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DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1998, n. 56

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-4-1998
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Testo in vigore dal: 9-4-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e  151,  e
162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 23  dicembre  1996,  n.
662, recanti deleghe al  Governo  per  l'emanazione  di  uno  o  piu'
decreti legislativi in materia, rispettivamente, di redditi di lavoro
dipendente, di imposta sul valore aggiunto, di semplificazione  degli
adempimenti dei contribuenti, di soppressione dei servizi autonomi di
cassa,  di  istituzione  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e di riordino delle imposte personali sul reddito al  fine
di favorire la capitalizzazione delle imprese; 
  Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997,  n.  237  e  n.  241,  2
settembre 1997, n. 313 e n. 314, 15  dicembre  1997,  n.  446,  e  18
dicembre 1997, n. 466, recanti norme in materia, rispettivamente,  di
soppressione dei servizi autonomi di cassa, di semplificazione  degli
adempimenti dei contribuenti, di  imposta  sul  valore  aggiunto,  di
redditi di lavoro dipendente, di istituzione  dell'imposta  regionale
sulle  attivita'  produttive,  nonche'  di  riordino  delle   imposte
personali sul reddito al fine di favorire la  capitalizzazione  delle
imprese; 
  Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata  in  vigore
dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto degli stessi  principi
e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma
13 del medesimo articolo 3 della  legge  n.  662  del  1996,  possono
essere emanate, con uno  o  piu'  decreti  legislativi,  disposizioni
integrative o correttive; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 gennaio 1998; 
  Acquisito il parere  della  Commissione  parlamentare  istituita  a
norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 marzo 1998; 
  Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, come modificato dal decreto legislativo  2  settembre  1997,  n.
313, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, dopo le  parole:
"8 giugno 1990, n. 142," sono inserite le seguenti: "alle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,";  nello  stesso
comma,  al  terzo  periodo,  le  parole:  "secondo   periodo",   sono
sostituite dalle seguenti: "quarto periodo"; 
  b) nell'articolo 19, comma 3, lettera e), le parole:  ",  ottavo  e
nono", sono sostituite dalle seguenti: "e ottavo"; 
  c) nell'articolo  21,  quarto  comma,  dopo  il  terzo  periodo  e'
inserito il seguente:  "In  deroga  a  quanto  disposto  nel  secondo
periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione del
Ministro, la fattura puo' essere emessa entro il  mese  successivo  a
quello della  consegna  o  spedizione  dei  beni  limitatamente  alle
cessioni effettuate a  terzi  dal  cessionario  per  il  tramite  del
proprio cedente."; 
  d) nell'articolo 25, primo comma, le parole da "entro l'anno  nella
cui dichiarazione" fino alla fine del comma,  sono  sostituite  dalle
seguenti: "anteriormente alla  liquidazione  periodica,  ovvero  alla
dichiarazione annuale, nella quale  e'  esercitato  il  diritto  alla
detrazione della relativa imposta."; 
    e) all'articolo 34: 
  1) nel comma 4, le parole: "ovvero da atto assoggettato ad  imposta
detraibile nei modi ordinari" sono soppresse; 
  2) al comma 6, secondo periodo, le  parole:  "nei  centri  abitati"
sono sostituite con le seguenti: "nelle zone"; 
  f) nell'articolo 38  -bis,  primo  comma,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dai seguenti: "Per le piccole e  medie  imprese,  definite
secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato del  18  settembre  1997  e  del  27
ottobre 1997, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette
garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di
garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, iscritti  nell'apposita  sezione  dell'elenco  previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.  385,
con le modalita' e criteri di solvibilita' stabiliti con decreto  del
Ministro delle finanze. Per i  gruppi  di  societa',  con  patrimonio
risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire,
la garanzia puo' essere prestata mediante la  diretta  assunzione  da
parte della societa' capogruppo o controllante  di  cui  all'articolo
2359 del codice civile della obbligazione di  integrale  restituzione
della  somma  da  rimborsare,  comprensiva  dei  relativi  interessi,
all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione  della
partecipazione nella societa' controllata o collegata. In  ogni  caso
la societa' capogruppo o controllante  deve  comunicare  in  anticipo
all'Amministrazione   finanziaria   l'intendimento   di   cedere   la
partecipazione nella societa' controllata o  collegata.  La  garanzia
concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel
periodo  di  validita'  della  garanzia   stessa.   Dall'obbligo   di
prestazione delle garanzie sono esclusi  i  soggetti  cui  spetta  un
rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni."; 
    g) all'articolo 74: 
  1) nel primo comma, lettera c), e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli
che,  integrando  il  contenuto  dei  libri,  giornali  quotidiani  e
periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad  esso  funzionalmente
connessi e tale connessione risulti da dichiarazione  sostitutiva  di
atto notorio di cui alla legge 4  gennaio  1968,  n.  15,  presentata
prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto."; 
  2) nel decimo comma, primo periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "senza diritto a detrazione"; nel medesimo comma, al
secondo periodo, le parole: "un  volume  di  affari  superiore"  sono
sostituite dalle seguenti: "cessioni per un importo superiore"; nello
stesso comma, al terzo periodo, le parole da "di cui all'articolo 25"
fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:  "di  cui
all'articolo  38  -bis,  primo  comma,  pari  all'importo   derivante
dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire  due
miliardi"; 
  h) nell'articolo 74 -ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo 
relative a prestazioni  di  servizi  turistici  effettuati  da  altri
soggetti, che non possono essere considerati pacchetti  turistici  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  111,
qualora precedentemente acquisite nella disponibilita'  dell'agenzia,
l'imposta si applica, sempreche'  dovuta,  con  le  stesse  modalita'
previste dal comma 5.". 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 5),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, non
si applicano per i beni acquistati o  importati  anteriormente  al  1
gennaio 1998, dalle societa' ed enti di cui  all'ultimo  periodo  del
quinto comma dell'articolo 4 del citato  decreto  n.  633  del  1972,
limitatamente ai beni ivi indicati. 
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo  2  settembre  1997,  n.
313, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Le disposizioni dell'articolo 34, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come  sostituito
dall'articolo 5 del presente decreto, si applicano  alle  cooperative
agricole a decorrere dal 1 gennaio 2000.". 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - Il testo dei commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149,  151
          e 162, lettere a), b), c), d) ed  f),  dell'art.  3,  della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante  "Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica"  (pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28
          dicembre 1996 e' il seguente: 
            "19. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  nove  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'   decreti   legislativi    volti    ad    armonizzare,
          razionalizzare e semplificare  le  disposizioni  fiscali  e
          previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente  e
          i relativi adempimenti  da  parte  dei  datori  di  lavoro,
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) revisione  della  definizione  di  reddito  di  lavoro
          dipendente ai fini fiscali e previdenziali, per 
          prevederne la completa equiparazione, ove possibile; 
            b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini
          fiscali e previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal 
          reddito di lavoro dipendente; 
            c) revisione e armonizzazione del criterio di imputazione
          del reddito di lavoro dipendente, tenendo conto per  quanto
          riguarda i compensi in natura del loro valore  normale,  ai
          fini fiscali e  previdenziali  consentendo  la  contestuale
          effettuazione della ritenuta  fiscale  e  della  trattenuta
          contributiva; 
            d)  semplificazione,  armonizzazione  e,  ove  possibile,
          unificazione degli adempimenti, dei termini e delle 
          certificazioni dei datori di lavoro; 
            e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori". 
            "66. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  nove  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi in materia di imposta  sul  valore
          aggiunto, in conformita' alla  normativa  comunitaria,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) revisione della soggettivita' passiva di imposta,  con
          riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attivita'
          di mero godimento di beni, non dirette alla 
          produzione ed allo scambio di beni o servizi; 
            b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta
          e delle relative rettifiche,  escludendo  il  diritto  alla
          detrazione per gli acquisti di  beni  e  servizi  destinati
          esclusivamente   a   finalita'    estranee    all'esercizio
          dell'impresa   o   dell'arte   o   professione   utilizzati
          esclusivamente per  operazioni  non  soggette  all'imposta,
          eccettuate quelle cui le norme comunitarie 
          ricollegano comunque il diritto alla detrazione; 
            c) revisione dei regimi  speciali  o  particolari  o  che
          comunque derogano agli ordinari criteri di applicazione del
          tributo, al fine  di  assicurare,  se  riguardano  la  base
          imponibile,  una  maggiore  aderenza  a  quella  risultante
          dall'applicazione dei criteri di  determinazione  ordinari;
          se riguardano aliquote o  detrazioni  forfettarie,  che  le
          stesse non possono dar luogo a determinazioni  dell'imposta
          sensibilmente diverse 
          rispetto a quelle derivanti dalla disciplina ordinaria; 
            d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da
          parte del contribuente nell'invio della documentazione 
          richiesta ai fini dell'effettuazione del rimborso; 
            e) revisione dell'imposta applicata per gli  acquisti  di
          beni  e  servizi   destinati   alla   esclusiva   attivita'
          solidaristica, effettuati da organizzazioni di volontariato
          costituite  esclusivamente  per  il   perseguimento   delle
          finalita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto
          1991, n. 266". 
