DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 12-8-2018
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 34. 
            (Regime speciale per i produttori agricoli). 
 
  1. Per le cessioni di prodotti agricoli  e  ittici  compresi  nella
prima  parte  dell'allegata  tabella  A)  effettuate  dai  produttori
agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 e' forfettizzata in
misura pari all'importo risultante  dall'applicazione,  all'ammontare
imponibile   delle   operazioni   stesse,   delle   percentuali    di
compensazione stabilite, per gruppi  di  prodotti,  con  decreto  del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per  le  politiche
agricole. L'imposta si applica con le aliquote  proprie  dei  singoli
prodotti, salva l'applicazione  delle  aliquote  corrispondenti  alle
percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti  ai  soggetti
di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per
le cessioni effettuate dai soggetti  di  cui  al  comma  6,  primo  e
secondo periodo. 
  2. Si considerano produttori agricoli: 
    a) i soggetti che esercitano le attivita' indicate  nell'articolo
2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca  in
acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e  di
coltura di altri molluschi e crostacei,  nonche'  di  allevamento  di
rane; 
    b) gli organismi agricoli di intervento,  o  altri  soggetti  per
loro conto, che effettuano cessioni di prodotti  in  applicazione  di
regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione  comune
dei mercati dei prodotti stessi; 
    c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228;  le  associazioni  e
loro unioni costituite e riconosciute  ai  sensi  della  legislazione
vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai
soci, associati o  partecipanti,  nello  stato  originario  o  previa
manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che  provvedono  per
legge, anche previa  manipolazione  o  trasformazione,  alla  vendita
collettiva per conto dei produttori soci. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14  MARZO  2005,  N.35,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80. 
  4. La detrazione forfettizzata non  compete  per  le  cessioni  dei
prodotti indicati nel comma 1 il cui  acquisto  derivi  da  atto  non
assoggettato ad imposta, sempre che  il  cedente,  il  donante  o  il
conferente, sia soggetto al regime ordinario. (79) 
  5.  Se  il  contribuente,  nell'ambito  della  stessa  impresa,  ha
effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel
comma  1,   queste   sono   registrate   distintamente   e   indicate
separatamente in sede di liquidazione periodica  e  di  dichiarazione
annuale. Dall'imposta relativa a tali  operazioni  si  detrae  quella
relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili
e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei  beni  e
dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. 
  6. I produttori agricoli  che  nell'anno  solare  precedente  hanno
realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare
un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per  almeno
due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1,  sono  esonerati
dal versamento dell'imposta e da tutti  gli  obblighi  documentali  e
contabili,  compresa  la  dichiarazione   annuale,   fermo   restando
l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette  doganali
a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se  acquistano  i
beni o  utilizzano  i  servizi  nell'esercizio  dell'impresa,  devono
emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui  all'articolo
21,  indicandovi  la  relativa  imposta,  determinata  applicando  le
aliquote   corrispondenti   alle   percentuali   di    compensazione,
consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla  separatamente
a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma  cessano
comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare  successivo
a quello in  cui  e'  stato  superato  il  limite  di  7.000  euro  a
condizione che non sia superato il limite di un terzo delle  cessioni
di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non  avvalersi
delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione  o  la
revoca si esercitano con le modalita' stabilite  dal  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre  1997,  n.
442, e successive modificazioni. (178) ((187)) 
  7. I passaggi dei prodotti di  cui  al  comma  1  agli  enti,  alle
cooper- ative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2,
lettera c), ai fini  della  vendita,  anche  previa  manipolazione  o
trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del
prezzo  ai  produttori  agricoli  soci  o  associati.  L'obbligo   di
emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli enti  stessi  per
conto dei produttori agricoli conferenti; in tal  caso  a  questi  e'
consegnato  un  esemplare  della  fattura  ai  fini  dei   successivi
adempimenti prescritti nel presente titolo. 
  8. Le disposizioni del  comma  precedente  si  applicano  anche  ai
passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime,  lagunari
e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette  acque
alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonche' alle
societa' consortili e agli altri organismi  associativi  indicati  al
comma 2, lettera c). 
  9. Ai soggetti di cui al comma 1 che  effettuano  le  cessioni  dei
prodotti ivi  indicati  ai  sensi  degli  articoli  8,  primo  comma,
38-quater e 72, nonche' le  cessioni  intracomunitarie  degli  stessi
compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato  mediante
l'applicazione  delle  percentuali  di  compensazione  che  sarebbero
applicabili per analoghe operazioni effettuate nel  territorio  dello
Stato. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO  2005,  N.35,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80. 
  11. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano,  salvo
quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi
precedenti  che  optino  per  l'applicazione  dell'imposta  nei  modi
ordinari  dandone  comunicazione  all'ufficio  secondo  le  modalita'
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. 
  12. Con decreto del Ministro delle finanze, da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (178) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal D.L. 22  ottobre  2016,
n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "A decorrere dal 1º  gennaio
2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti  passivi  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  633,  situati  nelle  zone  montane  di   cui
all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601". 
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AGGIORNAMENTO (187) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n.
87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018,  n.  96,  ha
disposto (con l'art. 21, comma 1) che "A  decorrere  dal  1°  gennaio
2018 sono esonerati dalla comunicazione i  soggetti  passivi  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633".