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DECRETO LEGISLATIVO 2 settembre 1997, n. 313

Norme in materia di imposta sul valore aggiunto.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal: 4-10-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
 Visto l'articolo 3, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
recante delega al Governo per l'emanazione  di  uno  o  piu'  decreti
legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto; 
 Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 luglio 1997; 
 Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 1997; 
 Sulla proposta  del  Ministro  delle  finanze  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Modifiche al regime IVA in tema di cessioni di beni di  esercizio  di
             impresa e di effettuazione delle operazioni 
 1. All'articolo 2, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) le cessioni e  i
conferimenti in societa' o altri  enti,  compresi  i  consorzi  e  le
associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende  o
rami di azienda"; 
  b) le lettere e) ed h) sono soppresse. 
 2. All'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il primo comma e' sostituito dal  seguente:  "Per  esercizio  di
imprese si intende l'esercizio per  professione  abituale,  ancorche'
non esclusiva, delle attivita' commerciali o  agricole  di  cui  agli
articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non  organizzate  in
forma di impresa, nonche' l'esercizio di  attivita',  organizzate  in
forma  d'impresa,  dirette  alla  prestazione  di  servizi  che   non
rientrano nell'articolo 2195 del codice civile."; 
  b) nel quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non
sono considerate, inoltre, attivita' commerciali, anche in deroga  al
secondo comma: 
   a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari classificate  o
classificabili nella categoria catastale A e le loro  pertinenze,  ad
esclusione delle unita' classificate o classificabili nella categoria
catastale A10, di unita' da diporto, di aeromobili da  turismo  o  di
qualsiasi altro mezzo di  trasporto  ad  uso  privato,  di  complessi
sportivi o ricreativi, compresi  quelli  destinati  all'ormeggio,  al
ricovero e al servizio di unita' da diporto, da parte di  societa'  o
enti, qualora la partecipazione ad  essi  consenta,  gratuitamente  o
verso un corrispettivo inferiore al  valore  normale,  il  godimento,
personale, o familiare dei  beni  e  degli  impianti  stessi,  ovvero
quando tale  godimento  sia  conseguito  indirettamente  dai  soci  o
partecipanti,  alle  suddette   condizioni,   anche   attraverso   la
partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni; 
   b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre  attivita'
esercitate, di partecipazioni o  quote  sociali,  di  obbligazioni  o
titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine  di  percepire
dividendi, interessi o  altri  frutti,  senza  strutture  dirette  ad
esercitare attivita' finanziaria, ovvero attivita' di  indirizzo,  di
coordinamento  o  altri  interventi  nella  gestione  delle  societa'
partecipate.". 
 3. All'articolo 6, del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il quinto comma  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'imposta relativa alle cessioni di  beni  ed  alle  prestazioni  di
servizi diviene  esigibile  nel  momento  in  cui  le  operazioni  si
considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e
l'imposta e' versata con le modalita' e  nei  termini  stabiliti  nel
titolo secondo. Tuttavia per le cessioni  dei  prodotti  farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte  dell'allegata  tabella  A
effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e  le  prestazioni
di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto  comma
dell'articolo 4, nonche' per quelle fatte  allo  Stato,  agli  organi
dello Stato ancorche' dotati di  personalita'  giuridica,  agli  enti
pubblici territoriali e ai consorzi  tra  essi  costituiti  ai  sensi
dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,  agli  istituti
universitari, alle unita' sanitarie locali,  agli  enti  ospedalieri,
agli enti pubblici di ricovero e  cura  aventi  prevalente  carattere
scientifico, agli enti pubblici  di  assistenza  e  beneficenza  e  a
quelli  di  previdenza,  l'imposta  diviene  esigibile  all'atto  del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di  applicare
le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni  di  beni  di  cui
all'articolo 21, quarto comma,  secondo  periodo,  l'imposta  diviene
esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.". 
 4. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dopo  il  numero  27-quater),  e'  aggiunto  il
seguente: "27-quinquies) le  cessioni  che  hanno  per  oggetto  beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale  della
relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.". 
 5. Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' abrogato il quarto comma. 
    

             Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
            - Si riporta il testo dei commi 13 e 66 dell'art. 3 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
            "Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata).
            (omissis).