            "134. Il Governo  e'  delegato  ad  emanare  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  contenenti   disposizioni   volte   a
          semplificare   gli   adempimenti   dei   contribuenti,    a
          modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a
          riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da
          assicurare,  ove  possibile,  la  gestione  unitaria  delle
          posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
            a)  semplificazione  della   normativa   concernente   le
          dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta  sul
          valore aggiunto,  in  relazione  alle  specifiche  esigenze
          organizzative e alle caratteristiche dei soggetti  passivi,
          al fine di: 
            1) unificare le dichiarazioni dei redditi e  dell'imposta
          sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto; 
            2) includere la dichiarazione del sostituto  di  imposta,
          che abbia non piu' di dieci dipendenti o collaboratori, 
          in una sezione della dichiarazione dei redditi; 
            3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri  1)  e
          2) i termini e le modalita' di liquidazione, riscossione  e
          accertamento; 
            b) unificazione dei criteri di determinazione delle  basi
          imponibili fiscali e di queste con  quelle  contributive  e
          delle  relative  procedure  di  liquidazione,  riscossione,
          accertamento e  contenzioso;  effettuazione  di  versamenti
          unitari,  anche   in   unica   soluzione,   con   eventuale
          compensazione, in relazione alle esigenze  organizzative  e
          alle caratteristiche dei soggetti  passivi,  delle  partite
          attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti
          a   cura   dell'ente   percettore;   istituzione   di   una
          commissione, nominata, entro un mese dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, con  decreto  del  Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e  del
          lavoro e della previdenza sociale, presieduta  da  uno  dei
          sottosegretari di Stato  del  Ministero  delle  finanze,  e
          composta da otto membri,  di  cui  sei  rappresentanti  dei
          Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno
          esperto  in  materia   previdenziale;   attribuzione   alla
          commissione del compito di formulare proposte, entro il  30
          giugno 1997, in ordine a  quanto  previsto  dalla  presente
          lettera; 
            c) possibilita' di prevedere la segnalazione, a cura  del
          concessionario   della   riscossione,   nell'ambito   della
          procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte
          di  contribuenti  che,  con  continuita',   effettuano   il
          versamento di ritenute fiscali; 
            d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla  lettera
          a) e  dei  relativi  allegati  a  mezzo  di  modalita'  che
          consentano: 
            1) una rapida acquisizione dei dati da parte del  sistema
          informativo, nel termine massimo di sei 
          mesi dalla presentazione stessa; 
            2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito  e'
          comunicato al contribuente  per  consentire  una  immediata
          regolarizzazione degli  aspetti  formali,  per  evitare  la
          reiterazione di errori e comportamenti non corretti  e  per
          effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi; 
            3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno piu'
          di venti dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza
          fiscale in qualita' di sostituti di 
          imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti; 
            4)   l'utilizzazione   di   strutture   intermedie    tra
          contribuente e amministrazione finanziaria  prevedendo  per
          gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri  autorizzati
          di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni  di
          categoria  per   i   propri   associati   e   degli   studi
          professionali per i propri clienti; l'adeguamento al  nuovo
          sistema della disciplina  degli  adempimenti  demandati  ai
          predetti soggetti e delle relative responsabilita', nonche'
          dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e  degli
          effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa; 
            5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti 
          che non si avvalgano delle procedure sopra indicate; 
            6)   la   progressiva   utilizzazione   delle   procedure
          telematiche, prevedendone l'obbligo per i  predetti  centri
          di assistenza fiscale per i dipendenti e  per  le  imprese,
          per i commercialisti, per i professionisti  abilitati,  per
          le associazioni di categoria e per il sistema  bancario  in
          relazione alle dichiarazioni ad essi presentate  e  per  le
          societa'   di   capitali   in   relazione   alle    proprie
          dichiarazioni; 
            e) razionalizzazione delle modalita'  di  esecuzione  dei
          versamenti attraverso  l'adozione  di  mezzi  di  pagamento
          diversificati, quali bonifici bancari, carte di  credito  e
          assegni; previsione  di  versamenti  rateizzati  mensili  o
          bimestrali con  l'applicazione  di  interessi  e  revisione
          delle modalita'  di  acquisizione,  da  parte  del  sistema
          informativo, dei dati dei versamenti  autoliquidati,  anche
          attraverso procedure telematiche, per  rendere  coerente  e
          tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni; 
            f) previsione di un  sistema  di  versamenti  unitari  da
          effettuare,  per   i   tributi   determinati   direttamente
          dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso
          recante la  somma  dovuta  per  ciascun  tributo;  graduale
          estensione di tale sistema  anche  a  tributi  spettanti  a
          diversi  enti  impositori,  con   previsione   per   l'ente
          percettore dell'obbligo di provvedere alla  redistribuzione
          del  gettito  tra  i  destinatari;   istituzione   di   una
          commissione nominata, entro un mese dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, con  decreto  del  Ministro
          delle finanze, di concerto con  i  Ministri  del  tesoro  e
          dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato
          del Ministero delle finanze e composta da otto  membri,  di
          cui  tre  rappresentanti  dei   Ministeri   suddetti,   uno
          rappresentante   delle    regioni,    uno    rappresentante
          dell'Unione delle  province  d'Italia,  uno  rappresentante
          dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  e  due
          esperti  di  diritto  tributario  e  di   finanza   locale;
          attribuzione alla commissione  del  compito  di  stabilire,
          entro  il  30  giugno  1997,  le  modalita'  attuative  del
          sistema, da applicare inizialmente ai tributi  regionali  e
          locali e da estendere progressivamente ai tributi  erariali
          di importo predefinito  e  ai  contributi;  individuazione,
          entro il predetto termine, da parte della commissione,  dei
          soggetti destinatari dei singoli versamenti,  tenuto  conto
          della esigenza di ridurre  i  costi  di  riscossione  e  di
          migliorare la 
          qualita' del servizio; 
            g)  riorganizzazione  degli  adempimenti  connessi   agli
          uffici  del  registro,  tramite   l'attribuzione   in   via
          esclusiva al  Ministero  delle  finanze,  dipartimento  del
          territorio, della gestione degli  atti  immobiliari,  e  il
          trasferimento ad altri organi ed  enti  della  gestione  di
          particolari atti e adempimenti; 
            h)  razionalizzazione  delle   sanzioni   connesse   alle
          violazioni  degli  adempimenti  di  cui   alle   precedenti
          lettere; 
            i)   semplificazione,   anche   mediante    utilizzazione
          esclusiva  di  procedure  automatizzate,  del  sistema  dei
          rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul
          valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte  indirette
          sugli   affari,   con   facolta'   per    l'amministrazione
          finanziaria di chiedere, fino al termine di  decadenza  per
          l'esercizio dell'azione accertatrice,  idonee  garanzie  in
          relazione all'entita' della  somma  da  rimborsare  e  alla
          solvibilita' del contribuente. Sono  altresi'  disciplinate
          le modalita' con  le  quali  l'amministrazione  finanziaria
          effettua  i  controlli  relativi  ai  rimborsi  di  imposta
          eseguiti con procedure automatizzate; 
            l) revisione della composizione  dei  comitati  tributari
          regionali di cui all'art. 8 della legge 29 ottobre 1991, n.
          358, al fine di garantire  un'adeguata  rappresentanza  dei
          contribuenti  ed  attribuzione  ai  predetti  comitati   di
          compiti propositivi; istituzione presso il Ministero  delle
          finanze di un analogo organismo 
          con compiti consultivi e propositivi; 
            m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da
          coniugi  con  dichiarazione  congiunta,  previsione  di  un
          rimborso  personale  intestato  singolarmente   a   ciascun
          coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la  separazione
          legale o il divorzio". 
            "138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  finalizzati  a  modificare   la
          disciplina in materia di servizi autonomi  di  cassa  degli
          uffici finanziari, secondo i seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
            a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte
          indirette e delle altre entrate affidando ai  concessionari
          della riscossione, agli  istituti  di  credito  e  all'Ente
          poste  italiane  gli  adempimenti  svolti  in  materia  dai
          servizi di cassa degli uffici del Ministero  delle  finanze
          ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto
          fiscale di cui  al  regolamento  emanato  con  decreto  del
          Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567; 
            b) apportare le conseguenti  modifiche  agli  adempimenti
          posti a carico dei contribuenti,  dei  concessionari  della
          riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli
          uffici finanziari dalla vigente normativa". 
    

              "143.  Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato  ad
          emanare,  entro undici mesi dalla data di entrata in vigore
          della   presente   legge,   al   fine   di  semplificare  e
          razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre
          il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui
          redditi  da  lavoro  autonomo  e  di  impresa  minore,  nel
          rispetto  dei  principi  costituzionali  del  concorso alle
          spese  pubbliche  in ragione della capacita' contributiva e
          dell'autonomia    politica   e   finanziaria   degli   enti
          territoriali,  uno  o  piu'  decreti legislativi contenenti
          disposizioni,   anche   in   materia  di  accertamento,  di
          riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e
          funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato,
          delle regioni, delle province autonome e degli enti locali,
          occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:
              a)  istituzione  dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive  e  di una addizionale regionale all'imposta sul
          reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra
          lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:
              1)  dei  contributi per il Servizio sanitario nazionale
          di  cui  all'art.  31  della  legge 28 febbraio 1986, n. 41
          (419), e successive modificazioni, del contributo dello 0,2
          per  cento  di  cui all'art. 1, terzo comma, della legge 31
          dicembre  1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo comma, della
          legge  12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di contributo
          per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  la  tubercolosi
          eccedente   quella  prevista  per  il  finanziamento  delle
          prestazioni  economiche della predetta assicurazione di cui
          all'art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
              2)  dell'imposta  locale  sui redditi, di cui al titolo
          III  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917;
              3)  dell'imposta  comunale per l'esercizio di imprese e
          di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge
          2  marzo  1989, n. 66 (424), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 1989, n 144;
              4)   della  tassa  sulla  concessione  governativa  per
          l'attribuzione  del  numero di partita IVA, di cui all'art.
          24  della  tariffa allegata al decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
              5)  dell'imposta  sul  patrimonio  netto delle imprese,
          istituita  con  decreto-legge  30  settembre  1992,  n. 394
          (426),   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          novembre 1992, n. 461;
              b)  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e delle
          detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
              c)  previsione  di  una  disciplina transitoria volta a
          garantire  la graduale sostituzione del gettito dei tributi
          soppressi  e  previsione  di  meccanismi perequativi fra le
          regioni  tesi  al  riequilibrio  degli  effetti  finanziari
          derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale
          di cui alla lettera a);
              d)  previsione  per  le  regioni  della facolta' di non
          applicare le tasse sulle concessioni regionali;
              e)  revisione  della  disciplina  degli  altri  tributi
          locali e contemporanea abolizione:
              1)  delle  tasse  sulla  concessione  comunale,  di cui
          all'art.  8  del  decreto-legge  10  novembre 1978, n. 702,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979,
          n. 3;
              2)  delle  tasse  per  l'occupazione  di  spazi ed aree
          pubbliche,  di  cui  al  capo II del decreto legislativo 15
          novembre  1993,  n. 507, e all'art. 5 della legge 16 maggio
          1970, n. 281;
              3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo
          della   energia   elettrica,   di   cui   all'art.  24  del
          decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.  55, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
              4)  dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e
          annotazione dei veicoli al pubblico registro
          automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
          5) dell'addizionale provinciale all'imposta
            erariale  di  trascrizione  di  cui all'art. 3, comma 48,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
              f)  revisione  della disciplina relativa all'imposta di
          registro  per  gli atti di natura traslativa o dichiarativa
          aventi  per  oggetto  veicoli  a  motore da sottoporre alle
          formalita'  di  trascrizione,  iscrizione  e annotazione al
          pubblico registro automobilistico;
            attribuzione  ai  comuni  delle  somme  riscosse  per  le
          imposte  di  registro,  ipotecaria e catastale in relazione
          agli  atti  di  trasferimento  a  titolo  oneroso, compresi
          quelli  giudiziari,  della  proprieta'  di immobili nonche'
          quelli  traslativi  o  costitutivi  di  diritti reali sugli
          stessi;
              g)  previsione di adeguate forme di finanziamento delle
          citta'  metropolitane  di  cui  all'art.  18  della legge 8
          giugno  1990,  n. 142, attraverso l'attribuzione di gettito
          di  tributi  regionali  e  locali in rapporto alle funzioni
          assorbite".
