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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 settembre 1997, n. 391

Regolamento recante norme per l'abrogazione degli articoli 1, comma 2, 9, comma 3, e 14, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, concernente la disciplina dell'attività delle autoscuole.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1999)
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Testo in vigore dal: 27-11-1997
al: 3-12-1999
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'allegato  II  della  direttiva  91/439/CEE,  recepita  con
decreto  ministeriale 8 agosto 1994, concernente l'accertamento delle
conoscenze,  capacita'  e  comportamenti  legati  alla  guida  di  un
veicolo;
  Visto  l'articolo  121,  comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285:  "Nuovo codice della strada", laddove e' previsto che
gli  esami  di  idoneita' per il conseguimento della patente di guida
devono  essere  effettuati  secondo  direttive, modalita' e programmi
stabiliti  con  decreto  del  Ministro dei trasporti sulla base delle
direttive della Comunita' europea;
  Visto  l'articolo  122,  comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285:  "Nuovo  codice  della strada", laddove sono previsti
limiti di eta' per gli istruttori di guida;
  Visto  l'articolo  123  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285:  "Nuovo  codice  della  strada",  concernente  la  normativa che
disciplina l'attivita' delle autoscuole;
  Visto  l'articolo  2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che vieta
intese restrittive della liberta' di concorrenza;
  Considerata  la  necessita' di aderire alla delibera n. 3721 del 21
marzo  1996,  emanata  dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 2823 in data 2 giugno 1997);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  2  dell'articolo  1, il comma 3 dell'articolo 9 e il
comma  2  dell'articolo  14  del decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione 17 maggio 1995, n. 317, concernente il regolamento
recante  la  disciplina  dell'attivita'  delle autoscuole (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1995, n. 177) sono abrogati.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 17 settembre 1997
                                                Il Ministro: Burlando
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1997
  Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 44
          Avvertenza:
            Il   testo  delle note  qui  pubblicato  e'  sato redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il comma  2 dell'art.   121 del   d.lgs.  30    aprile
          1992,  n. 285, prevede: "2.  Gli esami  di cui  al comma  1
          sono   effettuati secondo direttive, modalita'  e programmi
          stabiliti con  decreto del Ministro dei  trasporti    sulla
          base  delle    direttive della Comunita'  europea e con  il
          ricorso  a  sussidi  audiovisivi,   questionari  d'esame  e
          quant'altro necessario  per  un'uniforme  formulazione  del
          giudizio".
            -    Il  comma   2 dell'art.   122 del  d.lgs. 30  aprile
          1992,   n. 285, prevede:  "2.    L'autorizzazione  consente
          all'aspirante    di  esercitarsi su veicoli delle categorie
          per le quali e' stata richiesta la patente  o  l'estensione
          di  validita'  della    medesima,  purche' al suo fianco si
          trovi,  in funzione  d'istruttore, persona   di eta'    non
          superiore    a sessantacinque  anni,    munita  di  patente
          valida   per  la  stessa categoria,  conseguita da   almeno
          dieci    anni, ovvero   valida per  la categoria superiore;
          l'istruttore deve, a  tutti  gli  effetti,  vigilare  sulla
          marcia     del     veicolo   intervenendo   tempestivamente
          ed efficacemente in caso  di necessita'. Se il veicolo  non
          e'  munito  di doppi   comandi   a pedale   almeno  per  il
          freno   di  servizio    e    per  l'innesto  a    frizione,
          l'istruttore   non      puo'   avere  eta'     superiore  a
          sessant'anni".
             - L'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prevede:
            "Art. 2. -  1. Sono considerati intese gli accordi    e/o
          le    pratiche    concordati   tra   imprese   nonche'   le
          deliberazioni, anche se adottate ai sensi  di  disposizioni
          statutarie  o  regolamentari,  di   consorzi,  associazioni
          di imprese ed altri organismi similiari.
            2.  Sono  vietate  le  intese tra imprese che abbiano per
          oggetto o per effetto di impedire, restringere o    falsare
          in   maniera   consistente  il  gioco  della    concorrenza
          all'interno del   mercato nazionale o   in  una  sua  parte
          rilevante, anche attraverso attivita' consistenti nel:
            a)  fissare  direttamente    o  indirettamente  i  prezzi
          d'acquisto   o   di   vendita   ovvero   altre   condizioni
          contrattuali;
            b)  impedire o limitare la produzione,  gli sbocchi o gli
          accessi al mercato,   gli   investimenti,    lo    sviluppo
          tecnico  o  il  progresso economico;
            c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
            d)   applicare,   nei   rapporti  commerciali  con  altri
          contraenti,  condizioni   oggettivamente   diverse      per
          prestazioni  equivalenti,  cosi'  da  determinare  per essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
            e)      subordinare  la    conclusione    di    contratti
          all'accettazione   da parte degli   altri  contraenti    di
          prestazioni  supplementari   che, per loro natura o secondo
          gli  usi  commerciali,  non  abbiano  alcun  rapporto   con
          l'oggetto dei contratti stessi.
             3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto".
            -    Il comma   3 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Note all'art. 1:
            -  Il    comma  2  dell'art.  1,   soppresso, del D.M. 17
          maggio 1995, n.  317, prevedeva: "2. Le province  accertano
          la  congruita'  delle  tariffe  minime  praticate    per le
          prestazioni   delle autoscuole ai    fini  della  vigilanza
          sulla loro applicazione.  Il tariffario, secondo il modello
          allegato    e' vidimato   dalle   province ed  esposto  nei
          locali  delle autoscuole".
            - Il   comma 3 dell'art.  9,    soppresso,  del  D.M.  17
          maggio  1995,  n.   317, prevedeva:   "3. Agli   istruttori
          abilitati ed  autorizzati dalla Direzione   generale  della
          motorizzazione  civile  e dei  trasporti in concessione non
          si applicano i limiti   di  eta'  previsti  dal    comma  2
          dell'art. 122 del codice della strada".
            -  Il  comma    2  dell'art. 14, soppresso, del D.M.   17
          maggio 1995, n.  317,  prevedeva:  "2.  Per   i     veicoli
          che  rimangono  in  completa proprieta' di una autoscuola o
          vengano   conferiti   ad  un  consorzio,  si  deroga  dalle
          caratteristiche tecniche di   cui all'art. 6  del  presente
          decreto, purche' rispondenti alle norme previgenti".