DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2018)
Testo in vigore dal: 26-9-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 29.
           Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi
         a fronte della rottamazione di analoghi beni usati
  1.  Alle  persone  fisiche  che  acquistano  in  Italia,  anche  in
locazione  finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano
per  la  rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1
gennaio  1987 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i
dieci   anni  dalla  data  di  immatricolazione  e'  riconosciuto  un
contributo statale fino a lire unmilionecinquecentomila per i veicoli
di  cilindrata  fino  a  1.300  centimetri  cubici  e fino a lire due
milioni  per  i  veicoli  di  cilindrata  superiore,  sempre  che sia
praticato  dal  venditore  uno  sconto  almeno  pari  alla misura del
contributo.  Il  contributo  e'  corrisposto  dal  venditore mediante
compensazione con il prezzo di acquisto.
 2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio
1997  e  il 30 settembre 1997 e risultanti da contratto stipulato dal
venditore  e  dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che:
a)  il  veicolo  acquistato  sia  un'autovettura o un autoveicolo per
trasporto  promiscuo,  di  cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato
in  precedenza;  b)  il  veicolo  consegnato  per la rottamazione sia
un'autovettura  o  un  autoveicolo  per  trasporto  promiscuo, di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e che sia intestato, da data anteriore al 30
giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad
uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo,
ovvero,  in  caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia
intestato  al  soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei
predetti  familiari;  c)  nell'atto  di  acquisto  sia  espressamente
dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e
siano  indicate  le  misure  dello  sconto praticato e del contributo
statale di cui al comma precedente.
  3.  Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il  venditore  ha  l'obbligo  di  consegnare  il  veicolo usato ad un
demolitore  e  di  provvedere  direttamente  o  tramite  delega  alla
richiesta  di  cancellazione  per  demolizione  al  pubblico registro
automobilistico.
  3-bis.  I  veicoli  usati,  di  cui  al comma 3, non possono essere
rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai
centri  appositamente  autorizzati, anche convenzionati con le stesse
al  fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
  4.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano  al  venditore l'importo del contributo e recuperano detto
importo  quale  credito  di  imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto  d'imposta  sui  redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone  giuridiche,  dell'imposta  locale sui redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui
viene  richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del
certificato di proprieta' e per i successivi.
  5.  Fino  al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e'  stata  emessa  la  fattura  di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici  conservano  la seguente documentazione, che deve essere
ad essi trasmessa dal venditore:
    a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
    ((b)  copia  del  libretto  e  della  carta di circolazione e del
foglio  complementare  o  del  certificato  di proprieta' del veicolo
usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;))
    c)  copia  della  domanda  di  cancellazione  per demolizione del
veicolo  usato  e  originale del certificato di proprieta' rilasciato
dal pubblico registro automobilistico;
    d)  certificato  dello  stato  di famiglia, nel caso previsto dal
comma 2, lettera b).
  5-bis.   Fuori   dell'ipotesi   disciplinata   dal   comma  3,  per
l'annotazione  nel pubblico registro automobilistico della cessazione
dalla  circolazione  dei  veicoli  di  cui  all'articolo 54, comma 1,
lettere  a)  e  c),  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
immatricolati  in  data  anteriore  al  1 gennaio 1987 ed intestati a
persone fisiche, non e' dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in
favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello
Stato,  se  la  richiesta  della formalita' e' presentata nel periodo
compreso  fra la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro
delle  finanze,  di  concerto  con il Ministro di grazia e giustizia,
sono  stabilite  le  modalita' di corresponsione di detti emolumenti.
Per  conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente
la formalita' deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di
non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa
dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto.
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di concerto con il Ministro delle finanze, possono
essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
  7.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al presente
articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   finanziario   medesimo,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il  predetto  importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento
agli appropriati capitoli dell'entrata.
  8.  Con  provvedimenti  legislativi  di variazioni di bilancio, gli
eventuali  miglioramenti  del saldo netto da finanziare derivanti nel
triennio  1997-1999  dalle  maggiori entrate accertate in connessione
con  le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di
cui  al  presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa
contabile,  essere acquisiti a reintegrazione ((dell'accantonamento))
di cui al comma 7.