              "144.   Le  disposizioni  del  decreto  legislativo  da
          emanare  per  l'istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive, di cui al comma 143, lettera a), sono
          informate ai seguenti principi e criteri direttivi:
               a) previsione del carattere reale dell'imposta;
            b)  applicazione  dell'imposta in relazione all'esercizio
          di  una  attivita'  organizzata per la produzione di beni o
          servizi,  nei  confronti  degli  imprenditori  individuali,
          delle  societa',  degli enti commerciali e non commerciali,
          degli  esercenti  arti  e  professioni, dello Stato e delle
          altre amministrazioni pubbliche;
            c) determinazione della base imponibile in base al valore
          aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal
          bilancio,  con  le  eventuali  variazioni  previste  per le
          imposte   erariali  sui  redditi  e,  per  le  imprese  non
          obbligate  alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni
          dei  redditi;  in  particolare  determinazione  della  base
          imponibile:
            1)   per   le   imprese  diverse  da  quelle  creditizie,
          finanziarie  ed  assicurative,  sottraendo dal valore della
          produzione di cui alla lettera A) del primo comma dell'art.
          2425  del codice civile, riguardante i criteri di redazione
          del   conto  economico  del  bilancio  di  esercizio  delle
          societa'  di  capitali,  i costi della produzione di cui al
          primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a)
          e  b), 11) e 14) dello stesso art. 2425, esclusi i compensi
          erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
            2)  per  le  imprese  di  cui al numero 1) a contabilita'
          semplificata,  sottraendo  dall'ammontare dei corrispettivi
          per  la  cessione di beni e per la prestazione di servizi e
          dall'ammontare  delle rimanenze finali di cui agli articoli
          59  e  60  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917, l'ammontare dei costi per materie
          prime,  sussidiarie,  di consumo e per merci e servizi, con
          esclusione   dei   compensi   erogati   per  collaborazioni
          coordinate  e  continuative,  le  esistenze iniziali di cui
          agli  articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte
          sui  redditi,  le  spese per l'acquisto di beni strumentali
          fino a un milione di lire e le quote di ammortamento;
            3)  per i produttori agricoli titolari di reddito agrario
          di  cui  all'art. 29 del predetto testo unico delle imposte
          sui  redditi,  sottraendo  dall'ammontare dei corrispettivi
          delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione
          ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli
          acquisti destinati alla produzione;
            4)  per  i  produttori  agricoli,  titolari di reddito di
          impresa  di  cui  all'art.  51 del citato testo unico delle
          imposte  sui  redditi,  ai quali non si applica l'art. 2425
          del  codice  civile,  sottraendo  dall'ammontare dei ricavi
          l'ammontare  delle  quote  di  ammortamento  e dei costi di
          produzione,   esclusi   quelli   per  il  personale  e  per
          accantonamenti;
            5)   per   le  banche  e  per  le  societa'  finanziarie,
          sottraendo  dall'ammontare  degli  interessi attivi e altri
          proventi inerenti la produzione l'ammontare degli interessi
          passivi,   degli  oneri  inerenti  la  produzione  e  degli
          ammortamenti risultanti dal bilancio;
            6)   per   le   imprese   di   assicurazione,  sottraendo
          dall'ammontare   dei   premi   incassati,  al  netto  delle
          provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e
          degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie;
          7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e
          le    altre    amministrazioni   pubbliche,   relativamente
          all'attivita' non commerciale, in un importo corrispondente
          all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per
          collaborazioni coordinate e continuative;
            8)  per  gli  esercenti  arti  e  professioni, sottraendo
          dall'ammontare  dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi
          di  produzione,  diversi  da quelli per il personale, degli
          ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli
          per collaborazioni coordinate e continuative;
            d)  in  caso  di  soggetti passivi che svolgono attivita'
          produttiva   presso  stabilimenti  ed  uffici  ubicati  nel
          territorio   di   piu'  regioni,  ripartizione  della  base
          imponibile  tra  queste  ultime in proporzione al costo del
          personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti
          ed  uffici con possibilita' di correzione e sostituzione di
          tale  criterio,  per  taluni  settori,  con  riferimento al
          valore   delle   immobilizzazioni  tecniche  esistenti  nel
          territorio  e,  in particolare, per le aziende creditizie e
          le  societa'  finanziarie,  in  relazione all'ammontare dei
          depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di
          assicurazione,   in   relazione   ai   premi  raccolti  nel
          territorio   regionale  e,  per  le  imprese  agricole,  in
          relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;
            e)  fissazione  dell'aliquota base dell'imposta in misura
          tale  da  rendere  il  gettito equivalente complessivamente
          alla  soppressione  dei  tributi e dei contributi di cui al
          comma  143, lettera a), gravanti sulle imprese e sul lavoro
          autonomo  e,  comunque, inizialmente in una misura compresa
          fra  il  3,5  ed  il  4,5 per cento e con attribuzione alle
          regioni  del  potere  di  maggiorare  l'aliquota  fino a un
          massimo   di   un  punto  percentuale;  fissazione  per  le
          amministrazioni   pubbliche   dell'aliquota   nella  misura
          vigente  per  i contributi dovuti per il Servizio sanitario
          nazionale con
          preclusione per le regioni della facolta' di maggiorarla;
          f) possibilita' di prevedere, anche in via transitoria
          per  ragioni di politica economica e redistributiva, tenuto
          anche  conto  del  carico  dei  tributi  e  dei  contributi
          soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella
          di  cui  alla  lettera  e) e di basi imponibili di cui alla
          lettera  c)  per  settori  di  attivita' o per categorie di
          soggetti   passivi,  o  anche,  su  base  territoriale,  in
          relazione   agli  sgravi  contributivi  ed  alle  esenzioni
          dall'imposta  locale  sui  redditi  ancora  vigenti  per le
          attivita' svolte nelle aree depresse;
            g)  possibilita' di prevedere agevolazioni a soggetti che
          intraprendono nuove attivita' produttive;
            h)  previsione  della  indeducibilita' dell'imposta dalla
          base  imponibile  dell'imposta  sul  reddito  delle persone
          fisiche   e   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone
          giuridiche;
            i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare,
          con  legge,  le  procedure  applicative dell'imposta, ferma
          restando  la  presentazione  di  una  dichiarazione  unica,
          congiuntamente  a  quella  per  l'imposta sul reddito delle
          persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;
            l)  previsione di una disciplina transitoria da applicare
          sino  alla  emanazione  della  legge  regionale di cui alla
          lettera i) informata ai seguenti principi:
            1)  presentazione della dichiarazione all'amministrazione
          finanziaria,  con  l'onere  per quest'ultima di trasmettere
          alle  regioni le informazioni relative e di provvedere alla
          gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;
            2)  previsione  della  partecipazione  alla  attivita' di
          controllo  e  accertamento  da  parte  delle regioni, delle
          province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite
          commissioni  paritetiche,  alla  stesura  dei  programmi di
          accertamento,   segnalando   elementi  e  notizie  utili  e
          formulando   osservazioni   in   ordine  alle  proposte  di
          accertamento ad essi comunicate;
            3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente
          alle  singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i
          tributi diretti erariali;
            m)  attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle
          commissioni tributarie;
            n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia
          di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui
          redditi;
            o)  attribuzione  allo  Stato, per la fase transitoria di
          applicazione  dell'imposta  da  parte  dell'amministrazione
          finanziaria,   di  una  quota  compensativa  dei  costi  di
          gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul
          patrimonio netto delle imprese;
            p)  attribuzione alle regioni del potere di stabilire una
          percentuale  di  compartecipazione  al gettito dell'imposta
          regionale   sulle   attivita'  produttive  a  favore  delle
          province  al  fine di finanziare le funzioni delegate dalle
          regioni alle province medesime;
            q)  attribuzione  ai comuni e alle province del potere di
          istituire   un'addizionale   all'imposta   regionale  sulle
          attivita'  produttive  entro  una aliquota minima e massima
          predeterminata;  previsione  nel periodo transitorio di una
          compartecipazione  delle  province  e dei comuni al gettito
          dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive;  le
          entrate    derivanti    dall'aliquota    minima   e   dalla
          compartecipazione    devono    compensare    gli    effetti
          dell'abolizione  dell'imposta  comunale  per l'esercizio di
          imprese  e  di  arti  e  professioni  e  delle  tasse sulla
          concessione  comunale;  l'aliquota  massima non puo' essere
          superiore a una volta e mezzo l'aliquota minima;
            r)  possibilita',  con  i decreti di cui al comma 152, di
          adeguare  la  misura  dell'aliquota  di  base  dell'imposta
          regionale    sulle   attivita'   produttive   in   funzione
          dell'andamento   del  gettito,  e  di  ridurla  in  ragione
          dell'istituzione  dell'addizionale di cui alla lettera q) e
          della facolta' di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera
          e);
            s)  equiparazione,  ai  fini  dei trattati internazionali
          contro  le doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive ai tributi erariali aboliti".
            "145. In attuazione della semplificazione di cui al comma
          143  la  revisione  degli scaglioni, delle aliquote e delle
          detrazioni  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche
          di   cui  al  comma  143,  lettera  b),  e'  finalizzata  a
          controbilanciare  gli  effetti redistributivi e sul gettito
          derivanti  dalla soppressione delle entrate di cui al comma
          143, lettera a), e dall'istituzione dell'addizionale di cui
          al comma 146 ed e' informata ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
            a)  revisione  e  riduzione  a  cinque  del  numero delle
          aliquote e degli scaglioni di reddito;
            b)   revisione  delle  aliquote  e  degli  importi  delle
          detrazioni   per   lavoro   dipendente,   per   prestazioni
          previdenziali  obbligatorie  e  per  lavoro  autonomo  e di
          impresa  minore,  finalizzata ad evitare che si determinino
          aumenti  del  prelievo  fiscale  per  i  diversi livelli di
          reddito,  in  particolare  per  quelli  piu'  bassi e per i
          redditi  da  lavoro;  in particolare, l'aliquota minima sui
          primi  15  milioni di lire sara' compresa tra il 18 e il 20
          per cento; l'aliquota massima non potra' superare il 46 per
          cento;   le   aliquote   intermedie   non  potranno  essere
          maggiorate;   le   detrazioni   per  i  redditi  di  lavoro
          dipendente,  per  i redditi di lavoro autonomo e di impresa
          saranno  maggiorate,  con opportune graduazioni in funzione
          del livello di reddito in modo che non si determini aumento
          della  pressione  fiscale  su  tutti  i  redditi  di lavoro
          dipendente  e  per  mantenere  sostanzialmente invariato il
          reddito  netto  disponibile  per  le  diverse  categorie di
          contribuenti  e le diverse fasce di reddito, in particolare
          per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli di
          esenzione  attualmente  vigenti per le diverse categorie di
          contribuenti dovranno essere garantiti;
            c)  revisione  della disciplina concernente le detrazioni
          per  carichi  familiari, finalizzata soprattutto a favorire
          le   famiglie   con   figli,   rimodulando   i  criteri  di
          attribuzione  e  gli  importi, tenendo conto delle fasce di
          reddito  e  di  talune categorie di soggetti, oltre che del
          numero  delle  persone  a  carico e di quelle componenti la
          famiglia che producono reddito".
