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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1997, n. 514

Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-5-1998
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Testo in vigore dal: 12-5-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 44;
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209,  concernente  la disciplina degli additivi alimentari consentiti
nella  preparazione  e per la conservazione delle sostanze alimentari
in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e
95/31/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 marzo 1993, n. 123, in materia di
controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 25 giugno 1993, n. 459;
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i  Ministri  della  sanita'  e  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Produzione, commercializzazione
                e deposito degli additivi alimentari
  1.  L'autorizzazione alla produzione, al commercio e al deposito ai
fini   della   commercializzazione   degli   additivi  alimentari  e'
rilasciata  dalla  regione  o  dalle  province  autonome  di Trento e
Bolzano  territorialmente  competenti  o dalle autorita' dalle stesse
delegate.
  2.  Il  1egale  rappresentante dell'impresa interessato al rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 1 presenta istanza contenente:
  a)   certificazione   comprovante   l'iscrizione   alla  camera  di
commercio,  industria  ed  artigianato, in relazione allo svolgimento
dell'attivita' per la quale l'autorizzazione e' richiesta;
    b) numero del codice fiscale;
  c) elenco degli additivi alimentari oggetto dell'istanza;
  d)  planimetria  in  scala  1:100,  con  descrizione  dei locali ed
indicazione della relativa destinazione d'uso;
  e)  relazione sulle caratteristiche tecnicocostruttive, strutturali
ed igienicosanitarie dello stabilimento;
  f)  descrizione  delle  attrezzature  adibite alla produzione ed al
controllo  analitico  delle  caratteristiche  prescritte  dai decreti
ministeriali  emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni, per gli additivi alimentari
oggetto dell'istanza, limitatamente alla produzione;
  g)  copia  autentica  dell'autorizzazione rilasciata dall'autorita'
competente  allo  smaltimento o all'allontanamento delle acque reflue
nonche' alle emissioni in atmosfera, limitatamente alla produzione;
    h) nominativo del responsabile dello stabilimento;
  i)  dichiarazione,  sotto  propria responsabilita', di possedere il
requisito prescritto dal comma 4.
  3.  La  documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettere a) e
g), puo' essere sostituita, per l'avvio dell'istruttoria, dalla copia
della  domanda presentata dall'interessato ai fini del rilascio delle
stesse.
  4.  Per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione di additivi
alimentari  il  richiedente  deve  disporre  di un laboratorio per il
controllo  analitico  delle  caratteristiche  prescritte  dai decreti
ministeriali  emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile
1962,  n.  283, e successive modificazioni, ovvero di una convenzione
stipulata con un laboratorio di analisi.
  5.  L'impresa  che ha gia' ottenuto il rilascio dell'autorizzazione
per la produzione, commercio e deposito di determinati additivi e che
intende   estendere  l'autorizzazione  ad  altri  additivi,  presenta
istanza all'autorita' competente individuata nel comma 1.
  6.  L'istanza  di  cui  al  comma  5  deve contenere unicamente una
dichiarazione  con  cui il richiedente afferma di aver predisposto le
attrezzature  prescritte  dalla normativa vigente per la produzione e
l'analisi  degli additivi che si intendono produrre, commercializzare
o depositare.
  7.  Entro  trenta  giorni  dalla data di presentazione dell'istanza
l'autorita' competente effettua il sopralluogo previsto dall'articolo
2.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 44;
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209,  concernente  la disciplina degli additivi alimentari consentiti
nella  preparazione  e per la conservazione delle sostanze alimentari
in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e
95/31/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 marzo 1993, n. 123, in materia di
controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 25 giugno 1993, n. 459;
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i  Ministri  della  sanita'  e  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Produzione, commercializzazione
                e deposito degli additivi alimentari
  1.  L'autorizzazione alla produzione, al commercio e al deposito ai
fini   della   commercializzazione   degli   additivi  alimentari  e'
rilasciata  dalla  regione  o  dalle  province  autonome  di Trento e
Bolzano  territorialmente  competenti  o dalle autorita' dalle stesse
delegate.
  2.  Il  1egale  rappresentante dell'impresa interessato al rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 1 presenta istanza contenente:
  a)   certificazione   comprovante   l'iscrizione   alla  camera  di
commercio,  industria  ed  artigianato, in relazione allo svolgimento
dell'attivita' per la quale l'autorizzazione e' richiesta;
    b) numero del codice fiscale;
  c) elenco degli additivi alimentari oggetto dell'istanza;
  d)  planimetria  in  scala  1:100,  con  descrizione  dei locali ed
indicazione della relativa destinazione d'uso;
  e)  relazione sulle caratteristiche tecnicocostruttive, strutturali
ed igienicosanitarie dello stabilimento;
  f)  descrizione  delle  attrezzature  adibite alla produzione ed al
controllo  analitico  delle  caratteristiche  prescritte  dai decreti
ministeriali  emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni, per gli additivi alimentari
oggetto dell'istanza, limitatamente alla produzione;
  g)  copia  autentica  dell'autorizzazione rilasciata dall'autorita'
competente  allo  smaltimento o all'allontanamento delle acque reflue
nonche' alle emissioni in atmosfera, limitatamente alla produzione;
    h) nominativo del responsabile dello stabilimento;
  i)  dichiarazione,  sotto  propria responsabilita', di possedere il
requisito prescritto dal comma 4.
  3.  La  documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettere a) e
g), puo' essere sostituita, per l'avvio dell'istruttoria, dalla copia
della  domanda presentata dall'interessato ai fini del rilascio delle
stesse.
  4.  Per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione di additivi
alimentari  il  richiedente  deve  disporre  di un laboratorio per il
controllo  analitico  delle  caratteristiche  prescritte  dai decreti
ministeriali  emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile
1962,  n.  283, e successive modificazioni, ovvero di una convenzione
stipulata con un laboratorio di analisi.
  5.  L'impresa  che ha gia' ottenuto il rilascio dell'autorizzazione
per la produzione, commercio e deposito di determinati additivi e che
intende   estendere  l'autorizzazione  ad  altri  additivi,  presenta
istanza all'autorita' competente individuata nel comma 1.
  6.  L'istanza  di  cui  al  comma  5  deve contenere unicamente una
dichiarazione  con  cui il richiedente afferma di aver predisposto le
attrezzature  prescritte  dalla normativa vigente per la produzione e
l'analisi  degli additivi che si intendono produrre, commercializzare
o depositare.
  7.  Entro  trenta  giorni  dalla data di presentazione dell'istanza
l'autorita' competente effettua il sopralluogo previsto dall'articolo
2.