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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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vigente al 11/05/2019
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-5-2019
al: 29-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,
recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva  93/22/CEE
del 10 maggio 1993, relativa ai servizi  d'investimento  nel  settore
dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del  15  marzo  1993,
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento  e
degli enti creditizi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 dicembre 1997; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 febbraio 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
 
                                EMANA 
il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
successive modificazioni; 
    b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; 
    c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; 
    c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione; 
    d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; 
    d-bis) "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza  finanziaria
composto dalle seguenti parti: 
      1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento
(UE) n. 1093/2010; 
      2)  "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e  delle
pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n.
1094/2010; 
      3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 
      4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle  Autorita'
europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE)
n. 1095/2010; 
      5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito
dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
      6) "Autorita' di vigilanza degli Stati  membri":  le  autorita'
competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate  negli  atti
dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.  1094/2010  e  del  regolamento
(UE) n. 1095/2010; 
    d-ter) "UE": l'Unione europea; (73) 
    d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione
o attivita' abituale consiste nel prestare  uno  o  piu'  servizi  di
investimento a terzi e/o nell'effettuare  una  o  piu'  attivita'  di
investimento a titolo professionale; (73) 
    d-quinquies) "banca": la banca  come  definita  dall'articolo  1,
comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; (73) 
    d-sexies) "banca dell'Unione europea"  o  "banca  UE":  la  banca
avente sede legale e amministrazione centrale in  un  medesimo  Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia; (73) 
    e) "societa' di intermediazione mobiliare"  (Sim):  l'impresa  di
investimento avente forma di persona  giuridica  con  sede  legale  e
direzione  generale  in  Italia,  diversa  dalle   banche   e   dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del T.U. bancario, autorizzata a  svolgere  servizi  o  attivita'  di
investimento; (73) 
    f) "impresa di investimento dell'Unione europea"  o  "impresa  di
investimento UE": l'impresa di  investimento,  diversa  dalla  banca,
autorizzata a svolgere servizi o attivita'  di  investimento,  avente
sede legale e direzione generale in  un  medesimo  Stato  dell'Unione
europea, diverso dall'Italia; (73) 
    g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la propria sede
legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attivita'  e'
corrispondente a quella di un'impresa di investimento  UE  o  di  una
banca UE che presta servizi o attivita' di investimento; (73) 
    h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129; (73) 
    i) 'societa' di investimento a capitale variabile'(Sicav): l'Oicr
aperto  costituito  in  forma  di  societa'  per  azioni  a  capitale
variabile con sede legale e direzione generale in Italia  avente  per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del  patrimonio  raccolto
mediante l'offerta di proprie azioni; 
    i-bis) 'societa'  di  investimento  a  capitale  fisso'  (Sicaf):
l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni  a  capitale
fisso con sede legale e  direzione  generale  in  Italia  avente  per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del  patrimonio  raccolto
mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti  finanziari
partecipativi; 
    i-ter) "personale": i dipendenti e coloro  che  comunque  operano
sulla   base   di   rapporti   che   ne   determinano   l'inserimento
nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di
lavoro subordinato; 
    ((i-quater) societa'  di  investimento  semplice  (SiS):  il  FIA
italiano, riservato a investitori professionali, costituito in  forma
di Sicaf che  gestisce  direttamente  il  proprio  patrimonio  e  che
rispetta tutte le seguenti condizioni: 
      1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 
      2)  ha  per  oggetto  esclusivo  l'investimento   diretto   del
patrimonio raccolto in PMI non quotate su  mercati  regolamentati  di
cui all'articolo  2  paragrafo  1,  lettera  f),  primo  alinea,  del
regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del
14 giugno 2017 che si  trovano  nella  fase  di  sperimentazione,  di
costituzione  e  di  avvio  dell'attivita',  in  deroga  all'articolo
35-bis, comma 1, lettera f); 
      3) non ricorre alla leva finanziaria; 
      4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto
dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo  35-bis,
comma 1, lettera c).)) 