            "146.    La    disciplina    dell'addizionale   regionale
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche di cui al
          comma  143, lettera a), e' informata ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
            a)  applicazione  dell'addizionale  alla  base imponibile
          determinata  ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,  prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni
          e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;
            b)  fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro
          un  minimo  dello  0,5  per  cento ed un massimo dell'1 per
          cento;
            c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione
          con  riferimento  alla  residenza  del contribuente desunta
          dalla  dichiarazione  dei  redditi  e,  in  mancanza, dalla
          dichiarazione dei sostituti di imposta;
            d)  applicazione, per la riscossione, della disciplina in
          materia  di  imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche,
          garantendo   l'immediato   introito  dell'addizionale  alla
          regione;
            e)  attribuzione  all'amministrazione  finanziaria  della
          competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione
          della regione".
            "147.  La  disciplina  transitoria  di  cui al comma 143,
          lettera  c),  e'  informata  ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
            a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di
          tributi  da  sopprimere,  al  fine  di  evitare  carenze  e
          sovrapposizioni  nei  flussi  finanziari dello Stato, delle
          regioni e degli altri enti locali;
            b) esclusione dell'esercizio della facolta' concessa alle
          regioni   di   maggiorare   l'aliquota   base  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita' produttive e riserva allo Stato
          del   potere   di   fissare   l'aliquota   dell'addizionale
          all'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, nei limiti
          indicati  nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi
          due periodi di imposta;
            c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del
          livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico
          dei  datori  di  lavoro,  di cui all'art. 31 della legge 28
          febbraio   1986,  n.  41,  e  successive  modificazioni,  a
          decorrere  dal  periodo  di  paga  in corso alla data del 1
          gennaio 1997;
            d)  previsione  del  mantenimento dell'attuale assetto di
          finanziamento  della  sanita',  anche in presenza dei nuovi
          tributi  regionali,  considerando,  per  quanto riguarda il
          fondo  sanitario,  come  dotazione propria della regione il
          gettito  dell'addizionale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  e una percentuale compresa tra il 65 e il
          90  per  cento  del  gettito  dell'imposta  regionale sulle
          attivita' produttive, al netto della quota, attribuita allo
          Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;
            e)  per  quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo,
          decurtazione  degli  stessi  di  un importo pari al residuo
          gettito  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive
          al  netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla
          lettera  q)  del  comma  144  con la previsione, qualora il
          residuo   gettito  sia  superiore  all'ammontare  di  detti
          trasferimenti, del riversamento allo Stato dell'eccedenza".
          "148.  La disciplina riguardante i meccanismi perequativi
          di  cui  al comma 143, lettera c), e' informata al criterio
          del  riequilibrio  tra  le regioni degli effetti finanziari
          derivanti   dalla  maggiore  autonomia  tributaria  secondo
          modalita'  e  tempi,  determinati di intesa con le regioni,
          che  tengano  conto  della capacita' fiscale di ciascuna di
          esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale".
            "149. La revisione della disciplina dei tributi locali di
          cui  al  comma  143,  lettera  e), e' informata ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
            a)  attribuzione  ai comuni e alle province del potere di
          disciplinare  con  regolamenti tutte le fonti delle entrate
          locali,  compresi  i  procedimenti  di  accertamento  e  di
          riscossione,  nel rispetto dell'art. 23 della Costituzione,
          per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti
          passivi  e  all'aliquota  massima, nonche' alle esigenze di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
            b)  attribuzione al Ministero delle finanze del potere di
          impugnare  avanti  agli  organi di giustizia amministrativa
          per  vizi di legittimita' i regolamenti di cui alla lettera
          a)  entro  sessanta  giorni  dalla  loro comunicazione allo
          stesso Ministero;
            c)  previsione dell'approvazione, da parte delle province
          e   dei   comuni,  delle  tariffe  e  dei  prezzi  pubblici
          contestualmente    all'approvazione    del    bilancio   di
          previsione;
            d) attribuzione alle province della facolta' di istituire
          un'imposta   provinciale   di  trascrizione,  iscrizione  e
          annotazione    dei    veicoli    al    pubblico    registro
          automobilistico  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
            1)  determinazione di una tariffa base nazionale per tipo
          e  potenza  dei  veicoli  in  misura  tale  da garantire il
          complessivo  gettito dell'imposta erariale di trascrizione,
          iscrizione  e  annotazione dei veicoli al pubblico registro
          automobilistico e della relativa addizionale provinciale;
            2)  attribuzione  alle  province del potere di deliberare
          aumenti  della  tariffa  base  fino a un massimo del 20 per
          cento;
            3)   attribuzione   allo   stesso   concessionario  della
          riscossione  delle  tasse  automobilistiche  del compito di
          provvedere     alla     liquidazione,     riscossione     e
          contabilizzazione  dell'imposta,  con obbligo di riversare,
          alle  tesorerie  di  ciascuna  provincia nel cui territorio
          sono  state  eseguite  le  relative  formalita',  le  somme
          riscosse   inviando   alla  stessa  provincia  la  relativa
          documentazione;
            e)  attribuzione  alle  province del gettito dell'imposta
          sulle   assicurazioni   per   la   responsabilita'   civile
          riguardante   i   veicoli   immatricolati   nelle  province
          medesime;
            f)  integrazione della disciplina legislativa riguardante
          l'imposta  comunale  sugli  immobili, istituita con decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
            1)  stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto
          decreto  legislativo  n.  504  del  1992,  che  presupposto
          dell'imposta  e'  la proprieta' o la titolarita' di diritti
          reali di godimento nonche' del diritto di utilizzazione del
          bene nei rapporti di locazione finanziaria;
            2)  disciplinando, ai fini dell'art. 9 del citato decreto
          legislativo  n.  504  del  1992,  i  soggetti  passivi  ivi
          contemplati;
            3)  individuando  le  materie  suscettibili di disciplina
          regolamentare ai sensi della lettera a);
            4)  attribuendo il potere di stabilire una detrazione per
          l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale fino
          alla   misura   massima  dell'imposta  stessa,  prevedendo,
          altresi',   l'esclusione   del   potere   di  maggiorazione
          dell'aliquota   per   le   altre   unita'   immobiliari   a
          disposizione   del   contribuente   nell'ipotesi   che   la
          detrazione   suddetta   sia   superiore   ad   una   misura
          prestabilita;
            g)   attribuzione   ai   comuni   della   facolta',   con
          regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla
          pubblicita'  e  di  individuare le iniziative pubblicitarie
          che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo
          per  le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento
          al pagamento di una tariffa; possibilita' di prevedere, con
          lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni
          e   di   determinare   la   tariffa   secondo   criteri  di
          ragionevolezza   e  di  gradualita',  tenendo  conto  della
          popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
          presenti  nel  comune  e delle caratteristiche urbanistiche
          delle diverse zone del territorio comunale;
            h)  attribuzione alle province e ai comuni della facolta'
          di  prevedere,  per  l'occupazione  di aree appartenenti al
          demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il
          pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione
          secondo  una  tariffa  che  tenga  conto,  oltre  che delle
          esigenze   del   bilancio,   del   valore  economico  della
          disponibilita'  dell'area in relazione al tipo di attivita'
          per   il  cui  esercizio  l'occupazione  e'  concessa,  del
          sacrificio  imposto  alla  collettivita'  con  la  rinuncia
          all'uso  pubblico  dell'area  stessa,  e  dell'aggravamento
          degli  oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del
          suolo e del sottosuolo;
          attribuzione  del potere di equiparare alle concessioni, al
          solo   fine   della   determinazione   dell'indennita'   da
          corrispondere, le occupazioni abusive;
            i)  facolta' di applicazione, per la riscossione coattiva
          dei  canoni  di  autorizzazione  e  di  concessione e delle
          relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli
          67,  68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28
          gennaio  1988,  n.  43, riguardanti la riscossione coattiva
          delle  tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e
          di altre entrate;
            l)  attribuzione alle province e ai comuni della facolta'
          di  deliberare  una  addizionale  all'imposta  erariale sul
          consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso
          nelle  abitazioni  entro l'aliquota massima stabilita dalla
          legge statale".
            "151.  L'attuazione  della  delega  di  cui  al comma 143
          dovra'  assicurare  l'assenza  di  oneri  aggiuntivi per il
          bilancio  dello Stato, anche prevedendo misure compensative
          delle   minori   entrate   attraverso   la   riduzione  dei
          trasferimenti   erariali   comunque  attribuiti  agli  enti
          territoriali  in  relazione  alla  previsione  di  maggiori
          risorse proprie e dovra', altresi', assicurare l'assenza di
          effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti
          locali".
            "162.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  concernenti  il  riordino delle
          imposte  personali  sul  reddito,  al  fine  di favorire la
          capitalizzazione   delle  imprese  e  tenendo  conto  delle
          esigenze  di  efficienza, rafforzamento e razionalizzazione
          dell'apparato  produttivo,  con  l'osservanza  dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
            a)    applicazione   agli   utili   corrispondenti   alla
          remunerazione   ordinaria   del   capitale   investito   di
          un'aliquota   ridotta   rispetto  a  quella  ordinaria;  la
          remunerazione   ordinaria   del  capitale  investito  sara'
          determinata   in  base  al  rendimento  figurativo  fissato
          tenendo   conto   dei   rendimenti  finanziari  dei  titoli
          obbligazionari,  pubblici  e  privati, trattati nei mercati
          regolamentati italiani;
            b)  applicazione  della  nuova disciplina con riferimento
          all'incremento  dell'ammontare  complessivo  delle  riserve
          formate  con  utili,  nonche'  del capitale sociale e delle
          riserve  e  fondi  di  cui  all'art. 44, comma 1, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,
          sempreche'    derivanti    da   conferimenti   in   denaro,
          effettivamente  eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci
          risultanti  dal  bilancio relativo al periodo di imposta in
          corso  alla  data  del  30  settembre 1996; possibilita' di
          limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo
          degli  incrementi per finalita' non rispondenti ad esigenze
          di    efficienza,    rafforzamento    o   razionalizzazione
          dell'apparato produttivo;
            c) previsioni di particolari disposizioni per le societa'
          costituite dopo il 30 settembre 1996;
            d)  determinazione  dell'aliquota  ridotta  di  cui  alla
          lettera  a)  in  una misura compresa tra i livelli minimo e
          massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;
               e) omissis;
            f)  possibilita'  di  prevedere trattamenti temporanei di
          favore  per le societa' i cui titoli di partecipazione sono
          ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani,
          consistenti  in  riduzioni  dell'aliquota  fissata ai sensi
          della  lettera  d)  e  nella  eventuale  applicazione della
          disciplina  di  cui  alla  lettera  b)  senza limitazioni o
          esclusioni;  tale  trattamento  si  applica per i primi tre
          periodi   di   imposta  successivi  a  quelli  della  prima
          quotazione".
            -  Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante:
          "Modifica  della  disciplina in materia di servizi autonomi
          di cassa degli uffici finanziari" e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1997.
            -  Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante:
          "Norme    di    semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 174 del 28 luglio 1997.
            -  Il  decreto  legislativo  2  settembre  1997,  n. 313,
          recante:  "Norme in materia di imposta sul valore aggiunto"
          e'  stato  pubblicato nel supplemento ordinario n. 188 alla
          Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997.
            -  Il  decreto  legislativo  2  settembre  1997,  n. 314,
          recante:      "Armonizzazione,      razionalizzazione     e
          semplificazione  delle disposizioni fiscali e previdenziali
          concernenti  i  redditi di lavoro dipendente e dei relativi
          adempimenti  da  parte  dei  datori  di  lavoro"  e'  stato
          pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 188 alla Gazzetta
          Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997.
            -  Il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446,
          recante:    "Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della
          disciplina  dei  tributi  locali"  e'  stato pubblicato nel
          supplemento ordinario n. 252 alla Gazzetta Ufficiale n. 298
          del 23 dicembre 1997.
            -  Il  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n. 466,
          recante:  "Riordino  delle imposte personali sul reddito al
          fine di favorire le capitalizzazione delle imprese, a norma
          dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della
          legge  23  dicembre  1996,  n. 662" e' stato pubblicato nel
          supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del
          5 gennaio 1998.
            -  Il testo dell'art. 3, comma 17, della legge n. 662 del
          1997 e' il seguente:
            "17.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi,  nel rispetto degli stessi principi e
          criteri  direttivi e previo parere della commissione di cui
          al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
          legislativi, disposizioni integrative o correttive".
            -  Il testo dell'art. 3, comma 13, della legge n. 662 del
          1997 e' il seguente:
            "13.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione
          della   presente   legge  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana, e' istituita una commissione composta
          da   quindici   senatori   e  quindici  deputati,  nominati
          rispettivamente  dal Presidente del Senato della Repubblica
          e  dal  Presidente  della  Camera dei deputati nel rispetto
          della  proporzione  esistente  tra  i  gruppi parlamentari,
          sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  6,  quinto  comma, del D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
            "L'imposta   relativa  alle  cessioni  di  beni  ed  alle
          prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
          le   operazioni   si   considerano  effettuate  secondo  le
          disposizioni  dei  commi  precedenti e l'imposta e' versata
          con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  nel  titolo
          secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
          indicati  nel  numero  114) della terza parte dell'allegata
          tabella  A  effettuate  dai  farmacisti, per le cessioni di
          beni  e  le  prestazioni  di  servizi  ai soci, associati o
          partecipanti,  di  cui al quarto comma dell'art. 4, nonche'
          per  quelle  fatte  allo  Stato,  agli  organi  dello Stato
          ancorche'  dotati  di  personalita'  giuridica,  agli  enti
          pubblici  territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
          sensi  dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle
          camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
          agli  istituti  universitari, alle unita' sanitarie locali,
          agli  enti  ospedalieri,  agli  enti pubblici di ricovero e
          cura  aventi  prevalente  carattere  scientifico, agli enti
          pubblici   di  assistenza  e  beneficenza  e  a  quelli  di
          previdenza,   l'imposta   diviene  esigibile  all'atto  del
          pagamento  dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di
          applicare   le  disposizioni  del  primo  periodo.  Per  le
          cessioni  di  beni di cui all'art. 21, quarto comma, quarto
          periodo,  l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a
          quello della loro effettuazione".
            -  Il  testo dell'art. 19, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633
          del  1972,  come  modificato  dal  presente  decreto, e' il
          seguente:
            "2.  Non  e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
          all'importazione  di  beni  e  servizi afferenti operazioni
          esenti  o  comunque  non  soggette  all'imposta,  salvo  il
          disposto dell'art. 19-bis.
            3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica se
          le operazioni ivi indicate sono costituite da:
            a)  operazioni  di  cui  agli  articoli  8, 8-bis e 9 o a
          queste  assimilate  dalla legge, ivi comprese quelle di cui
          agli  articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993, n. 427;
            b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato
          le   quali,  se  effettuate  nel  territorio  dello  Stato,
          darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
            c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere a),
          b), d) ed f);
               d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11);
            e)  operazioni non soggette all'imposta per effetto delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  74, commi primo, settimo e
          ottavo".
            -  Il testo dell'art. 21, quarto comma, del D.P.R. n. 633
          del  1972,  come  modificato  dal  presente  decreto, e' il
          seguente:
            "La  fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal
          soggetto  che  effettua  la  cessione  o la prestazione, al
          momento  di  effettuazione  dell'operazione  determinata  a
          norma  dell'art.  6  ed  uno  degli  esemplari  deve essere
          consegnato  o  spedito  all'altra parte. Per le cessioni di
          beni  la  cui consegna o spedizione risulti da documento di
          trasporto  o  da  altro  documento  idoneo a identificare i
          soggetti  tra  i quali e' effettuata l'operazione ed avente
          le  caratteristiche  determinate  con  decreto del Ministro
          delle  finanze,  la  fattura  puo'  essere  emessa entro il
          giorno  15  del  mese  successivo a quello della consegna o
          spedizione  e deve contenere anche l'indicazione della data
          e del numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere
          emessa  una  sola  fattura  per  le cessioni effettuate nel
          corso  di  un  mese solare fra le stesse parti. In deroga a
          quanto   disposto  nel  secondo  periodo,  in  relazione  a
          motivate  esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la
          fattura  puo'  essere  emessa  entro  il  mese successivo a
          quello  della  consegna o spedizione dei beni limitatamente
          alle  cessioni  effettuate  a  terzi dal cessionario per il
          tramite  del  proprio  cedente.  Con lo stesso decreto sono
          determinate  le  modalita' per la tenuta e la conservazione
          dei predetti documenti".
            -  Il  testo dell'art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 633
          del  1972,  come  modificato  dal  presente  decreto, e' il
          seguente:
            "Art.   25   (Registrazione   degli   acquisti).   -   Il
          contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
          e  le  bollette  doganali  relative  ai  beni  e ai servizi
          acquistati  o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
          professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma
          dell'art.   17   e  deve  annotarle  in  apposito  registro
          anteriormente  alla  liquidazione  periodica,  ovvero  alla
          dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto
          alla detrazione della relativa imposta".
            -  Il testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  34  (Regime speciale per i produttori agricoli). -
          1.  Per  le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi
          nella  prima  parte dell'allegata tabella A) effettuate dai
          produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e'
          forfettizzata   in   misura   pari  all'importo  risultante
          dall'applicazione,     all'ammontare    imponibile    delle
          operazioni   stesse,  delle  percentuali  di  compensazione
          stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
          delle  finanze di concerto con il Ministro per le politiche
          agricole.
            L'imposta  si applica con le aliquote proprie dei singoli
          prodotti,     salva     l'applicazione    delle    aliquote
          corrispondenti  alle  percentuali  di  compensazione  per i
          passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera
          c),  che  applicano  il  regime  speciale e per le cessioni
          effettuate  dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo
          periodo.
             2. Si considerano produttori agricoli:
            a)  i  soggetti  che  esercitano  le  attivita'  indicate
          nell'art.  2135  del  codice civile e quelli che esercitano
          attivita'  di  pesca  in  acque  dolci, di piscicoltura, di
          mitilicoltura,  di  ostricoltura  e  di  coltura  di  altri
          molluschi e crostacei, nonche' di allevamento di rane;
            b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti
          per  loro  conto,  che  effettuano  cessioni di prodotti in
          applicazione    di   regolamenti   della   Unione   europea
          concernenti   l'organizzazione   comune   dei  mercati  dei
          prodotti stessi;
            c)  le  cooperative,  loro  consorzi, associazioni e loro
          unioni   costituite   e   riconosciute   ai   sensi   della
          legislazione   vigente  che  effettuano  cessioni  di  beni
          prodotti  dai  soci,  associati o partecipanti, nello stato
          originario  o  previa  manipolazione  o trasformazione, gli
          enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o
          trasformazione,  alla  vendita  collettiva  per  conto  dei
          produttori,  nei  limiti in cui i predetti soggetti operino
          per  conto  di  produttori  nei  cui  confronti  si rendono
          applicabili  le  disposizioni  del presente articolo; a tal
          fine  i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il
          31  gennaio  di  ciascun  anno  ovvero  entro trenta giorni
          dall'inizio dell'attivita', presentano ai predetti soggetti
          apposita  dichiarazione con la quale attestano di possedere
          i requisiti per rientrare nel regime speciale.
          I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di
          cui  al  comma  1  sulla  parte delle operazioni imponibili
          effettuate,   determinata   in   misura  corrispondente  al
          rapporto  tra  l'importo dei conferimenti eseguiti da parte
          dei  soci,  associati  o partecipanti che possono usufruire
          del   regime   speciale  di  cui  al  presente  articolo  e
          l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e
          importazioni  di  prodotti  agricoli  e  ittici. Gli stessi
          organismi   operano   altresi',   nei   modi  ordinari,  la
          detrazione    dell'imposta    assolta   per   rivalsa   sui
          conferimenti  effettuati  da soci, associati o partecipanti
          che  non  possono  usufruire del predetto regime speciale e
          sugli  acquisti  e  importazioni  di  prodotti  agricoli  e
          ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione
          e'  operata  sull'imposta  assolta,  anche  per rivalsa, in
          misura   corrispondente   al  rapporto  tra  l'importo  dei
          predetti  conferimenti e acquisti che non possono usufruire
          del  medesimo  regime speciale e l'ammontare complessivo di
          tutti  i  conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti
          agricoli  e ittici. Il superamento da parte del conferente,
          nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa
          venire   meno   nei   confronti  dei  soggetti  conferitari
          l'applicazione  del  regime  speciale  di  cui  al presente
          articolo.
            3.  Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei
          soggetti  di  cui  alle  lettere  b)  e  c) del comma 2, le
          disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai
          soggetti  che  nell'anno solare precedente hanno realizzato
          un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.
            4.   La  detrazione  forfettizzata  non  compete  per  le
          cessioni  dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto
          derivi da atto non assoggettato ad imposta.