            13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
          presente  legge  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana, e' istituita una commissione composta da quindici
          senatori  e quindici deputati, nominati rispettivamente dal
          Presidente  del  Senato  della  Repubblica e dal Presidente
          della  Camera  dei  deputati nel rispetto della proporzione
          esistente  tra  i  gruppi  parlamentari,  sulla  base delle
          designazioni dei gruppi medesimi.
            (omissis).
            66.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro nove mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi in materia di imposta sul valore
          aggiunto,  in  conformita'  alla normativa comunitaria, nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
             a) revisione della soggettivita' passiva di imposta, con
          riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attivita'
          di  mero  godimento di beni, non dirette alla produzione ed
          allo scambio di beni o servizi;
             b)   revisione  della  disciplina  delle  detrazioni  di
          imposta  e delle relative rettifiche, escludendo il diritto
          alla   detrazione  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi
          destinati esclusivamente a finalita' estranee all'esercizio
          dell'impresa   o   dell'arte   o   professione   utilizzati
          esclusivamente  per  operazioni  non  soggette all'imposta,
          eccettuate  quelle  cui  le  norme  comunitarie ricollegano
          comunque il diritto alla detrazione;
             c)  revisione  dei  regimi  speciali o particolari o che
          comunque derogano agli ordinari criteri di applicazione del
          tributo,  al  fine  di  assicurare,  se  riguardano la base
          imponibile,  una  maggiore  aderenza  a  quella  risultante
          dall'applicazione dei criteri di determinazione ordinari;
          se  riguardano  aliquote  o  detrazione forfettarie, che le
          stesse  non possono dar luogo a determinazioni dell'imposta
          sensibilmente  diverse  rispetto  a  quelle derivanti dalla
          disciplina ordinaria;
             d)  revisione  della disciplina nelle ipotesi di ritardo
          da  parte  del contribuente nell'invio della documentazione
          richiesta ai fini dell'effettuazione del rimborso;
             e)  revisione dell'imposta applicata per gli acquisti di
          beni   e   servizi   destinati   alla  esclusiva  attivita'
          solidaristica, effettuati da organizzazioni di volontariato
          costituite   esclusivamente   per  il  perseguimento  delle
          finalita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto
          1991, n. 266".

    
          Note all'art. 1: 
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  633   del   1972,   come
          modificato dal presente decreto: 
            "Art. 2 (Cessioni di beni). - Costituiscono  cessioni  di
          beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento 
          della proprieta' 
           ovvero costituzione o trasferimento di  diritti  reali  di
          godimento su beni di ogni genere. 
            Costituiscono inoltre cessioni di beni: 
             1) le vendite con riserva di proprieta'; 
             2) le locazioni  con  clausola  di  trasferimento  della
          proprieta' vincolante per ambedue le parti; 
             3) i passaggi dal committente al  commissionario  o  dal
          commissionario al committente di beni venduti o  acquistati
          in esecuzione di contratti di commissione; 
             4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di  quelli
          la  cui  produzione  o  il  cui   commercio   non   rientra
          nell'attivita' propria dell'impresa se  di  costo  unitario
          non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i  quali
          non   sia   stata   operata,   all'atto   dell'acquisto   o
          dell'importazione,  la  detrazione  dell'imposta  a   norma
          dell'art. 19, anche se  per  effetto  dell'opzione  di  cui
          all'art. 36-bis; 
             5)  la  destinazione  di  beni  all'uso  o  al   consumo
          personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
          esercitano un'arte o una professione o ad  altre  finalita'
          estranee alla impresa o  all'esercizio  dell'arte  o  della
          professione,   anche   se   determinata    da    cessazione
          dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
          ÿ stata  operata,  all'atto  dell'acquisto,  la  detrazione
          dell'imposta di cui all'art. 19, si considera  destinato  a
          finalita' estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte  o
          della professione l'impiego di beni per l'effettuazione  di
          operazioni  diverse  da  quelle   imponibili   ovvero   non
          imponibili ai  sensi  degli  articoli  8,  8-bis  e  9,  di
          operazioni escluse dal campo di  applicazione  dell'imposta
          ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 74, commi primo, quinto  e
          sesto, nonche' delle operazioni di cui al terzo  comma  del
          presente articolo e all'art. 3, quarto comma; 
             6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi  titolo  da
          societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le  assegnazioni  o
          le analoghe  operazioni  fatte  da  altri  enti  privati  o
          pubblici, compresi i consorzi e  le  associazioni  o  altre
          organizzazioni senza personalita' giuridica. 
