stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 settembre 1997, n. 391

Regolamento recante norme per l'abrogazione degli articoli 1, comma 2, 9, comma 3, e 14, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, concernente la disciplina dell'attività delle autoscuole.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1999)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  27-11-1997 al: 3-12-1999
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'allegato II della direttiva 91/439/CEE, recepita con decreto ministeriale 8 agosto 1994, concernente l'accertamento delle conoscenze, capacità e comportamenti legati alla guida di un veicolo;
Visto l'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", laddove è previsto che gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida devono essere effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea;
Visto l'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", laddove sono previsti limiti di età per gli istruttori di guida;
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", concernente la normativa che disciplina l'attività delle autoscuole;
Visto l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che vieta intese restrittive della libertà di concorrenza;
Considerata la necessità di aderire alla delibera n. 3721 del 21 marzo 1996, emanata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 2823 in data 2 giugno 1997);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 1, il comma 3 dell'articolo 9 e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, concernente il regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1995, n. 177) sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 settembre 1997

Il comma 2 dell'articolo 1, il comma 3 dell'articolo 9 e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti e

della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, concernente il regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1995, n. 177) sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 settembre 1997 Il Ministro: Burlando

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1997

Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 44

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è sato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 2 dell'art. 121 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede: "2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per un'uniforme formulazione del giudizio".
- Il comma 2 dell'art. 122 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede: "2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessant'anni".
- L'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prevede:
"Art. 2. - 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similiari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso economico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il comma 2 dell'art. 1, soppresso, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317, prevedeva: "2. Le province accertano la congruità delle tariffe minime praticate per le prestazioni delle autoscuole ai fini della vigilanza sulla loro applicazione. Il tariffario, secondo il modello allegato è vidimato dalle province ed esposto nei locali delle autoscuole".
- Il comma 3 dell'art. 9, soppresso, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317, prevedeva: "3. Agli istruttori abilitati ed autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della strada".
- Il comma 2 dell'art. 14, soppresso, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317, prevedeva: "2. Per i veicoli che rimangono in completa proprietà di una autoscuola o vengano conferiti ad un consorzio, si deroga dalle caratteristiche tecniche di cui all'art. 6 del presente decreto, purché rispondenti alle norme previgenti".