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MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 29 luglio 1997, n. 331

Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-10-1997
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 16-10-1997
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il comma 187 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  che  prevede  l'emanazione  delle norme  regolamentari  per  la
definizione  dei   criteri  e   delle  modalita'   applicative  delle
disposizioni concernenti il trattamento  di pensione di anzianita' e,
in deroga al regime di non cumulabilita', il passaggio al rapporto di
lavoro   a  tempo   parziale  nei   confronti  del   personale  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo i criteri indicati, per i
dipendenti da imprese, dal comma 185 dello stesso articolo 1;
  Visti i  commi 56 e seguenti  del citato articolo 1  della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
  Vista  la legge  8  agosto 1995,  n. 335,  recante  la riforma  del
sistema pensionistico obbligatorio e  complementare ed in particolare
la tabella B allegata alla citata legge;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Vista la comunicazione  del Ministero del tesoro  eseguita con atto
n. 129880 dell'11 aprile 1997;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge  23 agosto 1988,
n. 400 (nota 4935 del 13 giugno 1997);
                   Adotta il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1,  comma 2,  del  decreto legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29,  in
possesso dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, indicati
nella  tabella B  allegata alla  legge 8  agosto 1995,  n. 335,  puo'
essere riconosciuto, in deroga al  regime di non cumulabilita' di cui
all'articolo 1, comma  189, della legge 23 dicembre 1996,  n. 662, il
trattamento  di  pensione di  anzianita'  e  quello conseguente  alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
  2.  Il beneficio  di  cui  al comma  1  puo'  essere richiesto  dal
personale  appartenente alle  varie qualifiche  funzionali e  profili
professionali, che abbia maturato i requisiti sopra indicati.
  3.  Al  personale che  beneficia  delle  disposizioni del  presente
decreto si applica  il regime delle incompatibilita'  previsto per il
personale a tempo pieno.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Si  trascrive il  testo dell'art.  1, comma  187, della
          legge   23   dicembre     1996,  n.     662     (Misure  di
          razionalizzazione della  finanza pubblica): "Con    decreto
          del    Ministro per  la funzione  pubblica, di concerto con
          il Ministro del tesoro, sono emanate  le  necessarie  norme
          regolamentari   per  la  definizione  dei criteri  e  delle
          modalita' applicative  di  quanto  disposto  al comma   185
          nei     confronti    del  personale  delle  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del    decreto
          legislativo    3   febbraio   1993, n.  29.  In  ogni  caso
          nell'ambito delle predette   amministrazioni  si  prescinde
          dall'obbligo  di  nuove assunzioni di cui al medesimo comma
          185".
            - Il   comma 185 dell'art. 1   della  legge  23  dicembre
          1996,  n.  662,  prevede: "Con   effetto dalla data del  30
          settembre 1996, al  fine di incentivare   l'assunzione   di
          nuovo      personale,    ai    lavoratori   in possesso dei
          requisiti di eta'   e di contribuzione per    l'accesso  al
          pensionamento  di anzianita' di cui alla tabella B allegata
          alla legge 8  agosto    1995,  n.  335,    dipendenti    da
          imprese,      puo'    essere riconosciuto il trattamento di
          pensione di anzianita' e, in  deroga  al  regime  di    non
          cumulabilita'    di  cui   al comma   189, il  passaggio al
          rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale    in  misura  non
          inferiore  a  18  ore  settimanali.  La  facolta' di cui al
          presente   comma   e'   concessa,   previa   autorizzazione
          dell'ufficio    provinciale  del   lavoro e   della massima
          occupazione,  ferme     restando   le      decorrenze   dei
          trattamenti  previsti dall'ordinamento vigente a condizione
          che   il datore di lavoro  assuma  nuovo  personale  e  una
          durata  e   per un tempo lavorativo non inferiore a  quello
          ridotto ai  lavoratori  che  si avvalgono  della   predetta
          facolta'.    A questi  ultimi l'importo  della pensione  e'
          ridotto    in  misura  inversamente  proporzionale     alla
          riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque
          non  inferiore  al 50 per cento. La somma della pensione  e
          della retribuzione    non  puo'  in  ogni    caso  superare
          l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che,
          a  parita' di altre condizioni, presta la sua opera a tempo
          pieno".
            - L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  3  febbraio
          1993,  n.  29  (Razionalizzazione       dell'organizzazione
          delle     amministrazioni pubbliche   e   revisione   della
          disciplina   in   materia   di   pubblico impiego, a  norma
          dell'art. 2 della    legge  23  ottobre  1992,    n.  421),
          prevede:   "Per  amministrazioni  pubbliche   si  intendono
          tutte  le amministrazioni dello  Stato, ivi compresi    gli
          istituti  e    scuole  di  ogni   ordine   e grado   e   le
          istituzioni   educative, le   aziende   ed  amministrazioni
          dello    Stato  ad  ordinamento  autonomo,   le regioni, le
          province,   i   comuni,   le   comunita'  montane,  e  loro
          consorzi  ed associazioni,  le istituzioni   universitarie,
          gli  istituti    autonomi case   popolari,   le camere   di
          commercio,  industria, artigianato  e agricoltura  e   loro
          associazioni,     tutti  gli  enti  pubblici  non economici
          nazionali,  regionali  e locali,  le  amministrazioni,   le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
            - Si  trascrive il testo  dell'art. 1, commi 56,  57, 58,
          59    e  60, della legge 23  dicembre 1996, n. 662: "55. Ai
          fini di una  razionale  utilizzazione  del    personale,  i
          dipendenti  civili    provenienti  dalle dismesse basi Nato
          gia'  assegnati  ad  amministrazioni   statali   ai   sensi
          dell'art.    2,  comma   14, del   decreto-legge   29 marzo
          1991, n.  108, convertito, con  modificazioni, dalla  legge
          1  giugno 1991,   n. 169, sono   trasferiti,  sulla    base
          delle    disponibilita' negli   organici e delle  effettive
          esigenze   di   funzionalita', e    previa    domanda    da
          presentarsi  entro  sessanta giorni  dalla data  di entrata
          in vigore della  presente  legge,  alle sedi    periferiche
          dell'amministrazione statale  o  ad  altre  amministrazioni
          pubbliche    nell'ambito    della provincia in cui  la base
          militare  era  collocata.    Entro  i  successivi  sessanta
          giorni si  provvede al  trasferimento mediante  decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri.
            56.    Le disposizioni   di  cui  all'art. 58,  comma  1,
          del   decreto legislativo 3   febbraio 1993,   n.  29,    e
          successive    modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  le
          disposizioni  di  legge  e    di  regolamento  che  vietano
          l'iscrizione   in   albi   professionali non  si  applicano
          ai dipendenti delle  pubbliche amministrazioni con rapporto
          di lavoro a tempo parziale,    con  prestazione  lavorativa
          non superiore al  50 per cento di quella a tempo pieno.
            57.  Il rapporto  di lavoro a tempo parziale  puo' essere
          costituito relativamente a tutti  i  profili  professionali
          appartenenti   alle   varie   qualifiche   o   livelli  dei
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad   esclusione
          del  personale   militare,   di   quello delle   Forze   di
          polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
            58. La trasformazione del rapporto  di  lavoro  da  tempo
          pieno   a  tempo  parziale  avviene  automaticamente  entro
          sessanta giorni dalla  domanda,  nella  quale  e'  indicata
          l'eventuale  attivita' di lavoro subordinato o autonomo che
          il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il
          predetto termine, nega la  trasformazione del rapporto  nel
          caso  in  cui  l'attivita' lavorativa di  lavoro autonomo o
          subordinato comporti un  conflitto di   interessi con    la
          specifica    attivita' di   servizio svolta  dal dipendente
          ovvero,  nel caso  in  cui la  trasformazione comporti,  in
          relazione  alle  mansioni  e   alla posizione organizzativa
          ricoperta  dal   dipendente,    grave   pregiudizio    alla
          funzionalita'  dell'amministrazione    stessa,    puo'  con
          provvedimento    motivato differire la  trasformazione  del
          rapporto    di lavoro a tempo parziale, per un periodo  non
          superiore a sei mesi. La   trasformazione non  puo'  essere
          comunque  concessa    qualora  l'attivita'    lavorativa di
          lavoro   subordinato       debba    intercorrere        con
          un'amministrazione    pubblica.  Il dipendente e'   tenuto,
          inoltre,   a   comunicare,      entro   quindici    giorni,
          all'amministrazione     nella    quale  presta    servizio,
          l'eventuale  successivo  inizio      o   la      variazione
          dell'attivita'    lavorativa.  Fatte salve le esclusioni di
          cui al comma 57, per il  restante  personale  che  esercita
          competenze  istituzionali  in    materia  di  giustizia, di
          difesa e di   sicurezza  dello  Stato,  di    ordine  e  di
          sicurezza    pubblica,  con esclusione   del personale   di
          polizia  municipale    e  provinciale,    le  modalita'  di
          costituzione  dei rapporti  di lavoro a tempo parziale ed i
          contingenti massimi del personale che puo'  accedervi  sono
          stabiliti con decreto del Ministro competente,  di concerto
          con  il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
          del tesoro.
            59. I risparmi di spesa  derivanti  dalla  trasformazione
          dei  rapporti  di   lavoro dei  dipendenti delle  pubbliche
          amministrazioni     da  tempo  pieno   a   tempo   parziale
          costituiscono  per    il 30 per cento economie di bilancio.
          Una quota  pari al 50 per cento dei  predetti risparmi puo'
          essere utilizzata    per  incentivare    la  mobilita'  del
          personale    delle   pubbliche   amministrazioni,   ovvero,
          esperite inutilmente le procedure per  la  mobilita',   per
          nuove   assunzioni,   anche   in  deroga  alle disposizioni
          dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento e'
          destinata, secondo  le  modalita' ed  i  criteri  stabiliti
          dalla  contrattazione    decentrata,   al     miglioramento
          della  produttivita' individuale e collettiva.  I  risparmi
          eventualmente  non  utilizzati  per  le  predette finalita'
          costituiscono ulteriori economie di bilancio.
            60. Al  di fuori  dei casi   previsti al comma    56,  al
          personale e' fatto  divieto  di  svolgere  qualsiasi  altra
          attivita'   di  lavoro subordinato o autonomo tranne che la
          legge   o    altra    fonte    normativa    ne    prevedano
          l'autorizzazione    rilasciata    dall'amministrazione   di
          appartenenza e  l'autorizzazione sia stata  concessa.    La
          richiesta  di  autorizzazione  inoltrata dal dipendente  si
          intende  accolta   ove   entro   trenta      giorni   dalla
          presentazione      non  venga     adottato  un     motivato
          provvedimento di diniego".
            - Si trascrive il testo  dell'art.    1,  comma  26,  con
          annessa  tabella  B   della    legge  8  agosto   1995,  n.
          335  (Riforma   del  sistema pensionistico  obbligatorio  e
          complementare).
            "Per  i    lavoratori  dipendenti  iscritti  alle   forme
          previdenziali di cui  al  comma  25,   fermo  restando   il
          requisito   dell'anzianita' contributiva  pari o  superiore
          a  trentacinque anni,  nella fase  di prima   applicazione,
          il  diritto  alla  pensione  di  anzianita'  si consegue in
          riferimento  agli    anni indicati nell'allegata  tabella B
          con il requisito  anagrafico di cui alla medesima   tabella
          B,  colonna  1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica,
          al  conseguimento  della maggiore   anzianita' contributiva
          di  cui alla  medesima tabella  B, colonna 2".
=====================================================================
                      |      colonna      |       colonna
                      |         1         |          2
       A N N O        |___________________|__________________________
                      |  Eta' anagrafica  |  Anzianita' contributiva
______________________|___________________|__________________________
1996 ................ |         52        |          36
1997 ................ |         52        |          36
1998 ................ |         53        |          36
1999 ................ |         53        |          37
2000 ................ |         54        |          37
2001 ................ |         54        |          37
2002 ................ |         55        |          37
2003 ................ |         55        |          37
2004 ................ |         56        |          38
2005 ................ |         56        |          38
2006 ................ |         57        |          39
2007 ................ |         57        |          39
2008 in poi ......... |         57        |          40
            -  L'art.  17  della  legge  23 agosto   1988,   n.   400
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della   Presidenza  del Consiglio dei Ministri) prevede, ai
          commi 3 e 4:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di "regolamento",  sono    adottati
          previo    parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al
          visto ed   alla registrazione della   Corte dei    conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
           Note all'art. 1:
            -  Per  il  testo  del comma 2   dell'art. 1 del D.Lgs. 3
          febbraio 1993, n. 29, si veda in nota alle premesse.
            -  L'art. 1,   comma   189, della   legge  23    dicembre
          1996,  n.    662,  prevede:  "Con  effetto  sui trattamenti
          liquidati dalla data di cui al comma  185, le  pensioni  di
          anzianita'     a  carico      dell'assicurazione   generale
          obbligatoria  dei  lavoratori  dipendenti  e delle forme di
          essa sostitutive,  nonche' i   trattamenti anticipati    di
          anzianita'    delle  forme esclusive   della medesima,  non
          sono  cumulabili, limitatamente alla  quota liquidata   con
          il  sistema    retributivo,    con  redditi    da lavoro di
          qualsiasi natura  e il  loro conseguimento  e'  subordinato
          alla   risoluzione   del   rapporto   di    lavoro.  A  tal
          fine  trovano applicazione le disposizioni di cui ai  commi
          3, 4, e  7,  dell'art.  10  del  decreto  legislativo    30
          dicembre  1992,  n.  503.   Ai lavoratori che alla data  30
          settembre  1996 sono titolari   di pensione,    ovvero  che
          hanno  raggiunto  il    requisito contributivo di 36 anni o
          quello di 35 anni,   quest'ultimo   unitamente   a   quello
          anagrafico    di   52   anni, continuano  ad  applicarsi le
          disposizioni   di   cui alla   previgente  normativa.    Il
          regime    previgente   continua ad   applicarsi anche   nei
          confronti di  coloro che si   pensionano con 40  anni    di
          contribuzione ovvero    con    l'anzianita'    contributiva
          massima        prevista dall'ordinamento   di appartenenza,
          nonche' per   le  eccezioni    di  cui  all'art.  10    del
          decreto-legge  28    febbraio 1986, n.  49, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18 aprile 1982, n. 120".