive modificazioni, nel limite delle risorse
disponibili  nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993.
  1-ter.  Il  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale puo'
essere  concesso  dal  Ministro del lavoro e della previdenza sociale
per  la  durata  massima  di  sei  mesi, anche in deroga al limite di
durata  previsto  dall'articolo  1 della legge 6 agosto 1975, n. 427,
nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti  da  aziende  industriali
esercenti  l'attivita'  di  escavazione  e lavorazione del marmo, nei
casi  in  cui  le  predette aziende sospendano o riducano l'attivita'
industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessita'
di  adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse
disponibili  nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e nel limite
massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.
  1-quater.  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale puo'
prevedere,  con  durata,  criteri  e  limiti  stabiliti  con  proprio
decreto,  che i trattamenti gia' previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del
decreto-legge  13  novembre  1997,  n.  393, i cui effetti sono fatti
salvi ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
continuino  ad  essere erogati nei limiti finanziari preordinati allo
scopo  nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  1-quinquies.   Dopo   il   comma   4  dell'articolo  9-septies  del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' inserito il seguente:
"4-bis.   La   Societa'   per  l'imprenditoria  giovanile  S.p.a.  e'
autorizzata   a   provvedere,   alla   stipula   del   contratto   di
finanziamento,  all'erogazione  di  una  anticipazione pari al 30 per
cento del totale degli investimenti ammessi."
  2.  All'articolo  12,  comma  5, del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:
a)   la   parola:   "requisiti"   e'   sostituita   dalla   seguente:
"trattamenti";
b)  alla  lettera  a)  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole:
"ovvero    all'erogazione   anticipata   del   trattamento   relativo
all'anzianita' maturata".
  2-bis.  All'articolo 59, comma 3, penultimo periodo, della legge 27
dicembre  1997,  n.  449, le parole: "30 giugno 1998" sono sostituite
dalle  seguenti:  "((31  marzo  2000))";  dopo le parole: "disciplina
previdenziale", sono inserite le seguenti: "e del trattamento di fine
rapporto";  le  parole:  "comma  23"  sono sostituite dalle seguenti:
"commi 22 e 23"; e dopo le parole: "medesima legge", sono inserite le
seguenti:  "nel  rispetto  degli equilibri di bilancio della relativa
gestione".
  2-ter.  Il  recupero  dei contributi previdenziali ed assistenziali
non  versati  dalle  aziende  delle  regioni  Abruzzo  e Molise dal 1
dicembre  1994 al 30 novembre 1996, e dovuti ai sensi del decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  5  agosto 1994,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 194 del 20 agosto 1994, e'
effettuato  in  quaranta  rate  trimestrali di pari importo, e con la
sola  applicazione  degli  interessi  di  dilazione in misura pari al
tasso  di  interesse  legale,  decorrenti  dalla scadenza del secondo
trimestre  solare  successivo  alla  data  di entrata in vigore della
legge  di  conversione del presente decreto. Le imprese che intendono
avvalersi   della  dilazione  debbono  farne  richiesta  agli  uffici
dell'INPS  territorialmente  competenti  entro  il  secondo trimestre
solare  successivo  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  allegando il pagamento relativo
alla  prima  rata.  Alle  imprese  che  hanno  in  corso  il recupero
rateizzato  di  cui  alla  presente  disposizione, l'INPS e' tenuto a
rilasciare  i  certificati di regolarita' contributiva, anche ai fini
della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze
contributive dovute ad altra causa.
  3.  Per  la  prosecuzione  dei  lavori  socialmente utili presso il
Ministero  per  i beni culturali e ambientali e' autorizzata la spesa
di lire 28 miliardi nel 1998.
  3-bis.  Per  la  prosecuzione dei lavori socialmente utili in corso
presso l'INPS e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per il 1998.
All'onere  recato  dalla  presente  disposizione si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
  4. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo, pari
a   lire  47.050  milioni  per  l'anno  1998,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:
a)   quanto  a  lire  17.150  milioni  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 1.900 milioni l'accantonamento relativo al Ministero
per le politiche agricole;
c)   quanto  a  lire  28.000  milioni  l'accantonamento  relativo  al
Ministero per i beni culturali e ambientali.
  5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.