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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 495

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
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Testo in vigore dal: 10-2-1998
al: 23-11-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86; 
  Vista la  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  ed  in  particolare
l'articolo 4, comma 2, e l'allegato D; 
  Vista la direttiva 92/116/CEE del Consiglio del 17  dicembre  1992,
che modifica ed aggiorna la  direttiva  71/118/CEE  del  15  febbraio
1971; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,  n.
503, e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive
modifiche; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 agosto 1996; 
  Visto l'articolo 17, paragrafo  1,  della  direttiva  94/65/CE  che
stabilisce i requisiti  applicabili  all'immissione  sul  mercato  di
carni macinate e di preparazioni di carni; 
  Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni 
  parlamentari  della  Camera  dei  deputati  e  del   Senato   della
  Repubblica; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 1997; 
  Visto l'articolo 2, comma 3,  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 novembre 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita'; 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente regolamento fissa le  condizioni  sanitarie  per  la
produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di volatili da
cortile. 
  2. Il presente regolamento non si applica  al  sezionamento  ed  al
magazzinaggio di carni fresche di volatili da cortile effettuati  nei
negozi per la vendita al minuto o in locali connessi a detti punti di
vendita, dove il sezionamento ed  il  magazzinaggio  sono  effettuati
unicamente per la vendita diretta al  consumatore;  detta  esclusione
non  si  applica  ai  laboratori  di  sezionamento  ed  ai   depositi
frigoriferi  centralizzati  delle  catene  di  distribuzione  per  la
vendita al minuto. 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   della   legge,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'   il
          seguente:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi, ed emana i  decreti aventi valore  di
          legge e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  La  legge   23  agosto  1988,  n.    400,    riguarda:
          "Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della   Presidenza  del Consiglio dei    Ministri".  L'art.
          17, comma  1, della  suddetta legge cosi' recita:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge".
            -  La    legge  9 marzo   1989, n.   86, concerne: "Norme
          generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al   processo
          normativo  comunitario  e  sulle  procedure di   esecuzione
          degli obblighi comunitari".    L'art.  4,  comma  1,  cosi'
          recita:
            "Art.  4  (Attuazione in via   regolamentare). - 1. Nelle
          materie gia' disciplinate con   legge, ma    non  riservate
          alla  legge,   le direttive possono essere attuate mediante
          regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria".
            - La    legge  22  febbraio    1994,  n.  146,  concerne:
          "Disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia alle   Comunita'    europee,
          legge   comunitaria  1993".  L'art. 4  della suddetta legge
          cosi' recita:
            "Art. 4  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in  via
          regolamentare).    -  1.    Il  Governo e'   autorizzato ad
          attuare in via  regolamentare, a norma  degli  articoli  3,
          comma  1, lettera  c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
          le direttive comprese nell'elenco di  cui  all'allegato  C,
          applicando  anche    il  disposto   dell'art. 5,   comma 1,
          della medesima legge n. 86 del 1989.
            2.  Gli  schemi di  regolamento  per  l'attuazione  delle
          direttive  comprese nell'elenco di cui all'allegato  D sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari  ai  sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9
          marzo 1989,  n.  86,  come  sostituito  dall'art.  3  della
          presente legge ".
            Per   maggior      chiarezza  si     riporta  il    testo
          dell'allegato  D sopra menzionato:
                                                          "Allegato D
                                                (articolo 4, comma 2)
          ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE  PER
          LE  QUALI  SI    RICHIEDE   IL   PARERE DELLE   COMMISSIONI
          PARLAMENTARI    PERMANENTI  COMPETENTI  PER  MATERIA  SUGLI
          SCHEMI DEI RELATIVI REGOLAMENTI.
            92/116/CEE:   Direttiva del  Consiglio,  del 17  dicembre
          1992,  che modifica  e  aggiorna la  direttiva   71/118/CEE
          relativa  a   problemi sanitari  in  materia di  scambi  di
          carni  fresche di  volatili  da cortile".
            - La direttiva  92/116 e' pubblicata in G.U.C.E.  L    62
          del 15 marzo 1993.
            -  La  direttiva   71/118 e' pubblicata in G.U.C.E. L  65
          dell'8 marzo 1971.
            -   Il   D.P.R.   8   giugno   1982,  n.    503,    reca:
          "Attuazione   delle direttive (CEE)  numeri 71/118, 75/431,
          e 78/50 relative  a problemi sanitari in materia di  scambi
          di  carni  fresche  di  volatili  da  cortile nonche' della
          direttiva (CEE) n.   77/27 relativa  alla    bollatura  dei
          grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile".
            -  Il  D.Lgs.    30  dicembre  1992,  n. 537,   riguarda:
          "Attuazione  della  direttiva    92/5/CEE    relativa     a
          problemi     sanitari    in    materia    di  produzione  e
          commercializzazione di  prodotti a base   di carne    e  di
          alcuni prodotti di origine animale".
            -    Il  D.P.R.   30   dicembre   1992, n.   559,   reca:
          "Regolamento  per l'attuazione della  direttiva  91/495/CEE
          relativa  ai  problemi sanitari e di polizia in materia  di
          produzione e commercializzazione di carni di coniglio e  di
          selvaggina d'allevamento".
            -    Il    D.Lgs.  18    aprile   1994,   n.   286, reca:
          "Attuazione   delle  direttive  91/497/CEE    e  91/498/CEE
          concernenti  problemi  sanitari in materia di produzione ed
          emissione sul mercato di carni fresche".
            -   Il   D.Lgs. 15   gennaio    1992,    n.    51,  reca:
          "Attuazione  delle direttive n.  85/73/CEE e n.  88/409/CEE
          in   materia    di  finanziamento  delle  ispezioni  e  dei
          controlli  sanitari delle carni fresche e  delle  carni  di
          volatili da cortile".
            -    La direttiva   94/65  e'  pubblicata in  G.U.C.E.  L
          368 del  31 dicembre 1994. L'art. 17,  paragrafo  1,  della
          suddetta direttiva cosi' recita:
            "Art.  17.  -  1. E' aggiunto  all'art. 5 della direttiva
          71/118/CE il seguente paragrafo 3:
            ''3.  Gli  Stati  membri  provvedono affinche'  le  carni
          separate meccanicamente possano essere  oggetto  di  scambi
          solo  se  sottoposte  in  precedenza    a  un   trattamento
          termico,  conformemente alla  direttiva 77/99/CEE,    nello
          stabilimento    di    origine    o   in   qualsiasi   altro
          stabilimento designato dall'autorita' competente''".
            -   Il   D.Lgs.   28   agosto   1997,   n.   281,   reca:
          "Definizione    ed ampliamento   delle attribuzioni   della
          Conferenza  permanente per   i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni    e  le  province  autonome di Trento e Bolzano ed
          unificazione, per  le materie ed  i compiti   di  interesse
          comune  delle regioni, delle province  e dei comuni, con la
          Conferenza Statocitta' ed   autonomie locali".   L'art.  2,
          comma 3,  del suddetto D.Lgs. cosi' recita:
            "3.    La Conferenza  Statoregioni  e'  obbligatoriamente
          sentita  in ordine agli schemi di disegni di   legge  e  di
          decreto  legislativo  o  di regolamento del Governo   nelle
          materie di competenza    delle  regioni  o  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che si pronunzia entro
          venti giorni. Resta fermo quanto previsto  in  ordine  alle
          procedure  di approvazione delle norme di attuazione  degli
          statuti delle regioni a statuto speciale e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano".