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DECRETO-LEGGE 25 settembre 1997, n. 324

Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1997, n. 403 (in G.U. 26/11/1997, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal: 1-3-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1
                    Incentivi per la rottamazione

  1.  Il  contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29
del   decreto-legge   31  dicembre  1996,  n.  669,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' riconosciuto,
fino  a lire unmilionecinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1
ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le
disposizioni  previste  dal  predetto articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5,
viene  corrisposto  ai  soggetti indicati al comma 2, lettera b), del
medesimo  articolo  purche'  risultino  intestatari  del  veicolo  da
rottamare  da  data  anteriore  al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di
veicoli  effettuati  tra  il  1  febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il
predetto   contributo   e'  commisurato  al  consumo  di  carburante,
certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono:
    a) fino a lire un milione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;
    b)   fino   a  lire  unmilioneduecentocinquantamila  per  consumi
inferiori a 7 litri.
  2.  A  decorrere dal 1 ottobre 1997, il contributo per gli acquisti
di  cui  all'articolo  29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 e'
riconosciuto,  per  gli  autoveicoli  con  trazione  elettrica,  fino
all'importo  massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire
30 miliardi a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui al comma
3,  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato
determina, con proprio decreto, priorita', criteri, modalita', durata
ed  entita'  delle  agevolazioni  a partire dal 1 agosto 1998 per gli
autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL).
Tale   decreto   dovra'   determinare   altresi'   agevolazioni   per
l'installazione  di  impianti di alimentazione a metano o a GPL ((. .
.)). (6) (7) (7a)
  2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti
di  alimentazione  a  metano o a GPL puo' essere recuperato, mediante
credito  d'imposta  di  cui  all'articolo  29  del  decreto-legge  31
dicembre  1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  1997,  n.  30,  dall'interessato  alla  filiera di settore,
secondo  modalita' che verranno definite con accordo di programma tra
il  Ministero delle attivita' produttive e le associazioni di settore
maggiormente  rappresentative,  ai  sensi  del  regolamento di cui al
decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive 2 luglio 2003, n.
183. (7)
  2-ter.  Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
successivamente  alla  comunicazione  di  avvenuto riconoscimento del
contributo.  Il  credito  d'imposta non e' rimborsabile, non concorre
alla  formazione  del valore della produzione netta di cui al decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  ne'  dell'imponibile agli
effetti  delle  imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di  cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. (7)
  3.  All'onere  derivante  dalle disposizioni del presente articolo,
valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire 170 miliardi per il
1998  ed  in  lire  5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede, per
l'anno  1997,  mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate derivanti
dall'articolo   29  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 30,
e,  per  gli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per
gli  anni  medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale  1997-1999,  al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per   l'anno  finanziario  1997,  all'uopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
medesimo.  Il predetto importo e' iscritto ad apposito capitolo dello
stato  di  previsione  del  Ministero delle finanze per il successivo
riversamento    agli    appropriati    capitoli   dell'entrata.   Con
provvedimenti  legislativi  di  variazione di bilancio, gli eventuali
miglioramenti  del  saldo  netto da finanziare derivanti nel triennio
1997-1999  dalle  maggiori  entrate  accertate  in connessione con le
maggiori  vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al
presente   articolo   potranno,  in  deroga  alla  vigente  normativa
contabile,   essere   acquisiti   a   reintegrazione   del   predetto
accantonamento.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (2)(3)(5)
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma
6)  che  "per le finalita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25  novembre  1997,  n. 403, concernenti la concessione di contributi
per  la  rottamazione  degli  autoveicoli, e' autorizzata la spesa di
lire  15  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  2001,  2002  e  2003,
finalizzata   all'acquisto  o  alla  trasformazione  di  autoveicoli,
motocicli  e ciclomotori elettrici, a metano e a GPL, di biciclette a
pedalata  assistita,  nonche'  all'istallazione sui veicoli a benzina
esistenti  di  un  impianto  di  alimentazione a metano o GPL secondo
definizioni  adottate  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente, di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge."
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AGGIORNAMENTO (3)
  La L. 12 dicembre 2002, n. 273 ha disposto (con l'art. 28, comma 1)
che  "Per  le finalita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre  1997,  n. 403, concernente la concessione di contributi per
la  rottamazione  degli  autoveicoli,  e'  autorizzata  la  spesa, in
aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23
dicembre  2000,  n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002,  2003  e  2004, da destinare alla concessione di contributi per
l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e
ciclomotori  elettrici,  di  biciclette a pedalata assistita, nonche'
per  l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto
di  alimentazione  a metano o a GPL, in conformita' delle definizioni
adottate  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001".
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AGGIORNAMENTO (5)
  La L. 12 dicembre 2002, n. 273 come modificata dal Decreto 2 luglio
2003,  n.  183  ha disposto (con l'art. 28) che "Lo stanziamento di 5
milioni  di  euro,  previsto dall'articolo 28 della legge 12 dicembre
2002,  n.  273, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 e' ripartito
in  ragione  di  euro 4,5 milioni per la concessione di incentivi per
l'acquisto o la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a
GPL  e  di  euro 0,5 milioni per l'acquisto di autoveicoli a trazione
elettrica  nonche'  motocicli  e ciclomotori elettrici e biciclette a
pedalata assistita".
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  23 agosto 2004, n. 239 ha disposto (con l'art. 1, comma 54)
che  i  contributi  di  cui  al  comma  2 del presente articolo, come
modificato  dal  comma  53  dell'art.  1 della 239/2004, sono erogati
anche a favore delle persone giuridiche.
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AGGIORNAMENTO (7)
  Il  D.L.  30  settembre  2005, n. 203 convertito, con modificazioni
dalla  L.  2  dicembre 2005, n. 281 ha disposto (con l'art. 5-sexies,
comma  1)  che per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo
di  GPL  e  metano  per  autotrazione, di cui al comma 2 del presente
articolo  e'  autorizzata  la  spesa di 40 milioni di euro per l'anno
2005;  ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  5-sexies,  comma  4)  che
"L'efficacia  delle  disposizioni del presente articolo decorre dalla
data  di  entrata  in vigore del decreto del Ministro delle attivita'
produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  che  stabilisce  le  modalita'  di  fruizione  del  credito
d'imposta  di  cui  ai  commi  2-bis  e  2-ter  dell'articolo  1  del
decreto-legge   25   settembre   1997,   n.   324,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal
comma  2  del  presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di
programma ivi indicato".
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AGGIORNAMENTO (7a)
  Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla
L.  24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 59) che
"Per  gli  interventi  finalizzati  a  promuovere l'utilizzo di GPL e
metano  per  autotrazione,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge   25   settembre   1997,   n.   324,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  novembre 1997, n. 403, e successive
modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009".