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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 445

Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2014)
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Testo in vigore dal: 7-1-1998
al: 2-3-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602; 
  Visto l'articolo 3, comma 137, lettere e) ed  f),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, che autorizza il  Governo  all'emanazione  del
regolamento concernente la disciplina dei versamenti  delle  ritenute
alla fonte  effettuati  in  eccedenza  rispetto  alla  somma  dovuta,
consentendone lo scomputo a fronte dei  versamenti  successivi  e  la
semplificazione  degli  adempimenti  dei  sostituti  di  imposta  che
effettuano ritenute alla fonte  su  redditi  di  lavoro  autonomo  di
ammontare non significativo; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 1997; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
   Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta 
  1. Il sostituto di imposta che abbia effettuato  un  versamento  di
ritenute  alla  fonte  in  misura   superiore   rispetto   a   quanto
effettivamente trattenuto ha facolta' di scomputare  l'eccedenza  dai
versamenti successivi. Tale scomputo  e'  consentito  dai  versamenti
delle ritenute relative alle stesse categorie di reddito. 
  2. Qualora lo scomputo di cui al comma  1  non  venga  operato  nel
corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua
scelta,  di  computare  l'eccedenza  in  diminuzione  dai  versamenti
relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il  rimborso
nella  dichiarazione  prevista  dall'articolo  7  del   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   anche
ricorrendo  alle  procedure  indicate  nel  decreto  ministeriale  28
dicembre 1993, n. 567. 
  3. Il diritto di scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza
e' esercitato per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa. La scelta
non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto. 
  4. La parte dell'eccedenza riportata che non trova  capienza  nelle
ritenute da versare nel periodo  di  imposta  successivo  costituisce
eccedenza per il periodo stesso ed e' oggetto di ulteriore scelta tra
il riporto ed il rimborso. 
  5. Se l'eccedenza riportata non e' computata in  diminuzione  nella
dichiarazione relativa al periodo di  imposta  successivo,  o  se  la
dichiarazione  non  e'  presentata,  il  sostituto  di  imposta  puo'
chiederne il rimborso  a  norma  dell'articolo  38  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  6. Sull'eccedenza  computata  in  diminuzione  dei  versamenti  non
competono interessi.  Se  e'  richiesto  il  rimborso  competono  gli
interessi di cui all'articolo 44 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602 del  1973,  con  decorrenza  dal  secondo  semestre
successivo,  rispettivamente,  alla  data  di   presentazione   della
dichiarazione del sostituto di imposta o a  quella  di  presentazione
dell'istanza di rimborso prevista dall'articolo 38  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 
    

            Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            -  Si  riporta  il testo del comma 2, dell'art. 17, della
          legge   23  agosto  1988,  n.  400:  "2.  Con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
          emanati  i regolamenti per la disciplina delle materie, non
          coperte   da  riserva  assoluta  di  legge  prevista  dalla
          Costituzione,  per  le  quali  le  leggi  della Repubblica,
          autorizzando  l'esercizio  della potesta' regolamentare del
          Governo,  determinano  le  norme generali regolatrici della
          materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
          effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
            -   Il   D.P.R.   n.  600  del  29  settembre  1973  reca
          disposizioni  in  materia di Accertamento delle imposte sui
          redditi.
            -   Il   D.P.R.   n.  602  del  29  settembre  1973  reca
          disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi.
            -  Si  riporta il testo delle lettere e) ed f), dell'art.
          3, comma 137, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
            "137.  Con regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
          comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro
          mesi  dalla  data di entrata in vigore dalla presente legge
          si provveda:
              a)-d) (omissis);
            e)  alla  disciplina  dei  versamenti delle ritenute alla
          fonte  effettuati  in eccedenza rispetto alla somma dovuta,
          consentendone   lo   scomputo   a   fronte  dei  versamenti
          successivi;
            f)  alla  semplificazione degli adempimenti dei sostituti
          di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di
          lavoro autonomo di ammontare non significativo".

    
           Note all'art. 1:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    7  del  D.P.R. 29
          settembre 1973, n.  600:
            "Art.  7  (Dichiarazione dei  sostituti  d'imposta).  - I
          soggetti indicati nel Titolo III del presente decreto,  che
          corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte
          secondo   le   disposizioni  dello  stesso  Titolo,  devono
          presentare annualmente apposita  dichiarazione,  unica  per
          tutti i percipienti.
            Per   i    pagamenti  fatti  ai    prestatori  di  lavoro
          dipendente,   di cui all'art.   23  e    al  terzo    comma
          dell'art.   24,      deve  essere     indicato  l'ammontare
          complessivo  dei  contributi obbligatori   a   carico   del
          datore   di   lavoro  relativi  agli    emolumenti  erogati
          nell'anno  e  devono   essere   specificati   per   ciascun
          percipiente:
            1)     le   generalita',    il   comune    di  iscrizione
          anagrafica  e l'indirizzo;
            2) l'ammontare,  al lordo e  al netto   dei contributi  a
          carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta
          d'acconto;
            3)    gli    emolumenti  arretrati   relativi   ad   anni
          precedenti   e   le indennita'  corrisposte  in  dipendenza
          della   cessazione   del  rapporto  di  lavoro  e  relative
          anticipazioni;
            4)    l'ammontare  delle    ritenute     eseguite     con
          l'indicazione  delle detrazioni effettuate;
            5)  l'ammontare    di tutte le altre   somme pagate sulle
          quali  non e' stata eseguita la ritenuta.
            Terzo comma (Abrogato).
            Per i pagamenti di   cui al primo e  al  secondo    comma
          dell'art.  24  e agli articoli 25, 25-bis e 28  nonche' per
          quelli soggetti a ritenuta d'acconto  ai  sensi dell'ultimo
          comma    dell'art.    26  devono    essere  indicati     le
          generalita',    il   comune   d'iscrizione    anagrafica  e
          l'indirizzo dei   percipienti,  l'ammontare    delle  somme
          corrisposte a ciascuno di  essi, al lordo e  al netto della
          ritenuta,    l'importo  di questa    e   la    causale  del
          pagamento.   Devono    essere   indicate  distintamente  le
          somme  corrisposte  a  un  medesimo  soggetto  per  causali
          diverse e   le relative ritenute    nonche'  le  somme  non
          assoggettate a ritenuta.
            Per  gli  interessi e  gli altri  frutti di cui  ai primi
          tre commi  dell'art.  26  e  per  quelli    assoggettati  a
          ritenuta  a  titolo  d'imposta  ai  sensi dell'ultimo comma
          dello stesso articolo, nonche' per i premi e    le  vincite
          di  cui    all'art.   30 devono   essere dichiarati,  senza
          indicazioni  nominative,  l'ammontare     complessivo   dei
          redditi   maturati   e   quello  delle  relative  ritenute,
          distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata.
            Per  gli   utili di  cui all'art. 27  le societa'  devono
          dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli
          utili di cui e' stata deliberata la distribuzione  anche  a
          titolo  di    acconto  e l'ammontare degli   utili   pagati
          ancor    che'    non    assoggettati     alla     ritenuta.
          Nell'ipotesi  prevista  dal  secondo    comma  dello stesso
          articolo devono essere specificati gli elementi in base  ai
          quali e' stato determinato l'utile soggetto a ritenuta e la
          quota imputabile a ciascuna azione o quota.
            La   dichiarazione   delle  societa'  a   responsabilita'
          limitata, comprese le societa' cooperative e le societa' di
          mutua  assicurazione  le     cui     quote   non      siano
          rappresentate    da  azioni,    deve    contenere  l'elenco
          nominativo dei soci  con  l'indicazione,  per  ciascuno  di
          essi, del  comune di  residenza  anagrafica, dell'indirizzo
          e degli  utili spettanti.
            Le    attestazioni  comprovanti    il  versamento   delle
          ritenute  devono essere conservate per la  durata  prevista
          dall'art.  43  e  devono  essere  esibite  o  trasmesse, su
          richiesta, all'ufficio competente.
            La dichiarazione   non deve   essere presentata  per    i
          compensi    e  le  altre somme soggetti a ritenuta ai sensi
          dell'art. 29".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  38  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n.  602:
            "Art.  38   (Rettifica delle dichiarazioni delle  persone
          fisiche).  -  L'ufficio  delle    imposte  procede     alla
          rettifica    delle dichiarazioni presentate  dalle  persone
          fisiche   quando   il    reddito    complessivo  dichiarato
          risulta   inferiore a quello  effettivo o non  sussistono o
          non spettano,  in tutto  o in   parte, le  deduzioni    dal
          reddito     o  le  detrazioni  di  imposta  indicate  nella
          dichiarazione.
