LEGGE 30 aprile 1962, n. 283

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 12-4-1963
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22.

  Il  Ministro  per  la  sanita',  entro sei mesi dalla pubblicazione
della  presente  legge,  sentito  il  Consiglio superiore di sanita',
pubblichera',  con  suo  decreto,  l'elenco  degli  additivi  chimici
consentiti  nella  preparazione e per la conservazione delle sostanze
alimentari,  nel  quale  dovranno  essere  specificate, oltre le loro
caratteristiche chimico-fisiche, ((i requisiti di purezza)), i metodi
di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso
degli stessi.
  Entro  un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei
metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.
  Il  Ministro  per  la  sanita'  e'  autorizzato  a  provvedere  con
successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.