            5.  Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa,
          ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle
          indicate  nel comma 1, queste sono registrate distintamente
          e  indicate separatamente in sede di liquidazione periodica
          e  di  dichiarazione  annuale. Dall'imposta relativa a tali
          operazioni  si  detrae quella relativa agli acquisti e alle
          importazioni  di  beni  non  ammortizzabili  e  ai  servizi
          esclusivamente  utilizzati per la produzione dei beni e dei
          servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
            6.  I produttori agricoli che nell'anno solare precedente
          hanno  realizzato un volume d'affari non superiore a cinque
          milioni  di  lire,  costituito  per  almeno  due  terzi  da
          cessioni  di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal
          versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali
          e  contabili,  compresa  la  dichiarazione  annuale,  fermo
          restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le
          bollette  doganali  a  norma dell'art. 39; i cessionari e i
          committenti,  se  acquistano  i beni o utilizzano i servizi
          nell'esercizio  dell'impresa, debbono emettere fattura, con
          le  modalita' e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi
          la  relativa  imposta,  determinata  applicando le aliquote
          corrispondenti    alle    percentuali   di   compensazione,
          consegnarne  copia  al  produttore  agricolo  e registrarla
          separatamente  a  norma  dell'art.  25.  Per  i  produttori
          agricoli  che  esercitano  la loro attivita' esclusivamente
          nei  comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone
          con  meno  di  cinquecento  abitanti ricompresi negli altri
          comuni  montani  individuati  dalle rispettive regioni come
          previsto  dall'art.  16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
          il  limite  di  esonero stabilito nel periodo precedente e'
          elevato  a  quindici milioni di lire. I produttori agricoli
          che  nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
          d'affari  superiore  a  cinque  ovvero  a quindici ma non a
          quaranta  milioni  di lire, costituito per almeno due terzi
          da  cessioni  di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati
          dalle  liquidazioni  periodiche  e  dai relativi versamenti
          dell'imposta   e   debbono   assolvere   gli   obblighi  di
          fatturazione,  di  numerazione  delle  fatture ricevute, di
          conservazione  dei  documenti  ai  sensi  dell'art.  39, di
          versamento  annuale  dell'imposta  e di presentazione della
          dichiarazione  annuale  con  le  modalita'  semplificate da
          determinarsi  con  decreto  del  Ministro  delle finanze da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi
          del presente comma cessano comunque di avere applicazione a
          partire  dall'anno  solare  successivo a quello in cui sono
          stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di
          quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non
          venga  superato  il  limite  di  un terzo delle cessioni di
          altri  beni.  I produttori agricoli possono rinunciare alla
          applicazione  delle disposizioni del primo, secondo e terzo
          periodo   del  presente  comma  dandone  comunicazione  per
          iscritto  all'ufficio competente entro il termine stabilito
          per la presentazione della dichiarazione.
            7.  I  passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti,
          alle   cooperative   o  agli  altri  organismi  associativi
          indicati  al  comma  2,  lettera c), ai fini della vendita,
          anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano
          effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori
          agricoli  soci  o  associati.  L'obbligo di emissione della
          fattura  puo'  essere adempiuto dagli enti stessi per conto
          dei produttori agricoli conferenti;
          in  tal  caso  a  questi  e'  consegnato un esemplare della
          fattura  ai  fini dei successivi adempimenti prescritti nel
          presente titolo.
            8.  Le  disposizioni  del  comma  precedente si applicano
          anche  ai  passaggi di prodotti ittici provenienti da acque
          marittime,  lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti
          la  pesca  nelle  predette  acque alle cooperative fra loro
          costituite e relativi consorzi.
            9.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma  1 che effettuano le
          cessioni  dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli
          8,  primo  comma,  38-quater  e  72,  nonche'  le  cessioni
          intracomunitarie  degli  stessi  compete la detrazione o il
          rimborso  di  un  importo calcolato mediante l'applicazione
          delle    percentuali   di   compensazione   che   sarebbero
          applicabili   per   analoghe   operazioni   effettuate  nel
          territorio dello Stato.
            10.  Agli  effetti delle disposizioni di cui all'art. 36,
          le  attivita'  svolte  nell'ambito  della  medesima impresa
          agricola  da  cui  derivano  i  prodotti  assoggettati alla
          disciplina   di   cui   al   comma  1  sono  in  ogni  caso
          unitariamente considerate.
            11.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano,  salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo,
          ai  soggetti  di  cui  ai  commi  precedenti che optino per
          l'applicazione   dell'imposta  nei  modi  ordinari  dandone
          comunicazione  all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
          competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente
          o,  in  caso  di  esonero,  nel  termine  previsto  per  la
          presentazione     della    dichiarazione    ovvero    nella
          dichiarazione di inizio attivita'. L'opzione ha effetto dal
          primo  gennaio  dell'anno  in  corso  fino  a quando non e'
          revocata  e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni
          ammortizzabili,   e'  vincolante  fino  a  quando  non  sia
          trascorso   il   termine   previsto  dall'art.  19-bis2  e,
          comunque, almeno per un quinquennio.
            12.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da adottare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sono  disciplinate le modalita' di attuazione del
          presente articolo".
            -  Il  testo dell'art. 38-bis, primo comma, del D.P.R. n.
          633  del  1972, come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
            "38-bis  (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi previsti
          nell'art.  30  sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di
          dichiarazione  annuale,  entro  tre mesi dalla scadenza del
          termine  di  presentazione  della  dichiarazione prestando,
          contestualmente all'esecuzione del rimborso e per la durata
          pari   al   periodo   mancante   al  termine  di  decadenza
          dell'accertamento,  cauzione in titoli di Stato o garantiti
          dallo  Stato,  al  valore  di  borsa,  ovvero  fideiussione
          rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le
          casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art.
          38,   o   da   una   impresa  commerciale  che  a  giudizio
          dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di
          solvibilita'  o mediante polizza fideiussoria rilasciata da
          un  istituto  o  impresa di assicurazione. Per le piccole e
          medie  imprese,  definite  secondo  i criteri stabiliti dai
          decreti   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  del  18  settembre  1997 e del 27 ottobre
          1997,  di  adeguamento  alla  nuova disciplina comunitaria,
          dette  garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi
          o  cooperative  di garanzia collettiva fidi di cui all'art.
          29   della   legge   5   ottobre  1991,  n.  317,  iscritti
          nell'apposita  sezione  dell'elenco  previsto dall'art. 106
          del  decreto  legislativo  1 settembre 1993, n. 385, con le
          modalita'  e  criteri di solvibilita' stabiliti con decreto
          del  Ministro  delle finanze. Per i gruppi di societa', con
          patrimonio  risultante dal bilancio consolidato superiore a
          500  miliardi  di  lire,  la  garanzia puo' essere prestata
          mediante  la  diretta  assunzione  da  parte della societa'
          capogruppo  o  controllante di cui all'art. 2359 del codice
          civile  della  obbligazione di integrale restituzione della
          somma  da  rimborsare,  comprensiva dei relativi interessi,
          all'Amministrazione  finanziaria,  anche  per  il  caso  di
          cessione  della partecipazione nella societa' controllata o
          collegata.   In   ogni   caso   la  societa'  capogruppo  o
          controllante      deve      comunicare      in     anticipo
          all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la
          partecipazione  nella  societa' controllata o collegata. La
          garanzia  concerne  anche  crediti  relativi  ad annualita'
          precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia
          stessa.  Dall'obbligo  di  prestazione  delle garanzie sono
          esclusi  i  soggetti  cui  spetta un rimborso di imposta di
          importo  non  superiore  a  lire  10  milioni.  Sulle somme
          rimborsate  si applicano gli interessi in ragione del 6 per
          cento   annuo,   con   decorrenza  dal  novantesimo  giorno
          successivo   a   quello  in  cui  e'  stata  presentata  la
          dichiarazione,  non computando il periodo intercorrente tra
          la  data di notifica della richiesta di documenti e la data
          della  loro  consegna,  quando  superi  quindici  giorni. I
          rimborsi  previsti  nell'art.  30 possono essere richiesti,
          utilizzando   apposita  dichiarazione  redatta  su  modello
          approvato  con  decreto  dirigenziale contenente i dati che
          hanno  determinato  l'eccedenza di credito, a decorrere dal
          primo   febbraio   dell'anno   successivo   a   quello   di
          riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre
          mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come
          dichiarazione   annuale   limitatamente  ai  dati  in  essa
          indicati,  con le modalita' stabilite dal presente articolo
          e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto
          della  data  di presentazione della dichiarazione stessa. I
          rimborsi  di cui al presente comma possono essere richiesti
          con  apposita  istanza,  anche  ai competenti concessionari
          della  riscossione secondo le modalita' stabilite dall'art.
          78,  commi  27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n.
          413, e dai relativi regolamenti di attuazione".
            -  Il  decreto  ministeriale  18  settembre 1997, recante
          "Adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  dei criteri di
          individuazione  di  piccole  e  medie  imprese."  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 229 del 1 ottobre
          1997.
          -   Il  decreto  ministeriale  27  ottobre  1997  recante
          "Fissazione  della  data  di  decorrenza per l'applicazione
          della  nuova  definizione  di  piccola  e  media  impresa e
          rideterminazione    dei    relativi   limiti   dimensionali
          applicabili  alle  imprese  fornitrici  di servizi, ai fini
          delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992" e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 266 del 14
          novembre 1997.
            -  Si riporta il testo dell'art. 29 della legge 5 ottobre
          1991,  n.  317,  recante "Interventi per l'innovazione e lo
          sviluppo delle piccole imprese", pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  237 del 9 ottobre
          1991:
            "Art.  29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai
          fini  dell'ammissione  ai  benefici  di cui all'art. 31, si
          considerano  consorzi  e cooperative di garanzia collettiva
          fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di
          cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:
            a)  l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per
          favorire  la  concessione  di  finanziamenti  da  parte  di
          aziende  e  istituti  di  credito, di societa' di locazione
          finanziaria,  di societa' di cessione di crediti di imprese
          e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
            b)  l'attivita'  di  informazione,  di  consulenza  e  di
          assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il
          migliore  utilizzo  delle  fonti  finanziarie,  nonche'  le
          prestazioni  di servizi per il miglioramento della gestione
          finanziaria  delle  stesse  imprese.  A  tale attivita', in
          quanto  connessa e complementare a quella di prestazione di
          garanzie   collettive,   si   applicano   le   disposizioni
          tributarie specificamente previste per quest'ultima.
            2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i
          consorzi  e  le  cooperative di garanzia collettiva fidi ai
          quali,  alla  data  del 30 giugno 1990, partecipano piccole
          imprese  industriali  con  non piu' di trecento dipendenti,
          fermo  il  limite del capitale investito di cui all'art. 1,
          in  misura non superiore ad un sesto del numero complessivo
          delle aziende consorziate.