    j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in forma  di
patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e  gestito  da  un
gestore; 
    k) 'Organismo di investimento collettivo del  risparmio'  (Oicr):
l'organismo istituito per la prestazione  del  servizio  di  gestione
collettiva del risparmio, il  cui  patrimonio  e'  raccolto  tra  una
pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o
azioni, gestito  in  monte  nell'interesse  degli  investitori  e  in
autonomia dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati , a favore  di  soggetti  diversi  da
consumatori, a valere  sul  patrimonio  dell'OICR,  partecipazioni  o
altri beni mobili o immobili, in base a una politica di  investimento
predeterminata; (60) 
    k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno il  diritto
di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul  patrimonio
dello stesso, secondo le modalita' e con la  frequenza  previste  dal
regolamento,  dallo  statuto   e   dalla   documentazione   d'offerta
dell'Oicr; 
    k-ter)'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; 
    l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le Sicav e  le
Sicaf; 
    m) 'Organismi di  investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
italiani' (OICVM italiani): il fondo  comune  di  investimento  e  la
Sicav  rientranti  nell'ambito  di   applicazione   della   direttiva
2009/65/CE; 
    m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori  mobiliari
UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva  2009/65/CE,  costituiti  in  uno  Stato  dell'UE   diverso
dall'Italia; 
    m-ter) 'Oicr  alternativo  italiano'  (FIA  italiano):  il  fondo
comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2011/61/UE; 
    m-quater)'FIA  italiano  riservato':  il  FIA  italiano  la   cui
partecipazione  e'  riservata  a  investitori  professionali  e  alle
categorie  di  investitori  individuate  dal   regolamento   di   cui
all'articolo 39; 
    m-quinquies) 'Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr  rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
    m-sexies) 'Oicr alternativi  non  UE  (FIA  non  UE)':  gli  Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione  della  direttiva  2011/61/UE,
costituiti in uno Stato non appartenente all'UE; 
    m-septies)'fondo europeo per il venture capital' (EuVECA): l'Oicr
rientrante  nell'ambito  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
345/2013; 
    m-octies) 'fondo europeo per  l'imprenditoria  sociale'  (EuSEF);
l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n.
346/2013; 
    m-octies.1) "fondo  di  investimento  europeo  a  lungo  termine"
(ELTIF):  l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 2015/760; 
    m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie  attivita'
totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
    m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o  piu'  Oicrfeeder
investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita'; 
    m-undecies) 'clienti professionali o investitori  professionali':
i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e
2-sexies; (73) 
    m-undecies.1)  "Business  Angel":  gli  investitori  a   supporto
dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta  o  indiretta
una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio; 
    m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al dettaglio": i
clienti o gli  investitori  che  non  sono  clienti  professionali  o
investitori professionali; (73) 
    n) 'gestione  collettiva  del  risparmio':  il  servizio  che  si
realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi; 
    o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR):  la  societa'  per
azioni con sede legale e direzione generale in Italia  autorizzata  a
prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; 
    o-bis) 'societa' di gestione  UE':  la  societa'  autorizzata  ai
sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno  Stato  dell'UE  diverso
dall'Italia, che esercita l'attivita'  di  gestione  di  uno  o  piu'
OICVM; 
    p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE):  la  societa'  autorizzata  ai
sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno  Stato  dell'UE  diverso
dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
    q)  'gestore  di  FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la   societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con  sede  legale  in
uno Stato  non  appartenente  all'UE,  che  esercita  l'attivita'  di
gestione di uno o piu' FIA; 
    q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav  e  la  Sicaf  che  gestiscono
direttamente i propri patrimoni, la societa' di gestione UE, il GEFIA
UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF  e  il
gestore di ELTIF. 
