DECRETO LEGISLATIVO 2 settembre 1997, n. 313

Norme in materia di imposta sul valore aggiunto.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
Testo in vigore dal: 1-1-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11
                      Disposizioni transitorie

  1.  La  disposizione  di  cui  al  secondo  periodo del primo comma
dell'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633, come sostituito dall'articolo 2 del presente
decreto, si applica agli acquisti ed alle importazioni la cui imposta
diviene esigibile a decorrere dal 1 gennaio 1998.
  2.  La  rettifica  della  detrazione  prevista  nei  commi  1  e  2
dell'articolo  19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  introdotto  con  l'articolo  3 del presente
decreto,  va  operata  per i beni e servizi acquistati o utilizzati a
decorrere dal 1 gennaio 1998; quella prevista per i beni immobili nel
comma  8  del  predetto articolo 19-bis2, va operata relativamente ai
beni acquistati o ultimati a decorrere dal 1 gennaio 1998.
  3. In deroga al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della   Repubblica   26   ottobre   1972,  n.  633,  come  sostituito
dall'articolo   2  del  presente  decreto,  e'  detraibile  l'imposta
relativa  ai  beni  e  servizi afferenti operazioni che, in virtu' di
specifiche  norme, sono state dichiarate temporaneamente non soggette
all'imposta   anteriormente  alla  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai sensi dell'articolo
34,  comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto,
sono  rideterminate  le  percentuali  di compensazione applicabili, a
determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento
delle  grandezze  macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette
per  lire  120  miliardi  per l'anno 1998 e per lire 150 miliardi per
l'anno 1999.
  5.  Per  gli  ((  anni  dal  1998 al 2005 )) le disposizioni di cui
all'articolo  34,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633, come sostituito dall'articolo 5 del presente
decreto,  si  applicano  anche  ai  soggetti  che nel corso dell'anno
solare  precedente  hanno  realizzato  un volume d'affari superiore a
quaranta  milioni  di  lire.  Per le cessioni di prodotti agricoli ed
ittici  di  cui  al  comma 1 del medesimo decreto effettuate negli ((
anni  dal 1998 al 2005 )) dai detti soggetti l'imposta si applica con
le   aliquote   proprie  dei  singoli  prodotti,  ferma  restando  la
detrazione  sulla  base  delle  percentuali  di  compensazione. Per i
passaggi  dei  suddetti  prodotti  agli enti, alle cooperative e agli
altri   organismi  associativi  che  applicano  il  regime  speciale,
effettuati  da  parte  di  produttori  agricoli, soci o associati che
applicano  lo  stesso  regime,  l'imposta  si applica con le aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione. (4)(5)
  5-bis. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311 )).
  6.   La   misura   della  detrazione  forfettizzata  relativa  alle
operazioni   imponibili   ai   fini  dell'imposta  sugli  spettacoli,
stabilita  dal  secondo periodo del quinto comma dell'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito  dal  presente decreto, si applica, per l'anno 1998, nella
misura di due terzi.
  7.  Per  l'anno  1998 l'opzione precedentemente esercitata prevista
dal  comma  11  dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74,
come  modificati,  rispettivamente, dall'articolo 5 e dall'articolo 7
del  presente decreto, nonche' dal terzo comma dell'articolo 36, puo'
essere  revocata  dandone  comunicazione all'ufficio dell'imposta sul
valore  aggiunto  competente  nella  dichiarazione  relativa all'anno
precedente  o,  in  caso  di  esonero,  nel  termine  previsto per la
presentazione  della  dichiarazione,  ferma  restando  l'applicazione
delle   disposizioni   di  cui  al  comma  3  dell'articolo  19-bis2,
introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.
  8.  Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1998.
  Dato a Roma, addi' 2 settembre 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
                                  Ciampi, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: Flick
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AGGIORNAMENTO (4)
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 60, comma 1)
che  "  I  termini  temporali indicati nell'articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono riferiti alla data
di stipulazione dei contratti ad esecuzione continuata o differita."
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  15  febbraio  2000, n. 21, convertito senza modificazioni
dalla  L.  14  aprile 2000, n. 15 ha disposto (con l'art. 1, comma 3)
che  le  modifiche  al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio
2000.