            2-bis.  Ai  consorzi e cooperative di garanzia collettiva
          fidi  possono continuare a partecipare le imprese associate
          che  superino  i  limiti  dimensionali indicati dall'Unione
          europea  per  le  piccole  e  medie  imprese  e  non quelli
          previsti  per  gli  interventi  della  Banca  europea degli
          investimenti  (BEI) a favore delle piccole e medie imprese,
          purche'  complessivamente  non rappresentino piu' del 5 per
          cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi
          e  le  cooperative  di garanzia collettiva fidi non possono
          beneficiare  degli  interventi  agevolati  previsti  per le
          piccole e medie imprese".
            - Si riporta il testo dell'art. 106 del testo unico delle
          leggi  in  materia  bancaria e creditizia, approvato con il
          decreto  legislativo  1  settembre 1993, n. 385, pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 230
          del 30 settembre 1993:
            "Art.   106  (Elenco  generale.)  -  1.  L'esercizio  nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari  iscritti  in  un  apposito  elenco  tenuto  dal
          Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
            2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati  nel  comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
            3.  L'iscrizione  nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
            a)   forma   di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
               b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
            c)  capitale sociale versato non inferiore a cinque volte
          il  capitale  minimo  previsto  per  la  costituzione delle
          societa' per azioni;
            d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli
          esponenti  aziendali  dei requisiti previsti dagli articoli
          108 e 109.
            4.  Il  Ministro  del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
          l'UIC:
            a)  specifica  il  contenuto delle attivita' indicate nel
          comma  1,  nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio
          nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito  al  consumo si
          considera  comunque  esercitato  nei confronti del pubblico
          anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
            b)   per   gli   intermediari   finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto  dal  comma  3,  vincolare  la  scelta della forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
            5.   Le   modalita'   di   iscrizione   nell'elenco  sono
          disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC;
          l'UIC   da'   comunicazione  delle  iscrizioni  alla  Banca
          d'Italia e alla CONSOB.
            6.  L'UIC  puo'  chiedere agli intermediari finanziari la
          comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere
          delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.
            7.  I  soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura".
            -  Il  testo dell'art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633
          del  1972,  come  modificato  dal  presente  decreto, e' il
          seguente:
            "Art.  74 (Disposizioni relative a particolari settori) -
          In  deroga  alle  disposizioni  dei titoli primo e secondo,
          l'imposta e' dovuta:
            a)  per  il  commercio  di  sali  e  tabacchi importati o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,   ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi  di
          monopoli,   dall'amministrazione  stessa,  sulla  base  del
          prezzo di vendita al pubblico;
            b)  per  il  commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
          cessioni  successive  alle consegne effettuate al Consorzio
          industrie  fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del
          prezzo  di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica
          nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione
          al   consumo  di  fiammiferi  di  provenienza  comunitaria.
          L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art.
          8  delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo
          17 aprile 1948, n. 525;
            c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici,
          di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi,
          dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico,
          in relazione al numero delle copie vendute.
          L'imposta  puo'  applicarsi  in  relazione  al numero delle
          copie   consegnate   o   spedite,  diminuito  a  titolo  di
          forfettizzazione  della resa del 53 per cento per i libri e
          del  60  per  cento  per i giornali quotidiani e periodici,
          esclusi  quelli  pornografici  e quelli ceduti unitamente a
          supporti  integrativi  o  ad  altri  beni. Per periodici si
          intendono    i    prodotti   editoriali   registrati   come
          pubblicazioni  ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
          e  successive  modificazioni.  Per  supporti integrativi si
          intendono  i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
          supporti    sonori    o    videomagnetici   ceduti,   anche
          gratuitamente,  in  unica confezione, unitamente a giornali
          quotidiani,  periodici  e  libri  a  condizione  che i beni
          unitamente  ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
          dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
          cento  del  prezzo  della  confezione  stessa.  Qualora non
          ricorrano   tali   condizioni,  l'imposta  si  applica  con
          l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
          al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
          se  i  giornali  quotidiani,  i  periodici  ed i libri sono
          ceduti  unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
          con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
          costo  del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
          alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
          del prezzo dell'intera confezione;
          se   il   costo   del  bene  ceduto,  anche  gratuitamente,
          congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al dieci per
          cento  del  prezzo  o  dell'intera confezione, l'imposta si
          applica  con  l'aliquota  di  ciascuno  dei  beni ceduti. I
          soggetti  che  esercitano  l'opzione  per  avvalersi  delle
          disposizioni   della   legge  16  dicembre  1991,  n.  398,
          applicano,   per   le   cessioni  di  prodotti  editoriali,
          l'imposta  in  relazione  al  numero  delle  copie vendute,
          secondo le modalita' previste dalla predetta legge.
          Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli
          che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani
          e  periodici,  esclusi  quelli  pornografici,  sono ad esso
          funzionalmente  connessi  e  tale  connessione  risulti  da
          dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge
          4   gennaio   1968,   n.   15,   presentata   prima   della
          commercializzazione,  ai  sensi  dell'art.  35,  presso  il
          competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
            d)  per  le  prestazioni  dei gestori di telefoni posti a
          disposizione  del  pubblico,  nonche'  per  la  vendita  di
          qualsiasi   mezzo   tecnico   per  fruire  dei  servizi  di
          telecomunicazione,  fissa  o  mobile,  e di telematica, dal
          titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
          servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
            e)  per  la  vendita al pubblico, da parte di rivenditori
          autorizzati,  di documenti di viaggio relativi ai trasporti
          pubblici  urbani  di  persone dall'esercente l'attivita' di
          trasporto  e  per  la  vendita  al pubblico di documenti di
          sosta   relativi   ai  parcheggi  veicolari  dall'esercente
          l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio".
            -  Il  testo  del decimo comma dell'art. 74 del D.P.R. n.
          633  del  1972, come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
            "I  raccoglitori  ed  i  rivenditori  dei  beni di cui al
          settimo  comma  sono  esonerati  dagli  obblighi  di cui al
          titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi
          dell'art.  39,  le  fatture e le bollette doganali relative
          agli  acquisti  e  alle  importazioni,  nonche'  le fatture
          relative  alle  cessioni  effettuate,  all'emissione  delle
          quali  deve  provvedere  il cessionario che acquista i beni
          nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro
          adempimento  senza  diritto  a detrazione. I raccoglitori e
          rivenditori   dotati   di  sede  fissa  per  la  successiva
          rivendita  se  hanno  realizzato  cessioni  per  un importo
          superiore  a  150  milioni  di  lire  nell'anno  precedente
          possono   optare   per  l'applicazione  dell'IVA  nei  modi
          ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella
          dichiarazione   relativa   al   suddetto  anno.  Unitamente
          all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  una  garanzia,  nelle  forme  di cui
          all'articolo   38-bis,   primo   comma,   pari  all'importo
          derivante    dall'applicazione    dell'aliquota   ordinaria
          sull'ammontare  di  lire  due  miliardi. I raccoglitori e i
          rivenditori  dotati  di  sede  fissa,  che  effettuano  sia
          cessioni  di  beni  di cui al settimo comma che cessioni di
          beni  di cui all'ottavo comma, applicano le disposizioni di
          cui  all'ottavo comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei
          rivenditori  di beni di cui all'ottavo comma, non dotati di
          sede   fissa,   si  applicano  le  disposizioni  del  primo
          periodo".
            -  Il  testo dell'art. 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  74-ter  (Disposizioni  per le agenzie di viaggio e
          turismo).  -  1.  Le operazioni effettuate dalle agenzie di
          viaggio  e  di  turismo  per la organizzazione di pacchetti
          turistici  costituiti,  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.  111, da viaggi, vacanze,
          circuiti  tutto  compreso  e  connessi  servizi,  verso  il
          pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come
          una  prestazione  di  servizi  unica.  Le  disposizioni del
          presente  articolo  si  applicano anche qualora le suddette
          prestazioni  siano  rese dalle agenzie di viaggio e turismo
          tramite  mandatari; le stesse disposizioni non si applicano
          alle  agenzie  di  viaggio e turismo che agiscono in nome e
          per conto dei clienti.
            2.   Ai  fini  della  determinazione  dell'imposta  sulle
          operazioni  indicate  nel  comma 1, il corrispettivo dovuto
          all'agenzia  di  viaggi  e  turismo  e' diminuito dei costi
          sostenuti  per le cessioni di beni e prestazioni di servizi
          effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al
          lordo della relativa imposta.
            3.  Non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa ai
          costi di cui al comma 2.
            4.  Se  la  differenza  di cui al comma 2, per effetto di
          variazioni  successivamente  intervenute nel costo, risulta
          superiore  a  quella determinata all'atto della conclusione
          del   contratto,   la   maggiore   imposta   e'   a  carico
          dell'agenzia;  se risulta inferiore i viaggiatori non hanno
          diritto al rimborso della minore imposta.
            5.  Per  le  prestazioni  rese dalle agenzie di viaggio e
          turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a
          pacchetti  turistici organizzati da altri soggetti e per le
          prestazioni  dei  mandatari  senza rappresentanza di cui al
          secondo  periodo  del  comma  1, l'imposta si applica sulla
          differenza,  al  netto  dell'imposta,  tra  il  prezzo  del
          pacchetto  turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia
          di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.
            5-bis.  Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e
          turismo   relative   a  prestazioni  di  servizi  turistici
          effettuati  da  altri  soggetti,  che  non  possono  essere
          considerati  pacchetti  turistici  ai sensi dell'art. 2 del
          decreto   legislativo   17  marzo  1995,  n.  111,  qualora
          precedentemente      acquisite     nella     disponibilita'
          dell'agenzia,  l'imposta si applica, sempreche' dovuta, con
          le stesse modalita' previste dal comma 5.
            6.  Se  le  prestazioni  rese al cliente sono eseguite in
          tutto o in parte fuori della Comunita' economica europea la
          parte  della  prestazione  della agenzia di viaggio ad essa
          corrispondente non e' soggetta ad imposta a norma dell'art.
          9.
            7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa
          fattura  ai  sensi dell'art. 21, senza separata indicazione
          dell'imposta,  considerando  quale  momento  impositivo  il
          pagamento   integrale  del  corrispettivo  o  l'inizio  del
          viaggio  o  del  soggiorno se antecedente. Se le operazioni
          sono  effettuate  tramite  intermediari,  la  fattura  puo'
          essere emessa entro il mese successivo.
            8.  Le  agenzie  organizzatrici  per  le  prestazioni  di
          intermediazione  emettono una fattura riepilogativa mensile
          per  le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da
          annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il
          mese  successivo,  inviandone  copia,  ai  sensi  e per gli
          effetti   previsti   dal   primo  comma,  secondo  periodo,
          dell'art.  21,  al  rappresentante,  il  quale le annota ai
          sensi   dell'art.   23  senza  la  contabilizzazione  della
          relativa imposta.