    q-ter)'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato nel paese di
origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario; 
    q-quater) 'depositario dell'Oicr master  o  dell'Oicrfeeder':  il
depositario dell'Oicr master o dell'Oicr  feeder  ovvero,  se  l'Oicr
master o l'Oicr feeder e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato
nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario; 
    q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei fondi  comuni
di investimento, le azioni di Sicav e le  azioni  e  altri  strumenti
finanziari partecipativi di Sicaf; 
    r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese  di  investimento  UE
con succursale in Italia, le imprese di paesi  terzi  autorizzate  in
Italia, le Sgr, le societa' di gestione UE con succursale in  Italia,
le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno  Stato
dell'UE diverso dall'Italia con succursale  in  Italia,  nonche'  gli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE  con  succursale
in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
investimento; (73) 
    r-bis) 'Stato di origine della societa' di gestione UE': lo Stato
dell'UE dove la societa' di gestione UE ha la propria sede  legale  e
direzione generale; 
    r-ter) 'Stato di origine dell'OICR': Stato dell'UE in cui  l'OICR
e' stato costituito; 
    r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark": l'indice  di  cui
all'articolo  3,  paragrafo  1,  punto  3),  del   regolamento   (UE)
2016/1011; 
    r-ter.2) "amministratore di indici di  riferimento":  la  persona
fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6),  del
regolamento (UE) 2016/1011; 
    r-quater) 'rating del credito':  un  parere  relativo  al  merito
creditizio  di  un'entita',  cosi'  come  definito  dall'articolo  3,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009; 
    r-quinquies)  'agenzia  di  rating  del  credito':  una   persona
giuridica la cui attivita' include l'emissione di rating del  credito
a livello professionale; 
    s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le  attivita'  e  i
servizi elencati nelle sezioni A e  B  dell'Allegato  I  al  presente
decreto, autorizzati nello Stato dell'UE di origine; (73) 
    t)  "offerta  al   pubblico   di   prodotti   finanziari":   ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e  con  qualsiasi
mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni   sulle   condizioni
dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi'  da  mettere  un
investitore in grado di decidere di  acquistare  o  di  sottoscrivere
tali prodotti finanziari, incluso il  collocamento  tramite  soggetti
abilitati; 
    u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e  ogni  altra
forma  di  investimento  di  natura  finanziaria;  non  costituiscono
prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da
strumenti finanziari; 
    v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni  offerta,
invito  a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in  qualsiasi  forma
effettuati, finalizzati  all'acquisto  o  allo  scambio  di  prodotti
finanziari  e  rivolti  a  un  numero  di  soggetti  e  di  ammontare
complessivo superiori a  quelli  indicati  nel  regolamento  previsto
dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce  offerta
pubblica di acquisto o di scambio  quella  avente  a  oggetto  titoli
emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
    w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi  i
trust, che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  in  un  mercato
regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle
negoziazioni in un mercato regolamentato, per  emittente  si  intende
l'emittente dei valori mobiliari rappresentati,  anche  qualora  tali
valori  non  sono   ammessi   alla   negoziazione   in   un   mercato
regolamentato; 
    w-bis) soggetti abilitati alla  distribuzione  assicurativa:  gli
intermediari assicurativi iscritti  nella  sezione  d)  del  registro
unico degli intermediari assicurativi di  cui  all'articolo  109  del
decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti  dell'Unione  europea
iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma
5, del decreto legislativo n. 209  del  2005,  quali  le  banche,  le
societa' di intermediazione mobiliare e le imprese  di  investimento,
anche quando operano con i collaboratori di cui alla  sezione  E  del
registro unico degli intermediari assicurativi  di  cui  all'articolo
109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; (78) 
    w-bis.1) «prodotto di investimento al  dettaglio  e  assicurativo
preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero
3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (69) 
    w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio  preassemblato»  o
«PRIP»: un investimento ai sensi  dell'articolo  4,  numero  1),  del
regolamento (UE) n. 1286/2014; (69) 
    w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto  ai
sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n.  1286/2014.
Tale definizione non include: 1) i  prodotti  assicurativi  non  vita
elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2)  i  contratti
assicurativi vita, qualora  le  prestazioni  previste  dal  contratto
siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita'  dovuta  a
lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici che,  ai
sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi  lo  scopo
precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione  e
che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;  4)
i  regimi  pensionistici  aziendali  o  professionali   ufficialmente
riconosciuti  che  rientrano  nell'ambito   di   applicazione   della
direttiva 2003/41/CE o della  direttiva  2009/138/CE;  5)  i  singoli
prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale  richiede  un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore
o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o  il  prodotto
pensionistico; (69) (78) 
    w-bis.4)  «ideatore  di  prodotti  d'investimento  al   dettaglio
preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un  soggetto  di
cui all'articolo 4, numero 4), del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014;
(69) 
    w-bis.5) «persona  che  vende  un  PRIIP»:  un  soggetto  di  cui
all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (69) 
    w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi
dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014.(69) 
    w-bis.7) "gestore del mercato":  il  soggetto  che  gestisce  e/o
amministra l'attivita' di un mercato regolamentato e puo'  coincidere
con il mercato regolamentato stesso; (73) 
    w-ter)    "mercato    regolamentato":    sistema    multilaterale
amministrato e/o gestito da un gestore del mercato,  che  consente  o
facilita l'incontro, al suo interno e in base  alle  sue  regole  non
discrezionali, di interessi multipli di  acquisto  e  di  vendita  di
terzi relativi a strumenti  finanziari,  in  modo  da  dare  luogo  a
contratti relativi a strumenti finanziari ammessi  alla  negoziazione
conformemente  alle  sue  regole  e/o  ai  suoi  sistemi,  e  che  e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla  parte  III;
(73) 
    w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia  come  Stato  membro
d'origine": 
      1) gli emittenti azioni ammesse alle  negoziazioni  in  mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro  dell'Unione  europea,
aventi sede legale in Italia; 
      2) gli emittenti titoli di debito di valore  nominale  unitario
inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in  valuta  diversa,
ammessi alle negoziazioni in  mercati  regolamentati  italiani  o  di
altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
      3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri  1)  e  2),
aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione  europea,
che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra  gli  Stati
membri  in  cui  i  propri  valori  mobiliari   sono   ammessi   alla
negoziazione in un  mercato  regolamentato.  La  scelta  dello  Stato
membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia  scelto  un
nuovo Stato membro d'origine ai  sensi  del  numero  4-bis)  e  abbia
comunicato tale scelta; 
      4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di  cui  ai
numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari
sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato  italiano,
che hanno scelto l'Italia come Stato  membro  d'origine.  L'emittente
puo' scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida
per almeno tre  anni,  salvo  il  caso  in  cui  i  valori  mobiliari
dell'emittente non sono  piu'  ammessi  alla  negoziazione  in  alcun
mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo  che  l'emittente,
nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4-bis), della presente lettera. 
