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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1997, n. 332

Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/10/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-10-1997 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Viso l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente incentivi per il reclutamento di volontari nelle Forze armate e la loro successiva immissione nei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento miltare e civile, nel Corpo dei vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa italiana;
Ritenuta la necessità di definire, in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le modalità di selezione, di reclutamento, di arruolamento e di successiva immissione nei ruoli del personale volontario, nonché le norme transitorie inerenti il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei termini posti dalla legge stessa;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 9 febbraio 1995 e della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Denominazioni
1. Le seguenti terminologie usate nel presente regolamento devono intendersi nel modo di seguito elencato:
a) Forze armate: Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare;
b) Forze di polizia ad ordinamento militare: Arma dei carabinieri (prima Arma dell'Esercito e Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza), Corpo della guardia di finanza;
c) Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato;
d) Amministrazioni: Corpo militare della Croce rossa italiana, Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) volontari in ferma breve: il personale arruolato nelle Forze armate a norma dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1987.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, è il seguente: "65. Il Governo emana: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa.
Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 3, comma 65, della legge n. 357/1993 si veda nelle note alle premesse.