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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 11 dicembre 1997, n. 507

Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/2021)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 7-3-2021
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                             IL MINISTRO 
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
 
  Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela  delle
cose di interesse artistico e storico; 
  Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n.  657,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio  1975,  n.  5,  concernente
l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 luglio 1980, n.  502,  concernente  l'istituzione
del comitato per il coordinamento e  la  disciplina  della  tassa  di
ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi  di  antichita'  dello
Stato; 
  Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78,  concernente  la  soppressione
della tassa di ingresso ai musei statali; 
  Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti  del  Senato
della   Repubblica   e   della   Camera   dei   deputati    espressi,
rispettivamente,  nelle  sedute  del  24  settembre  1997  e  del  25
settembre 1997; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per  gli
atti normativi, espresso nella adunanza del 3 novembre 1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400, effettuata con nota n. 5142 del 29 novembre 1997; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
  Norme per l'istituzione  del  biglietto  d'ingresso  ai  monumenti,
musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e  giardini  monumentali
dello Stato. 
 
                               Art. 1 
                        Biglietti di ingresso 
 
  1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi  archeologici  ed  ai
complessi monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice,  e'
consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. (2) 
  2. La tipologia del biglietto di ingresso e' la seguente: 
    a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo dei  luoghi
di cui al comma 1; 
    b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a piu' luoghi  tra
quelli indicati al comma 1; 
    c) biglietto integrato che consente l'accesso ad uno o  piu'  dei
luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o piu'  monumenti,  musei,
gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini non statali  nonche'
mostre o altre manifestazioni culturali, statali e non statali. 
  3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere b)  e
c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi  di  cui  al  comma  1
mediante biglietto unico. 
  4. In relazione a  particolari  esigenze  possono  essere  previsti
altri tipi di biglietti. 
  5. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera
magnetica o elettronica, leggibili da  idonee  apparecchiature  poste
all'ingresso degli istituti. 
  5-bis. Secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo  34  e
dall'articolo  35  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'importo dei biglietti di  ingresso
e' stabilito dal competente  Direttore  ((della  Direzione  regionale
Musei)), o, con riferimento ai musei dotati  di  autonomia  speciale,
dal Direttore del museo. A tal fine il  Direttore  ((della  Direzione
regionale Musei)), e, con riferimento ai musei  dotati  di  autonomia
speciale, il Direttore  del  museo  si  adeguano  agli  indirizzi  in
materia di bigliettazione e tariffe  per  l'accesso  ai  musei  e  ai
luoghi della cultura statali del Direttore generale Musei. 
  5-ter. L'importo dei  biglietti  integrati,  qualora  non  definito
nell'ambito degli accordi di fruizione o  di  valorizzazione  di  cui
agli articoli 102 e 112 del Codice, e' stabilito con apposito accordo
tra il  direttore  dei  musei  dotati  di  autonomia  speciale  e  il
Direttore ((della Direzione regionale Musei)), sentito  il  Direttore
generale Musei,  e  i  rappresentanti  della  regione  e  degli  enti
pubblici  territoriali  interessati,  nonche'  i   soggetti   privati
eventualmente coinvolti.  Eventuali  contrasti  tra  gli  uffici  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo  sono
risolti ai sensi  del  regolamento  di  organizzazione  del  medesimo
Ministero, di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 agosto 2014, n. 171. 
  5-quater. Il Direttore generale Musei, sulla base delle indicazioni
fornite dal Ministro, determina l'eventuale percentuale dei  proventi
dei biglietti da assegnare  ai  sensi  dell'articolo  103,  comma  3,
lettera d) del  Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  per
l'assistenza  e  la  previdenza  di  pittori,  scultori,   musicisti,
scrittori ed autori drammatici, nel limite  massimo  dello  0,50  per
cento. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto 28 settembre 2005, n. 222, ha disposto  (con  l'art.  4,
comma 2) che sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2  e
3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.