      4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3)  e  4)  i  cui  valori
mobiliari non sono piu'  ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato dello Stato membro d'origine,  ma  sono  stati  ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato  italiano  o  di  altri
Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure  che
hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
    w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di
legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate,  il  cui
fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione  delle
proprie azioni, sia inferiore a  300  milioni  di  euro,  ovvero  che
abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500  milioni  di
euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato entrambi i predetti limiti  per  tre  anni  consecutivi.  La
Consob stabilisce con regolamento  le  disposizioni  attuative  della
presente lettera, incluse le modalita' informative  cui  sono  tenuti
tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero  alla  perdita  della
qualifica di PMI. La Consob sulla  base  delle  informazioni  fornite
dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il  proprio  sito
internet. 
    w-quinquies)  "controparti   centrali":   i   soggetti   indicati
nell'articolo 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4  luglio  2012,  concernente
gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori  di
dati sulle negoziazioni. 
    w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui
sono disposte: 
      1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure  adottate
nel suo ambito; 
      2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4; 
      3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai  punti  1  e  2,
adottate da autorita' di altri Stati dell'Unione europea. (73) 
      w-septies)  "depositari  centrali  di   titoli   o   depositari
centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2,  paragrafo  1,  punto
1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  relativo  al  miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli. (73) 
  1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori  che
possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: 
    a) azioni di societa' e altri titoli  equivalenti  ad  azioni  di
societa', di partnership o di altri soggetti e ricevute  di  deposito
azionario; 
    b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di
deposito relative a tali titoli; 
    c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di  acquisire  o
di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a)  e  b)  o  che
comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori
mobiliari, valute, tassi di interesse o  rendimenti,  merci  o  altri
indici o misure. (73) 
  1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie
di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario,  quali,  ad
esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di  deposito  e  le  carte
commerciali. 