            Non sono considerate cessioni di beni: 
             a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in
          denaro; 
             b) le cessioni e i  conferimenti  in  societa'  o  altri
          enti,  compresi  i  consorzi  e  le  associazioni  o  altre
          organizzazioni, che hanno per oggetto  aziende  o  rami  di
          azienda; 
             c)  le  cessioni  che  hanno  per  oggetto  terreni  non
          suscettibili di utilizzazione edificatoria  a  norma  delle
          vigenti   disposizioni.   Non   costituisce   utilizzazione
          edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 
          9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10; 
             d) le cessioni di campioni  gratuiti  di  modico  valore
          appositamente contrassegnati; 
             e) (soppressa); 
             f)  i  passaggi  di  beni  in  dipendenza  di   fusioni,
          scissioni  o  trasformazioni  di  societa'  e  di  analoghe
          operazioni poste in essere da altri enti a  condizione  che
          il soggetto incorporante o risultante dalla fusione,  dalla
          scissione, dalla trasformazione o  da  analoghe  operazioni
          abbia  diritto   ad   esercitare   la   detrazione   totale
          dell'imposta nei modi ordinari; 
             g) (soppressa); 
             h) (soppressa); 
             i) le cessioni  di  valori  bollati  e  postali,  marche
          assicurative e similari; 
             l) le cessioni di  paste  alimentari  (v.d.  19.03);  le
          cessioni di pane, biscotto di mare,  e  di  altri  prodotti
          della panetteria ordinaria,  senza  aggiunta  di  zuccheri,
          miele, uova,  materie  grasse,  formaggio  o  frutta  (v.d.
          19.07); le cessioni di latte fresco,  non  concentrato  ne'
          zuccherato, destinato al consumo  alimentare,  confezionato
          per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad
          altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; 
             m) le cessioni di  beni  soggette  alla  disciplina  dei
          concorsi e delle  operazioni  a  premio  di  cui  al  regio
          decreto-legge 19 ottobre 1938, n.  1933,  convertito  nella
          legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni  ed
          integrazioni". 
            - Si riporta il testo delle lettere e) ed h) dell'art. 2,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 
          633 del 1972, ora soppresse: 
             "e) i conferimenti in societa' e altri enti, compresi  i
          consorzi  e  le  associazioni  o  altre  organizzazioni   a
          condizione che il soggetto conferitario  abbia  diritto  ad
          esercitare  la  detrazione  totale  dell'imposta  nei  modi
          ordinari; 
             h) le cessioni che hanno per oggetto beni  acquistati  o
          importati dal cedente  senza  poter  detrarre  la  relativa
          imposta per effetto dell'art. 19, secondo comma, lettere da
          a) a e-quater);". 
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  633   del   1972,   come
          modificato dal presente decreto: 
            "Art. 4  (Esercizio  di  imprese).  -  Per  esercizio  di
          imprese si intende l'esercizio  per  professione  abituale,
          ancorche' non  esclusiva,  delle  attivita'  commerciali  o
          agricole di cui  agli  articoli  2135  e  2195  del  codice
          civile, anche se  non  organizzate  in  forma  di  impresa,
          nonche' l'esercizio  di  attivita',  organizzate  in  forma
          d'impresa, dirette alla  prestazione  di  servizi  che  non
          rientrano nell'art. 2195 del codice civile. 
            Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio  di
          imprese: 
             1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
          dalle  societa'  in  nome  collettivo  e   in   accomandita
          semplice, dalle societa' per azioni e  in  accomandita  per
          azioni, dalle societa' a  responsabilita'  limitata,  dalle
          societa'  cooperative,  di   mutua   assicurazione   e   di
          armamento, dalle societa' estere di cui all'art.  2507  del
          codice civile e dalle societa' di fatto; 
             2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
          da altri enti pubblici e privati, compresi i  consorzi,  le
          associazioni  o  altre  organizzazioni  senza  personalita'
          giuridica e le societa' semplici, che abbiano  per  oggetto
          esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali
          o agricole. 
            Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio  di
          imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di
          beni e le prestazioni di servizi  fatte  dalle  societa'  e
          dagli  enti  ivi  indicati  ai  propri  soci,  associati  o
          partecipanti. 
            Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non
          abbiano per oggetto esclusivo o principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali o agricole, si considerano effettuate
          nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le
          prestazioni di servizi fatte  nell'esercizio  di  attivita'
          commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio
          di attivita' commerciali anche le cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi ai soci,  associati  o  partecipanti
          verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi
          supplementari determinati in funzione delle maggiori o  di-
          verse prestazioni alle quali danno diritto,  ad  esclusione
          di  quelle  effettuate  in   conformita'   alle   finalita'
          istituzionali da associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria, religiose, assistenziali, culturali e  sportive,
          anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la
          medesima attivita' e che per legge, regolamento  o  statuto
          fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale,
          nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
          tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Per le
          cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da
          associazioni  culturali  o  sportive  costituite  ai  sensi
          dell'art. 36 del codice civile, la disposizione si  applica
          nei confronti degli associati o partecipanti minori  d'eta'
          e, per i maggiorenni, a condizione che  questi  abbiano  il
          diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
          statuto e dei regolamenti e  per  la  nomina  degli  organi
          direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a  ricevere,
          nei casi di scioglimento  della  medesima,  una  quota  del
          patrimonio sociale, se questo non e' destinato a  finalita'
          di utilita' generale. 
            Agli effetti delle disposizioni di questo  articolo  sono
          considerate in ogni caso commerciali, ancorche'  esercitate
          da enti pubblici, le seguenti attivita': 
             a) cessioni di  beni  nuovi  prodotti  per  la  vendita,
          escluse  le  pubblicazioni  delle  associazioni  politiche,
          sindacali  e  di   categoria,   religiose,   assistenziali,
          culturali  e  sportive  cedute  prevalentemente  ai  propri
          associati; 
   b) erogazione di  acqua,  gas,  energia  elettrica  e  vapore;  c)
   gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 
             d) gestione di spacci aziendali,  gestione  di  mense  e
          somministrazione di pasti; 
             e) trasporto e deposito di merci; 
             f) trasporto di persone; 
             g)  organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni  turistici;
          prestazioni alberghiere o di alloggio; 
             h) servizi portuali e aeroportuali; 
             i) pubblicita' commerciale; 
             l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 
            Non sono invece  considerate  attivita'  commerciali:  le
          operazioni relative all'oro e alle valute estere,  compresi
          i depositi anche in conto corrente, di cui siano  parti  la
          Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi  o  le  banche
          agenti;  la  gestione,  da  parte   delle   amministrazioni
          militari  o  dei  corpi  di  polizia,  di  mense  e  spacci
          riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da
          cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi
          inerenti  al  servizio;   la   prestazione   alle   imprese
          consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di
          garanzie  mutualistiche  e  di   servizi   concernenti   il
          controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione
          di marchi di qualita'; le cessioni di beni e le prestazioni
          di  servizi  effettuate  in  occasione  di   manifestazioni
          propagandistiche dai partiti politici  rappresentati  nelle
          Assemblee nazionali e regionali;  le  cessioni  di  beni  e
          prestazioni di servizi poste  in  essere  dalla  Presidenza
          della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera
          dei   deputati   e   dalla   Corte   costituzionale,    nel
          perseguimento delle  proprie  finalita'  istituzionali;  le
          prestazioni sanitarie soggette al  pagamento  di  quote  di
          partecipazione alla spesa sanitaria  erogate  dalle  unita'
          sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere  del  Servizio
          sanitario nazionale. 
            Non sono  considerate,  inoltre,  attivita'  commerciali,
          anche in deroga al secondo comma: 
             a) il possesso  e  la  gestione  di  unita'  immobiliari
          classificate o classificabili nella categoria catastale A e
          le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
          o classificabili nella categoria catastale A10,  di  unita'
          da diporto, di aeromobili da turismo o di  qualsiasi  altro
          mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi  o
          ricreativi,  compresi  quelli  destinati  all'ormeggio,  al
          ricovero e al servizio di unita' da diporto,  da  parte  di
          societa'  o  enti,  qualora  la  partecipazione   ad   essi
          consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo  inferiore
          al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei
          beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale  godimento
          sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
          suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione  ad
          associazioni, enti o altre organizzazioni; 
             b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad  altre
          attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di
          obbligazioni     o     titoli     similari,     costituenti
          immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
          o altri  frutti,  senza  strutture  dirette  ad  esercitare
          attivita' finanziaria, ovvero attivita'  di  indirizzo,  di
          coordinamento  o  altri  interventi  nella  gestione  delle
          societa' partecipate. 
