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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 445

Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2014)
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Testo in vigore dal:  7-1-1998 al: 2-3-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, comma 137, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento concernente la disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi e la semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta
1. Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto a quanto effettivamente trattenuto ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi. Tale scomputo è consentito dai versamenti delle ritenute relative alle stesse categorie di reddito.
2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.
3. Il diritto di scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza è esercitato per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.
4. La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta successivo costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.
5. Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o se la dichiarazione non è presentata, il sostituto di imposta può chiederne il rimborso a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Sull'eccedenza computata in diminuzione dei versamenti non competono interessi. Se è richiesto il rimborso competono gli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di presentazione dell'istanza di rimborso prevista dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Il D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 reca disposizioni in materia di Accertamento delle imposte sui redditi.
- Il D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 reca disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi.
- Si riporta il testo delle lettere e) ed f), dell'art. 3, comma 137, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"137. Con regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge si provveda:
a)-d) (omissis);
e) alla disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi;
f) alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo".


Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:
"Art. 7 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). - I soggetti indicati nel Titolo III del presente decreto, che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti.
Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro dipendente, di cui all'art. 23 e al terzo comma dell'art. 24, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro relativi agli emolumenti erogati nell'anno e devono essere specificati per ciascun percipiente:
1) le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo;
2) l'ammontare, al lordo e al netto dei contributi a carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto;
3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le indennità corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e relative anticipazioni;
4) l'ammontare delle ritenute eseguite con l'indicazione delle detrazioni effettuate;
5) l'ammontare di tutte le altre somme pagate sulle quali non è stata eseguita la ritenuta.
Terzo comma (Abrogato).
Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 24 e agli articoli 25, 25-bis e 28 nonché per quelli soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 devono essere indicati le generalità, il comune d'iscrizione anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le relative ritenute nonché le somme non assoggettate a ritenuta.
Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonché per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata.
Per gli utili di cui all'art. 27 le società devono dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto e l'ammontare degli utili pagati ancor chè non assoggettati alla ritenuta.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo devono essere specificati gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascuna azione o quota.
La dichiarazione delle società a responsabilità limitata, comprese le società cooperative e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti.
Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'art. 43 e devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente.
La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 29".
- Si riporta il testo dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602:
"Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa e dai relativi allegati, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinar e sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altr e categorie di redditi".
- Si riporta il testo dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602:
"Art. 44 (Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate). - Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 3 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.
L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.
L'interesse è calcolato dall'ulficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta".
- Per il testo dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 vedi in nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973 vedi in nota all'art. 1.