  1-quater.  Per  "ricevute  di   deposito"   si   intendono   titoli
negoziabili sul mercato dei capitali,  rappresentanti  la  proprieta'
dei  titoli  di  un  emittente  non  domiciliato,  ammissibili   alla
negoziazione   in    un    mercato    regolamentato    e    negoziati
indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato. (73) 
  2. Per  "strumento  finanziario"  si  intende  qualsiasi  strumento
riportato nella Sezione C dell'Allegato I. Gli strumenti di pagamento
non sono strumenti finanziari. (73) 
  2-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   con   il
regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, puo' individuare: 
    a) gli altri contratti derivati di cui al  punto  7,  sezione  C,
dell'Allegato  I  aventi  le  caratteristiche  di   altri   strumenti
finanziari derivati; 
    b) gli altri contratti derivati di cui al punto  10,  sezione  C,
dell'Allegato  I  aventi  le  caratteristiche  di   altri   strumenti
finanziari derivati, negoziati in un  mercato  regolamentato,  in  un
sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato  di
negoziazione. (73) 
  2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a)  "strumenti  derivati":  gli   strumenti   finanziari   citati
nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10,  nonche'  gli  strumenti
finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c ); 
    b) "derivati  su  merci":  gli  strumenti  finanziari  che  fanno
riferimento a merci o attivita' sottostanti di  cui  all'Allegato  I,
sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonche' gli  strumenti  finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera  c),  quando  fanno  riferimento  a
merci o attivita' sottostanti menzionati all'Allegato I,  sezione  C,
punto 10); 
    c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i contratti di
opzione, i contratti finanziari a  termine  standardizzati  (future),
gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti  carbone  o
petrolio menzionati nella Sezione C, punto  6,  dell'Allegato  I  che
sono negoziati in un sistema organizzato  di  negoziazione  e  devono
essere regolati con consegna fisica del sottostante. (73) 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 
  5. Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"  si  intendono  i
seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: 
    a) negoziazione per conto proprio; 
    b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
    c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di  un  impegno
irrevocabile nei confronti dell'emittente; (73) 
    c-bis) collocamento  senza  impegno  irrevocabile  nei  confronti
dell'emittente; (73) 
    d) gestione di portafogli; 
    e) ricezione e trasmissione di ordini; 
    f) consulenza in materia di investimenti; 
    g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
    g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione. (73) 
  5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende  l'attivita'
di acquisto e  vendita  di  strumenti  finanziari,  in  contropartita
diretta.(73) 
  5-bis.1. Per "sistema multilaterale"  si  intende  un  sistema  che
consente l'interazione  tra  interessi  multipli  di  acquisto  e  di
vendita di terzi relativi a strumenti finanziari. (73) 
  5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende  l'impresa  di
investimento  che  in  modo  organizzato,  frequente,  sistematico  e
sostanziale negozia  per  conto  proprio  eseguendo  gli  ordini  dei
clienti al di fuori  di  un  mercato  regolamentato,  di  un  sistema
multilaterale  di  negoziazione  o  di  un  sistema  organizzato   di
negoziazione  senza  gestire  un  sistema  multilaterale.   Il   modo
frequente e sistematico si misura per numero  di  negoziazioni  fuori
listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate  per  conto  proprio
eseguendo gli ordini dei clienti. Il modo sostanziale si  misura  per
dimensioni delle negoziazioni OTC  effettuate  dal  soggetto  su  uno
specifico  strumento  finanziario  in  relazione  al   totale   delle
negoziazioni effettuate  sullo  strumento  finanziario  dal  soggetto
medesimo o all'interno dell'Unione europea. (73) 
  5-quater. Per "market maker" si intende una persona che si propone,
nelle sedi di negoziazione e/o al di  fuori  delle  stesse,  su  base
continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando
e vendendo strumenti finanziari in contropartita  diretta  ai  prezzi
dalla medesima definiti. (73) 
  5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende  la  gestione,
su  base  discrezionale  e   individualizzata,   di   portafogli   di
investimento  che  includono  uno  o  piu'  strumenti  finanziari   e
nell'ambito di un mandato conferito dai clienti. 
  5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),  comprende  la
ricezione  e  la  trasmissione   di   ordini,   nonche'   l'attivita'
consistente nel mettere in contatto due o piu' investitori,  rendendo
cosi'  possibile   la   conclusione   di   un'operazione   fra   loro
(mediazione). 
  5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"  si  intende
la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro
sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio,  riguardo
a una o piu' operazioni relative a strumenti finanziari. (73) 
  5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto  dei  clienti"  si
intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di  uno  o
piu'  strumenti  finanziari  per  conto  dei  clienti,  compresa   la
conclusione di accordi per la sottoscrizione o  la  compravendita  di
strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento  o  da  una
banca al momento della loro emissione. (73) 
  5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la persona fisica  o
giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilita' di una
sola impresa di investimento per conto della  quale  opera,  promuove
servizi di  investimento  e/o  servizi  accessori  presso  clienti  o
potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei
clienti riguardanti servizi di investimento o  strumenti  finanziari,
colloca  strumenti  finanziari  o  presta  consulenza  ai  clienti  o
potenziali clienti rispetto a detti strumenti o  servizi  finanziari.