            - Si riporta il testo degli  articoli  2135  e  2195  del
          codice civile, richiamati al primo comma  dell'art.  4  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: 
            "Art. 2135 (Imprenditore  agricolo).  -  E'  imprenditore
          agricolo   chi   esercita   un'attivita'    diretta    alla
          coltivazione del fondo, alla silvicoltura,  all'allevamento
          del bestiame e attivita' connesse. Si reputano connesse  le
          attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei
          prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio  normale
          dell'agricoltura". 
            "Art. 2195 (Imprenditori  soggetti  a  registrazione).  -
          Sono  soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione  nel  registro
          delle imprese gli imprenditori che esercitano: 
             1) un'attivita' industriale diretta alla  produzione  di
          beni o servizi; 
             2) un'attivita'  intermediaria  nella  circolazione  dei
          beni; 
             3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o  per
          mare; 
             4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 
             5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti. 
            Le disposizioni della legge che  fanno  riferimento  alle
          attivita' e alle imprese commerciali si applicano,  se  non
          risulta diversamente, a  tutte  le  attivita'  indicate  in
          questo articolo e alle imprese che le esercitano". 
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  633   del   1972,   come
          modificato dal presente decreto: 
            "Art. 6 (Effettuazione delle operazioni). -  Le  cessioni
          di  beni  si  considerano  effettuate  nel  momento   della
          stipulazione se riguardano  beni  immobili  e  nel  momento
          della consegna o  spedizione  se  riguardano  beni  mobili.
          Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi
          si producono  posteriormente,  tranne  quelle  indicate  ai
          numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano  effettuate  nel
          momento in cui si producono tali  effetti  e  comunque,  se
          riguardano beni mobili, dopo il decorso di  un  anno  dalla
          consegna o spedizione. 
            In deroga al precedente comma l'operazione  si  considera
          effettuata: 
             a) per le cessioni  di  beni  per  atto  della  pubblica
          autorita' e per le cessioni periodiche  o  continuative  di
          beni  in  esecuzione  di  contratti  di   somministrazione,
          all'atto del pagamento del corrispettivo; 
             b) per i passaggi dal committente al commissionario,  di
          cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita  dei  beni
          da parte del commissionario; 
             c) per la destinazione al consumo personale o  familiare
          dell'imprenditore   e   ad   altre    finalita'    estranee
          all'esercizio dell'impresa, di cui al n.  5)  dell'art.  2,
          all'atto del prelievo dei beni; 
             d)  per  le  cessioni  di  beni  inerenti  a   contratti
          estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per  i
          beni non restituiti, alla scadenza  del  termine  convenuto
          tra le parti e comunque dopo il decorso di  un  anno  dalla
          consegna o spedizione; 
             d-bis) per le assegnazioni  in  proprieta'  di  case  di
          abitazione  fatte  ai  soci  da  cooperative   edilizie   a
          proprieta' divisa, alla data del rogito notarile; 
             d-ter) (soppressa). 
            Le  prestazioni  di  servizi  si  considerano  effettuate
          all'atto del pagamento del corrispettivo.  Quelle  indicate
          nell'art. 3, terzo comma,  primo  periodo,  si  considerano
          effettuate al momento in  cui  sono  rese,  ovvero,  se  di
          carattere periodico o continuativo, nel mese  successivo  a
          quello in cui sono rese. 
            Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei
          precedenti commi o indipendentemente  da  essi  sia  emessa
          fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
          l'operazione   si   considera   effettuata,   limitatamente
          all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
          quella del pagamento, ad eccezione del caso  previsto  alla
          lettera d-bis) del secondo comma. 
            L'imposta  relativa  alle  cessioni  di  beni   ed   alle
          prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
          le  operazioni  si  considerano   effettuate   secondo   le
          disposizioni dei commi precedenti e  l'imposta  e'  versata
          con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  nel  titolo
          secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
          indicati nel numero 114) della  terza  parte  dell'allegata
          tabella A effettuate dai farmacisti,  per  le  cessioni  di
          beni e le prestazioni  di  servizi  ai  soci,  associati  o
          partecipanti, di cui al quarto comma dell'art.  4,  nonche'
          per quelle  fatte  allo  Stato,  agli  organi  dello  Stato
          ancorche'  dotati  di  personalita'  giuridica,  agli  enti
          pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti  ai
          sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  agli
          istituti universitari, alle unita' sanitarie  locali,  agli
          enti ospedalieri, agli enti pubblici  di  ricovero  e  cura
          aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici
          di assistenza e  beneficenza  e  a  quelli  di  previdenza,
          l'imposta diviene  esigibile  all'atto  del  pagamento  dei
          relativi corrispettivi, salva la facolta' di  applicare  le
          disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni  di
          cui all'art. 21, quarto comma, secondo  periodo,  l'imposta
          diviene esigibile nel mese successivo a quello  della  loro
          effettuazione". 