            9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
          articolo".
            - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
          17  marzo 1995, n. 111, recante "Attuazione della direttiva
          n.  90/314/CEE  concernente  i  viaggi,  le  vacanze  ed  i
          circuiti''  ''tutto  compreso''", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 88 del 14 aprile 1995:
            "Art.  2 (Pacchetti turistici) - 1. I pacchetti turistici
          hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti ''tutto
          compreso'',  risultanti  dalla  prefissata  combinazione di
          almeno  due  degli elementi di seguito indicati, venduti od
          offerti  in  vendita  ad un prezzo forfettario, e di durata
          superiore  alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un
          periodo di tempo comprendente almeno una notte:
               a) trasporto;
               b) alloggio;
            c)   servizi  turistici  non  accessori  al  trasporto  o
          all'alloggio  di  cui  all'art.  7,  lettere  i)  e m), che
          costituiscano    parte    significativa   del   ''pacchetto
          turistico''.
            2.  La fatturazione separata degli elementi di uno stesso
          ''pacchetto  turistico''  non  sottrae l'organizzatore o il
          venditore agli obblighi del presente decreto".
            -  Il  testo del secondo comma dell'art. 2, del D.P.R. n.
          633 del 1972, e' il seguente:
             "Costituiscono inoltre cessioni di beni:
              1) le vendite con riserva di proprieta';
            2)  le  locazioni  con  clausola  di  trasferimento della
          proprieta' vincolante per ambedue le parti;
            3)  i  passaggi  dal  committente al commissionario o dal
          commissionario  al committente di beni venduti o acquistati
          in esecuzione di contratti di commissione;
            4)  le  cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli
          la   cui   produzione   o  il  cui  commercio  non  rientra
          nell'attivita'  propria  dell'impresa  se di costo unitario
          non  superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali
          non   sia   stata   operata,   all'atto   dell'acquisto   o
          dell'importazione,   la  detrazione  dell'imposta  a  norma
          dell'art.  19,  anche  se  per  effetto dell'opzione di cui
          all'art. 36-bis;
            5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale
          o   familiare   dell'imprenditore   o  di  coloro  i  quali
          esercitano  un'arte  o una professione o ad altre finalita'
          estranee  alla  impresa  o  all'esercizio dell'arte o della
          professione,    anche    se   determinata   da   cessazione
          dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
          e'  stata  operata,  all'atto  dell'acquisto, la detrazione
          dell'imposta  di  cui all'art. 19, si considera destinato a
          finalita'  estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o
          della  professione l'impiego di beni per l'effettuazione di
          operazioni   diverse   da   quelle  imponibili  ovvero  non
          imponibili  ai  sensi  degli  articoli  8,  8-bis  e  9, di
          operazioni  escluse  dal campo di applicazione dell'imposta
          ai  sensi dell'art. 7 e dell'art. 74, commi primo, quinto e
          sesto,  nonche'  delle operazioni di cui al terzo comma del
          presente articolo e all'art. 3, quarto comma;
            6)  le  assegnazioni  ai soci fatte a qualsiasi titolo da
          societa'  di  ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni o
          le  analoghe  operazioni  fatte  da  altri  enti  privati o
          pubblici,  compresi  i  consorzi  e le associazioni o altre
          organizzazioni senza personalita' giuridica".
            -  Il  testo  del quinto comma dell'art. 4, del D.P.R. n.
          633 del 1972, e' il seguente:
            "Agli  effetti delle disposizioni di questo articolo sono
          considerate  in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate
          da  enti  pubblici,  le  seguenti attivita': a) cessioni di
          beni   nuovi   prodotti   per   la   vendita,   escluse  le
          pubblicazioni  delle associazioni politiche, sindacali e di
          categoria,  religiose,  assistenziali,  culturali, sportive
          dilettantistiche,  di  promozione  sociale  e di formazione
          extrascolastica  della  persona  cedute  prevalentemente ai
          propri  associati;  b)  erogazione  di  acqua, gas, energia
          elettrica  e  vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a
          carattere commerciale;
          d)  gestione  di  spacci  aziendali,  gestione  di  mense e
          somministrazione  di  pasti;  e)  trasporto  e  deposito di
          merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi
          e   soggiorni   turistici;  prestazioni  alberghiere  o  di
          alloggio;   h)   servizi   portuali   e   aeroportuali;  i)
          pubblicita'    commerciale;    l)    telecomunicazioni    e
          radiodiffusioni  circolari.  Non  sono  invece  considerate
          attivita'  commerciali:  le  operazioni  relative all'oro e
          alle  valute  estere,  compresi  i  depositi anche in conto
          corrente,  di  cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio
          italiano  dei  cambi  o  le  banche agenti; la gestione, da
          parte   delle  amministrazioni  militari  o  dei  corpi  di
          polizia,  di  mense e spacci riservati al proprio personale
          ed  a  quello  dei  Ministeri  da cui dipendono, ammesso ad
          usufruirne  per particolari motivi inerenti al servizio; la
          prestazione  alle  imprese consorziate o socie, da parte di
          consorzi  o  cooperative,  di  garanzie  mutualistiche e di
          servizi  concernenti il controllo qualitativo dei prodotti,
          compresa  l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione
          di  manifestazioni  propagandistiche  dai  partiti politici
          rappresentati  nelle  assemblee  nazionali  e regionali; le
          cessioni  di  beni e prestazioni di servizi poste in essere
          dalla   Presidenza   della  Repubblica,  dal  Senato  della
          Repubblica,   dalla  Camera  dei  deputati  e  dalla  Corte
          costituzionale,  nel  perseguimento delle proprie finalita'
          istituzionali;   le   prestazioni   sanitarie  soggette  al
          pagamento  di  quote di partecipazione alla spesa sanitaria
          erogate  dalle  unita'  sanitarie  locali  e  dalle aziende
          ospedaliere  del  Servizio  sanitario  nazionale.  Non sono
          considerate,   inoltre,  attivita'  commerciali,  anche  in
          deroga al secondo comma:
            a)  il  possesso  e  la  gestione  di  unita' immobiliari
          classificate o classificabili nella categoria catastale A e
          le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
          o  classificabili  nella categoria catastale A10, di unita'
          da  diporto,  di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
          mezzo  di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o
          ricreativi,  compresi  quelli  destinati  all'ormeggio,  al
          ricovero  e  al  servizio di unita' da diporto, da parte di
          societa'   o   enti,  qualora  la  partecipazione  ad  essi
          consenta,  gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore
          al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei
          beni  e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento
          sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
          suddette  condizioni, anche attraverso la partecipazione ad
          associazioni, enti o altre organizzazioni;
            b)  il  possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre
          attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di
          obbligazioni     o     titoli     similari,     costituenti
          immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
          o  altri  frutti,  senza  strutture  dirette  ad esercitare
          attivita'  finanziaria,  ovvero  attivita' di indirizzo, di
          coordinamento  o  altri  interventi  nella  gestione  delle
          societa' partecipate".
            -  Il  testo  dell'art. 11 del decreto legislativo n. 313
          del  1997,  come  modificato  dal  presente  decreto, e' il
          seguente:
            "Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. La disposizione
          di  cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 19 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  come  sostituito dall'art. 2 del presente decreto, si
          applica  agli  acquisti ed alle importazioni la cui imposta
          diviene esigibile a decorrere dal 1 gennaio 1998.
            2. La rettifica della detrazione prevista nei commi 1 e 2
          dell'art.   19-bis2   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633 introdotto con l'art. 3
          del  presente  decreto,  va  operata  per  i beni e servizi
          acquistati o utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 1998;
          quella  prevista  per  i  beni  immobili  nel  comma  8 del
          predetto  art.  19-bis2,  va  operata relativamente ai beni
          acquistati o ultimati a decorrere dal 1 gennaio 1998.
            3.  In  deroga  al  comma  2 dell'art. 19 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
          sostituito  dall'art. 2 del presente decreto, e' detraibile
          l'imposta  relativa  ai beni e servizi afferenti operazioni
          che,  in  virtu' di specifiche norme, sono state dichiarate
          temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla
          entrata in vigore del presente decreto.
            4.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto
          con  il  Ministro  delle politiche agricole, da emanarsi ai
          sensi  dell'art.  34,  comma  1, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
          dall'art.  5  del  presente  decreto, sono rideterminate le
          percentuali  di  compensazione  applicabili,  a determinati
          prodotti  agricoli,  al fine di tenere conto dell'andamento
          delle   grandezze   macroeconomiche,  assicurando  maggiori
          entrate  nette  per lire 120 miliardi per l'anno 1998 e per
          lire 150 miliardi per l'anno 1999.
            5.  Per  gli  anni  1998  e  1999  le disposizioni di cui
          all'art. 34, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633,  come  sostituito  dall'art. 5 del
          presente  decreto,  si  applicano anche ai soggetti che nel
          corso  dell'anno  solare  precedente  hanno  realizzato  un
          volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire.
          Per  le  cessioni  di prodotti agricoli ed ittici di cui al
          comma  1  del medesimo decreto effettuate negli anni 1998 e
          1999  dai  detti  soggetti  l'imposta  si  applica  con  le
          aliquote  proprie  dei  singoli prodotti, ferma restando la
          detrazione  sulla  base delle percentuali di compensazione.
          Per  i  passaggi  dei  suddetti  prodotti  agli  enti, alle
          cooperative   e   agli   altri  organismi  associativi  che
          applicano  il  regime  speciale,  effettuati  da  parte  di
          produttori  agricoli,  soci  o  associati  che applicano lo
          stesso   regime,  l'imposta  si  applica  con  le  aliquote
          corrispondenti alle percentuali di compensazione.
            5-bis.  Le  disposizioni  dell'art.  34,  comma  10,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  come  sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si
          applicano  alle  cooperative  agricole  a  decorrere  dal 1
          gennaio 2000.
            6. La misura della detrazione forfettizzata relativa alle
          operazioni    imponibili   ai   fini   dell'imposta   sugli
          spettacoli,  stabilita dal secondo periodo del quinto comma
          dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal presente decreto,
          si applica, per l'anno 1998, nella misura di due terzi.
            7.  Per  l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata
          prevista  dal  comma  11  dell'art.  34  e dal quinto comma
          dell'art. 74, come modificati, rispettivamente, dall'art. 5
          e dall'art. 7 del presente decreto, nonche' dal terzo comma
          dell'art.  36,  puo'  essere revocata dandone comunicazione
          all'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto competente
          nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso
          di esonero, nel termine previsto per la presentazione della
          dichiarazione,    ferma   restando   l'applicazione   delle
          disposizioni   di   cui   al  comma  3  dell'art.  19-bis2,
          introdotto dall'art. 3 del presente decreto.
            8.  Le  disposizioni  del presente decreto legislativo si
          applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998".