(73) 
  5-septies.3.  Per  "consulente  finanziario  abilitato  all'offerta
fuori sede" si  intende  la  persona  fisica  iscritta  nell'apposita
sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma  4,  del  presente
decreto   che,   in   qualita'   di   agente   collegato,    esercita
professionalmente l'offerta fuori  sede  come  dipendente,  agente  o
mandatario. (73) 
  5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a)  "sistema   multilaterale   di   negoziazione":   un   sistema
multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da  un  gestore
del mercato che consente l'incontro, al  suo  interno  e  in  base  a
regole non discrezionali, di interessi  multipli  di  acquisto  e  di
vendita di terzi relativi a strumenti finanziari,  in  modo  da  dare
luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III; 
    b)   "sistema   organizzato   di   negoziazione":   un    sistema
multilaterale diverso da un mercato regolamentato  o  da  un  sistema
multilaterale  di  negoziazione  che   consente   l'interazione   tra
interessi multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a
obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni  e
strumenti derivati, in modo da dare luogo a  contratti  conformemente
alla parte II e alla parte III; 
    c) "sede di negoziazione": un mercato regolamentato,  un  sistema
multilaterale  di  negoziazione   o   un   sistema   organizzato   di
negoziazione. (73) 
  5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si intende un  ordine
di acquisto o di vendita  di  uno  strumento  finanziario  al  prezzo
limite fissato o a un prezzo piu' vantaggioso e per  un  quantitativo
fissato. (73) 
  5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le piccole e
medie imprese e per le imprese sociali" si intende una piattaforma on
line che  abbia  come  finalita'  esclusiva  la  facilitazione  della
raccolta di capitale di  rischio  da  parte  delle  piccole  e  medie
imprese, come definite dall'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera  (f),
primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e
degli organismi di investimento collettivo del risparmio o  di  altre
societa' che investono prevalentemente in  piccole  e  medie  imprese
nonche'  della  raccolta  di  finanziamenti  tramite  obbligazioni  o
strumenti finanziari  di  debito  da  parte  delle  piccole  e  medie
imprese. (73) 
  5-decies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 
  5-undecies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 
  5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le imprese  sociali
ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, costituite in
forma di societa' di capitali o di societa' cooperativa. (72) 
  6.  Per  "servizio  accessorio"  si  intende   qualsiasi   servizio
riportato nella sezione B dell'Allegato I. (73) 
  6-bis. Per 'partecipazioni' si intendono le azioni, le quote e  gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o
comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice
civile. 
  6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa  controllante  ai
sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE.
(73) 
  6-bis.2. Per "controllata" si  intende  un'impresa  controllata  ai
sensi  degli  articoli  2,  paragrafo  10,  e  22   della   direttiva
2013/34/UE;  l'impresa  controllata  di  un'impresa  controllata   e'
parimenti considerata impresa controllata  dell'impresa  controllante
che e' a capo di tali imprese. (73) 
  6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la situazione nella  quale
due o piu' persone fisiche o giuridiche sono legate: 
    a)  da  una  «partecipazione»,  ossia  dal  fatto  di   detenere,
direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o piu'
dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; 
    b) da un legame di «controllo», ossia dalla  relazione  esistente
tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi
di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva  2013/34/UE,
o relazione analoga esistente tra  persone  fisiche  e  giuridiche  e
un'impresa, nel qual caso  ogni  impresa  controllata  di  un'impresa
controllata   e'   considerata   impresa   controllata   dell'impresa
controllante che e' a capo di tali imprese; 
    c) da un legame duraturo tra due o tutte le  suddette  persone  e
uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo. (73) 
  6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente  decreto
legislativo che fanno riferimento al  consiglio  di  amministrazione,
all'organo amministrativo ed agli amministratori si  applicano  anche
al consiglio di gestione e ai suoi componenti. 
  6-quater. Se non  diversamente  disposto,  le  norme  del  presente
decreto legislativo che fanno riferimento al collegio  sindacale,  ai
sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano
anche al consiglio di sorveglianza e al  comitato  per  il  controllo
sulla gestione e ai loro componenti. 
  6-quinquies.  Per  "negoziazione   algoritmica"   si   intende   la
negoziazione  di   strumenti   finanziari   in   cui   un   algoritmo
informatizzato  determina  automaticamente  i  parametri  individuali
degli ordini,  come  ad  esempio  l'avvio  dell'ordine,  la  relativa
tempistica, il prezzo,  la  quantita'  o  le  modalita'  di  gestione
dell'ordine dopo l'invio, con intervento umano minimo o  assente,  ad
esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a
una o  piu'  sedi  di  negoziazione,  per  trattare  ordini  che  non
comportano  la  determinazione  di  parametri  di  negoziazione,  per
confermare ordini o per eseguire  il  regolamento  delle  operazioni.
(73) 
  6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si intende  un  accordo
in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede
di negoziazione consente a un terzo  l'utilizzo  del  proprio  codice
identificativo di negoziazione per la trasmissione in via elettronica
direttamente alla sede di  negoziazione  di  ordini  relativi  a  uno
strumento  finanziario,  sia  nel  caso  in  cui  l'accordo  comporti
l'utilizzo da parte del terzo  dell'infrastruttura  del  membro,  del
partecipante o del cliente, o di qualsiasi  sistema  di  collegamento
fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini
(accesso diretto al mercato) sia nel caso in  cui  non  vi  sia  tale
utilizzo (accesso sponsorizzato). (73) 
  6-septies.  Per  "tecnica  di  negoziazione  algoritmica  ad   alta
frequenza" si intende qualsiasi tecnica di  negoziazione  algoritmica
caratterizzata da: 
    a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete  e
di  altro  genere,  compresa   almeno   una   delle   strutture   per
l'inserimento  algoritmico  dell'ordine:  co-ubicazione,  hosting  di
prossimita' o accesso elettronico diretto a velocita' elevata; 
    b) determinazione da  parte  del  sistema  dell'inizializzazione,
generazione, trasmissione o esecuzione dell'ordine  senza  intervento
umano per il singolo ordine o negoziazione, e 
    c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi consistenti  in
ordini, quotazioni o cancellazioni. (73) 
  6-octies. Per  "negoziazione  matched  principal"  si  intende  una
negoziazione in cui il soggetto che si interpone tra  l'acquirente  e
il venditore non  e'  mai  esposto  al  rischio  di  mercato  durante
l'intera esecuzione dell'operazione,  con  l'acquisto  e  la  vendita
eseguiti simultaneamente  ad  un  prezzo  che  non  permette  a  tale
soggetto di realizzare  utili  o  perdite,  fatta  eccezione  per  le
commissioni, gli  onorari  o  le  spese  dell'operazione  previamente
comunicati. (73) 
  6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si intende l'offerta di
un servizio di investimento insieme a un altro  servizio  o  prodotto
come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento  dello
stesso accordo o pacchetto. (73) 
  6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un  deposito  quale
definito all'articolo 69-bis, comma 1, lettera c), del T.U.  bancario
che e' pienamente  rimborsabile  alla  scadenza  in  base  a  termini
secondo i quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a
rischio) secondo una formula comprendente fattori quali: 
    a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i  depositi  a
tasso variabile il cui rendimento e' direttamente legato a  un  tasso
di interesse quale l'Euribor o il Libor; 
    b) uno strumento finanziario o una combinazione  degli  strumenti
finanziari; 
    c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili,
materiali o immateriali; o 
    d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio. (73) 
  6-undecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a)  "dispositivo  di  pubblicazione  autorizzato"  o  "APA":   un
soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a pubblicare
i  report  delle  operazioni  concluse  per  conto  di   imprese   di
investimento ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE)  n.
600/2014; 
    b) "fornitore di  un  sistema  consolidato  di  pubblicazione"  o
"CTP": un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE  a
fornire il servizio di raccolta presso mercati regolamentati, sistemi
multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione  e
APA dei report delle operazioni concluse per gli strumenti finanziari
di cui agli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 20 e 21 del regolamento (UE) n
600/2014 e di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso
elettronico di dati attualizzati in continuo,  in  grado  di  fornire
informazioni  sui  prezzi  e  sul  volume  per   ciascuno   strumento
finanziario; 
    c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un  soggetto
autorizzato ai  sensi  della  direttiva  2014/65/UE  a  segnalare  le
informazioni di dettaglio sulle operazioni  concluse  alle  autorita'
competenti o all'AESFEM per conto delle imprese di investimento; 
    d) "servizi di comunicazione dati": la gestione di un dispositivo
di pubblicazione autorizzato (APA) o di  un  sistema  consolidato  di
pubblicazione (CTP) o di un meccanismo  di  segnalazione  autorizzato
(ARM); 
    e) "fornitore di servizi di comunicazione dati": un APA, un CTP o
un ARM. (73) 
  6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) "Stato membro d'origine dell'impresa di investimento": 
      1) se l'impresa di investimento e' una persona fisica, lo Stato
membro in cui tale persona ha la propria sede principale; 
      2) se l'impresa di investimento e' una  persona  giuridica,  lo
Stato membro in cui si trova la sua sede legale; 
      3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetta,  l'impresa
di investimento non ha una sede legale, lo Stato  membro  in  cui  e'
situata la sua direzione generale; 
    b) "Stato membro d'origine del mercato regolamentato":  lo  Stato
membro in cui e' registrato il mercato regolamentato o se, in base al
diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una  sede
legale, lo Stato membro  in  cui  e'  situata  la  propria  direzione
generale; 
    c) "Stato membro d'origine di un APA, di un  sistema  consolidato
di pubblicazione o di meccanismo di segnalazione autorizzato": 
      1)  se  il  dispositivo  di   pubblicazione   autorizzato,   il
meccanismo di segnalazione autorizzato o il  sistema  consolidato  di
pubblicazione e' una persona fisica, lo  Stato  membro  in  cui  tale
persona ha la propria direzione generale; 
      2)  se  il  dispositivo  di   pubblicazione   autorizzato,   il
meccanismo di segnalazione autorizzato o il  sistema  consolidato  di
pubblicazione e' una persona giuridica, lo Stato  membro  in  cui  si
trova la sua sede legale; 
      3) se, in  base  al  diritto  nazionale  cui  e'  soggetto,  il
dispositivo  di   pubblicazione   autorizzato,   il   meccanismo   di
segnalazione autorizzato o il sistema  consolidato  di  pubblicazione
non ha una sede legale, lo Stato membro in  cui  e'  situata  la  sua
direzione generale. (73) 
  6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) "Stato membro ospitante l'impresa di investimento":  lo  Stato
membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in  cui  un'impresa  di
investimento ha una succursale o presta servizi di  investimento  e/o
esercita attivita' di investimento; 
    b) "Stato membro ospitante il mercato  regolamentato":  lo  Stato
membro in cui un mercato regolamentato  adotta  opportune  misure  in
modo da facilitare l'accesso alla negoziazione  a  distanza  nel  suo
sistema da parte di membri o partecipanti  stabiliti  in  tale  Stato
membro. (73) 
  6-quaterdecies. Per "prodotto energetico all'ingrosso"  si  intende
un prodotto energetico all'ingrosso quale  definito  all'articolo  2,
punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011. (73) 
  6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole" si intendono  i
contratti derivati connessi  a  prodotti  di  cui  all'articolo  1  e
all'allegato  I,  parti  da  I  a  XXIV/1  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013. (73) 
  6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende uno dei seguenti
emittenti di titoli di debito: 
    a) l'Unione europea; 
    b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia  o  una
societa' veicolo di tale Stato membro; 
    c) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione; 
    d) una societa' veicolo per conto di diversi Stati membri; 
    e) un ente finanziario internazionale costituito da  due  o  piu'
Stati  membri  con  l'obiettivo  di  mobilitare  risorse  e   fornire
assistenza  finanziaria  a  beneficio  dei  suoi  membri  che  stanno
affrontando o sono minacciati da gravi crisi finanziarie; o 
    f) la Banca europea per gli investimenti. (73) 
  6-septiesdecies. Per "debito  sovrano"  si  intende  un  titolo  di
debito emesso da un emittente sovrano. (73) 
  6-octiesdecies.  Per  "supporto  durevole"  si  intende   qualsiasi
strumento che: 
    a)  permetta  al  cliente  di  memorizzare  informazioni  a   lui
personalmente  dirette,  in  modo  che  possano  essere   agevolmente
recuperate per  un  periodo  di  tempo  adeguato  ai  fini  cui  sono
destinate le informazioni stesse; e 
    b) che consenta la  riproduzione  inalterata  delle  informazioni
memorizzate. (73) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (60) 
  La L. 27  dicembre  2006,  n.  296  come  modificata  dal  D.L.  12
settembre 2014, n. 133, convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11
novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 1, comma 119-ter)  che
"Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento  collettivo  del
risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (69) 
  Il D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla  data  di
applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ha disposto (con l'art. 18,  comma
9) che  "L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente  articolo  e
dell'articolo  16  e'  subordinata,  ai  sensi   dell'articolo   108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta  a  cura  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art.  10,  comma
2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018,
fatto salvo  quanto  diversamente  previsto  dall'articolo  93  della
direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo  2,
della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si  applicano
dal 3 settembre 2019, e dall'articolo  55  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014, e successive modificazioni,  nonche'  dal  comma  3.  [...]
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea
direttamente  applicabili,  le  disposizioni  emanate   dalla   Banca
d'Italia  e  dalla  Consob,  anche  congiuntamente,   ai   sensi   di
disposizioni  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
abrogate o modificate  dal  presente  decreto,  continuano  a  essere
applicate fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
emanati dalla Banca d'Italia  o  dalla  Consob  nelle  corrispondenti
materie". 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".