            - Per opportuna conoscenza si riporta l'elenco  dei  beni
          indicati al numero 114) della tabella A, parte III (Beni  e
          servizi soggetti all'aliquota del 10 per  cento),  allegata
          al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
          richiamati all'art. 6  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972: 
            "114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad
          eccezione dei prodotti omeopatici;  sostanze  farmaceutiche
          ed articoli  di  medicazione  di  cui  le  farmacie  devono
          obbligatoriamente  essere  dotate  secondo  la   farmacopea
          ufficiale". 
            - Per opportuna conoscenza si riporta il testo  dell'art.
          25 della legge n. 142 del 1990, richiamato all'art.  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: 
            "Art. 25 (Consorzi). - 1. I comuni e le province, per  la
          gestione associata di uno o piu' servizi e  l'esercizio  di
          funzioni possono costituire un consorzio secondo  le  norme
          previste per le aziende speciali di  cui  all'art.  23,  in
          quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare  altri
          enti pubblici, ivi comprese le  comunita'  montane,  quando
          siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali  sono
          soggetti. 
            2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli   approvano   a
          maggioranza assoluta  dei  componenti  una  convenzione  ai
          sensi dell'art. 24, unitamente allo statuto del consorzio. 
            3. In particolare la  convenzione  deve  disciplinare  le
          nomine   e   le   competenze   degli   organi    consortili
          coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e  5-ter
          dell'art. 36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'art.  32,
          e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
          fondamentali del consorzio; lo  statuto  deve  disciplinare
          l'organizzazione, la nomina  e  le  funzioni  degli  organi
          consortili. 
            4.  Salvo  quanto  previsto  dalla  convenzione  e  dallo
          statuto per i consorzi, ai quali partecipano  a  mezzo  dei
          rispettivi rappresentanti  legali  anche  enti  diversi  da
          comuni e province, l'assemblea del consorzio ÿ composta dai
          rappresentanti  degli  enti  associati  nella  persona  del
          sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
          responsabilita' pari alla quota di  partecipazione  fissata
          dalla convenzione e dallo statuto. 
            5. L'assemblea elegge il consiglio di  amministrazione  e
          ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 
            6. Tra  gli  stessi  comuni  e  province  non  pu  essere
          costituito piu' di un consorzio. 
            7. In caso di  rilevante  interesse  pubblico,  la  legge
          dello Stato puo'  prevedere  la  costituzione  di  consorzi
          obbligatori  per  l'esercizio  di  determinate  funzioni  e
          servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
          regionali. 
            7-bis.  Ai  consorzi  che  gestiscono  attivita'   aventi
          rilevanza economica e imprenditoriale, ai  consorzi  creati
          per la gestione  dei  servizi  sociali  se  previsto  nello
          statuto, si applicano, per  quanto  attiene  alla  finanza,
          alla contabilita' ed al regime fiscale, le  norme  previste
          per le aziende speciali. Agli altri consorzi  si  applicano
          le norme dettate per gli enti locali". 