            La  rettifica  deve   essere   fatta con   unico    atto,
          agli    effetti  dell'imposta  sul  reddito delle   persone
          fisiche e  dell'imposta  locale  sui    redditi,  ma    con
          riferimento    analitico ai  redditi delle  varie categorie
          di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
            L'incompletezza,  la falsita'  e  l'inesattezza  dei dati
          indicati  nella    dichiarazione,  salvo   quanto stabilito
          nell'art. 39,  possono essere desunte  dalla  dichiarazione
          stessa  e  dai    relativi  allegati,  dal confronto con le
          dichiarazioni  relative ad anni precedenti  e  dai  dati  e
          dalle  notizie di   cui all'articolo precedente anche sulla
          base di   presunzioni   semplici,   purche'   queste  siano
          gravi,  precise  e concordanti.
            L'ufficio,   indipendentemente dalle  disposizioni recate
          dai commi precedenti e  dall'art.  39,  puo',  in  base  ad
          elementi   e  circostanze  di  fatto  certi,  determinar  e
          sinteticamente   il   reddito   complessivo    netto    del
          contribuente  in  relazione  al contenuto induttivo di tali
          elementi e   circostanze quando   il   reddito  complessivo
          netto  accertabile    si discosta per almeno   un quarto da
          quello dichiarato. A  tal fine, con decreto   del  Ministro
          delle    finanze, da  pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale,
          sono stabilite  le modalita' in base  alle quali  l'ufficio
          puo'  determinare   induttivamente il reddito  o il maggior
          reddito in relazione    ad    elementi     indicativi    di
          capacita'      contributiva  individuati  con  lo    stesso
          decreto, quando il  reddito dichiarato non risulta  congruo
          rispetto  ai  predetti   elementi per due o piu' periodi di
          imposta.
            Qualora l'ufficio  determini sinteticamente il    reddito
          complessivo  netto  in relazione alla spesa  per incrementi
          patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo   prova
          contraria,  con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti,
          nell'anno  in  cui    e'  stata  effettuata  e  nei  cinque
          precedenti.
            Il   contribuente   ha   facolta'   di dimostrare,  anche
          prima    della  notificazione  dell'accertamento,  che   il
          maggior  reddito determinato o determinabile sinteticamente
          e' costituito  in tutto  o in   parte da redditi  esenti  o
          da  redditi  soggetti  a  ritenuta  alla    fonte  a titolo
          d'imposta. L'entita'   di tali redditi   e  la  durata  del
          loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
            Dal   reddito    complessivo  determinato  sinteticamente
          non  sono deducibili  gli oneri  di cui  all'art. 10    del
          decreto    indicato  nel  secondo   comma.   Agli   effetti
          dell'imposta locale   sui   redditi    il  maggior  reddito
          accertato  sinteticamente    e'  considerato    reddito  di
          capitale   salva   la   facolta'   del   contribuente    di
          provarne l'appartenenza ad altr e categorie di redditi".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  44  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n.  602:
            "Art. 44 (Interessi per  ritardato  rimborso  di  imposte
          pagate).   -   Il  contribuente    che  abbia    effettuato
          versamenti diretti  o sia  stato iscritto  a ruolo  per  un
          ammontare    di imposta  superiore a  quello effettivamente
          dovuto  per lo   stesso   periodo   ha diritto,   per    la
          maggior  somma  effettivamente pagata,  all'interesse del 3
          per cento per ognuno   dei semestri    interi,  escluso  il
          primo,  compresi    tra  la  data  del   versamento o della
          scadenza dell'ultima rata  del    ruolo  in  cui  e'  stata
          iscritta  la  maggiore  imposta e   la data dell'ordinativo
          emesso  dall'intendente  di  finanza   o   dell'elenco   di
          rimborso.
            L'interesse  di    cui  al   primo comma e'   dovuto, con
          decorrenza  dal   secondo   semestre      successivo   alla
          presentazione    della  dichiarazione,  anche nelle ipotesi
          previste nell'art. 38, quinto    comma  e  nell'art.    41,
          secondo comma.
            L'interesse e' calcolato dall'ulficio  delle imposte, che
          lo    indica    nello   stesso   elenco   di   sgravio,   o
          dall'intendente  di  finanza  ed  e'  a  carico   dell'ente
          destinatario del gettito dell'imposta".
            -  Per    il testo dell'art.   38 del D.P.R.  n. 602/1973
          vedi  in nota all'art. 1.
            -  Per    il testo dell'art.   44 del D.P.R.  n. 602/1973
          vedi  in nota all'art. 1.