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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 495

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
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Testo in vigore dal:  10-2-1998 al: 23-11-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 4, comma 2, e l'allegato D;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;
Visto l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 94/65/CE che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 1997;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente regolamento fissa le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile.
2. Il presente regolamento non si applica al sezionamento ed al magazzinaggio di carni fresche di volatili da cortile effettuati nei negozi per la vendita al minuto o in locali connessi a detti punti di vendita, dove il sezionamento ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore; detta esclusione non si applica ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi centralizzati delle catene di distribuzione per la vendita al minuto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi, ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 1, della suddetta legge così recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". L'art. 4, comma 1, così recita:
"Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1993". L'art. 4 della suddetta legge così recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86; le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge ".
Per maggior chiarezza si riporta il testo dell'allegato D sopra menzionato:
"Allegato D (articolo 4, comma 2) ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI REGOLAMENTI.
92/116/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile".
- La direttiva 92/116 è pubblicata in G.U.C.E. L 62 del 15 marzo 1993.
- La direttiva 71/118 è pubblicata in G.U.C.E. L 65 dell'8 marzo 1971.
- Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, reca: "Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431, e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile".
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, riguarda: "Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale".
- Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, reca: "Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento".
- Il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, reca: "Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed emissione sul mercato di carni fresche".
- Il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 51, reca: "Attuazione delle direttive n. 85/73/CEE e n. 88/409/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile".
- La direttiva 94/65 è pubblicata in G.U.C.E. L 368 del 31 dicembre 1994. L'art. 17, paragrafo 1, della suddetta direttiva così recita:
"Art. 17. - 1. È aggiunto all'art. 5 della direttiva 71/118/CE il seguente paragrafo 3:
''3. Gli Stati membri provvedono affinchè le carni separate meccanicamente possano essere oggetto di scambi solo se sottoposte in precedenza a un trattamento termico, conformemente alla direttiva 77/99/CEE, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'autorità competentè'".
- Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali". L'art. 2, comma 3, del suddetto D.Lgs. così recita:
"3. La Conferenza Statoregioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".