            - Il testo dell'art. 21, quarto comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n.  633  del  1972,  richiamato
          all'art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          633 del 1972, e' riportato in nota all'art. 5. 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  10  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  633   del   1972,   come
          modificato dal presente decreto: 
            "Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono  esenti
          dall'imposta: 
             1) le prestazioni di servizi concernenti la  concessione
          e la negoziazione di crediti, la gestione degli  stessi  da
          parte dei concedenti  e  le  operazioni  di  finanziamento;
          l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
          di fideiussioni e  di  altre  garanzie  e  la  gestione  di
          garanzie di crediti da parte dei concedenti;  le  dilazioni
          di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, rel-
          ative a  depositi  di  fondi,  conti  correnti,  pagamenti,
          giroconti,  crediti  e   ad   assegni   o   altri   effetti
          commerciali, ad  eccezione  del  recupero  di  crediti;  la
          gestione di fondi comuni di investimento, le  dilazioni  di
          pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; 
             2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione  e
          di vitalizio; 
             3) le operazioni relative a valute estere  aventi  corso
          legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
          e le monete da  collezione  e  comprese  le  operazioni  di
          copertura dei rischi di cambio; 
             4) le operazioni, relative  ad  azioni,  obbligazioni  o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali, eccettuate la  custodia  e  l'amministrazione  dei
          titoli;  le  operazioni,  incluse  le  negoziazioni  e   le
          opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
          a valori mobiliari e a  strumenti  finanziari  diversi  dai
          titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
          valori mobiliari e a strumenti  finanziari  i  contratti  a
          termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari  e  le
          relative opzioni, comunque regolati; i contratti a  termine
          su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
          scambio di somme di  denaro  o  di  valute  determinate  in
          funzione di tassi di interesse, di tassi  di  cambio  o  di
          indici  finanziari,  e  relative  opzioni;  le  opzioni  su
          valute, su tassi  di  interesse  o  su  indici  finanziari,
          comunque regolate; 
             5) le operazioni relative alla riscossione dei  tributi,
          comprese  quelle  relative   ai   versamenti   di   imposte
          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di
          specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti  di
          credito; 
             6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle
          lotterie nazionali, nonche' quelle  relative  all'esercizio
          dei totalizzatori e  delle  scommesse  di  cui  al  decreto
          ministeriale 16 novembre 1955,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 26 novembre  1955,  e  alla  legge  24
          marzo  1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  operazioni  relative  alla   raccolta   delle
          giuocate; 
             7) le operazioni relative all'esercizio delle  scommesse
          in  occasione  di  gare,   corse,   giuochi,   concorsi   e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate; 
             8) le locazioni non finanziarie e gli affitti,  relative
          cessioni, risoluzioni e  proroghe,  di  terreni  e  aziende
          agricole, di aree diverse da quelle destinate a  parcheggio
          di veicoli, per le  quali  gli  strumenti  urbanistici  non
          prevedono la destinazione edificatoria,  ed  i  fabbricati,
          comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili
          destinati durevolmente al servizio degli immobili locati  e
          affittati, esclusi  quelli  strumentali  che  per  le  loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni   e   quelli
          destinati ad uso di civile abitazione locati dalle  imprese
          che li hanno costruiti per la vendita; 
             8-bis) le cessioni  di  fabbricati,  o  di  porzioni  di
          fabbricato,  a  destinazione   abitativa,   effettuate   da
          soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi  o
          dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite  imprese
          appaltatrici, gli interventi  di  cui  all'art.  31,  primo
          comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978,  n.
          457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
          principale  dell'attivita'  esercitata  la  rivendita   dei
          predetti fabbricati o delle predette porzioni; 
             9)   le   prestazioni   di   mandato,    mediazione    e
          intermediazione relative alle operazioni di cui  ai  numeri
          da 1 a 7, nonche' quelle relative  all'oro  e  alle  valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione a rapporti di cui  siano  parti  la
          Banca d'Italia e  l'Ufficio  italiano  cambi  o  le  banche
          agenti ai sensi dell'art. 4,  ultimo  comma,  del  presente
          decreto; 
             10) (soppresso); 
             11) le  cessioni  di  oro  in  lingotti,  pani,  verghe,
          bottoni, granuli; 
             12) le cessioni di cui al n. 4)  dell'art.  2  fatte  ad
          enti  pubblici,  associazioni  riconosciute  o   fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica; 
             13) le cessioni di cui al n. 4)  dell'art.  2  a  favore
          delle  popolazioni  colpite   da   calamita'   naturali   o
          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8  dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
             14) le  prestazioni  di  trasporto  pubblico  urbano  di
          persone effettuate  con  qualsiasi  mezzo.  Si  considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri
          e pubblici anche i trasporti mediante  veicoli  da  piazza.
          Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla  legge  23
          giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge  7  settembre
          1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8,
          l'esenzione si applica limitatamente a  quelli  costituenti
          l'unico sistema di collegamento tra comuni  o  frazioni  di
          comuni; 
             15) le prestazioni di trasporto di malati o  feriti  con
          veicoli  all'uopo  equipaggiati,  effettuate   da   imprese
          autorizzate; 
             16) le prestazioni relative ai servizi postali; 
             17) (gia' abrogato); 
             18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,  cura   e
          riabilitazione  rese  alla  persona  nell'esercizio   delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'art.  99  del  testo  unico  delle  leggi   sanitarie,
          approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e suc-
          cessive modificazioni, ovvero individuate con  decreto  del
          Ministro della sanita', di concerto con il  Ministro  delle
          finanze; 
             19) le prestazioni di  ricovero  e  cura  rese  da  enti
          ospedalieri o da cliniche  e  case  di  cura  convenzionate
          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica,  compresa  la  somministrazione  di  medicinali,
          presidi sanitari e vitto, nonche' le  prestazioni  di  cura
          rese da stabilimenti termali; 
             20)  le  prestazioni  educative  dell'infanzia  e  della
          gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per  la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni,  comprese  le
          prestazioni  relative  all'alloggio,  al   vitto   e   alla
          fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
          da istituzioni, collegi o pensioni  annessi,  dipendenti  o
          funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni  relative  a
          materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
          a titolo personale; 
             21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,  orfanotrofi,
          asili, case di riposo per anziani e simili,  delle  colonie
          marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli  per
          la gioventu' di cui alla  legge  21  marzo  1958,  n.  326,
          comprese  le  somministrazioni  di   vitto,   indumenti   e
          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni
          accessorie; 
             22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche
          e simili e quelle inerenti alla visita di musei,  gallerie,
          pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,  giardini
          botanici e zoologici e simili; 
             23)  le  prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  a
          favore del personale dipendente; 
             24) le cessioni di organi, sangue e  latte  umani  e  di
          plasma sanguigno; 
             25) (gia' soppresso); 
             26) (gia' abrogato); 
   27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; 27-bis) i
   canoni dovuti  da  imprese  pubbliche,  ivi  comprese  le  aziende
   municipalizzate, o private per  l'affidamento  in  concessione  di
   costruzione e di esercizio di impianti,  comprese  le  discariche,
   destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione  dei
   rifiuti urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi; 
             27-ter) le prestazioni  socio-sanitarie,  di  assistenza
          domiciliare o ambulatoriale,  in  comunita'  e  simili,  in
          favore   degli    anziani    ed    inabili    adulti,    di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento e di devianza, rese da organismi di  diritto
          pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
          assistenza pubblica, previste all'art. 41  della  legge  23
          dicembre 1978, n.  833,  o  da  enti  aventi  finalita'  di
          assistenza sociale, sia direttamente che in  esecuzione  di
          appalti, convenzioni e contratti in genere; 
             27-quater) le prestazioni delle  compagnie  barracellari
          di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 
             27-quinquies) le cessioni che  hanno  per  oggetto  beni
          acquistati o importati senza  il  diritto  alla  detrazione
          totale della relativa imposta ai sensi degli  articoli  19,
          19-bis1 e 19-bis2". 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  16  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  633   del   1972,   come
          modificato dal presente decreto: 
            "Art.   16   (Aliquote   dell'imposta).   -    L'aliquota
          dell'imposta e' stabilita nella misura del 19%  della  base
          imponibile dell'operazione. L'aliquota e' ridotta al 4 e al
          10 per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni
          e i servizi elencati  nell'allegata  tabella  A,  salvo  il
          disposto dell'art. 34, ed e' elevata al 38 per  cento  (ora
          diciannove per cento) per quelle che hanno  per  oggetto  i
          beni elencati nell'allegata tabella B. 
            Per le prestazioni di  servizi  dipendenti  da  contratti
          d'opera, di appalto e  simili  che  hanno  per  oggetto  la
          produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti  di
          locazione finanziaria, di noleggio e simili,  l'imposta  si
          applica con la stessa aliquota che sarebbe  applicabile  in
          caso di cessione dei beni prodotti, dati con  contratti  di
          locazione finanziaria, noleggio e simili". 
            -  Per  opportuna  conoscenza   si   riporta   il   testo
          dell'abrogato quarto comma dell'art. 16 del decreto del 
          Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: 
            "In caso di mutamento di aliquota le fatture  emesse,  ai
          sensi  dell'art.  21  con   riferimento   ai   momenti   di
          effettuazione di cui all'art. 6,  commi  primo,  secondo  e
          quarto, nei confronti  dei  soggetti  indicati  nell'ultimo
          comma dello stesso art. 6, non sono soggette a rettifica in
          relazione all'aliquota applicabile al momento del pagamento
          del corrispettivo dell'operazione".