MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 2 luglio 2003, n. 183

Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, recante l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.

  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-7-2003
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  25 settembre 1997, n. 324, convertito con
modificazioni,   nella   legge  25 novembre  1997,  n.  403,  recante
ulteriori interventi in materia di rottamazione degli autoveicoli;
  Visto   in   particolare   l'articolo 1,   comma 2,   che   prevede
incentivazioni per gli acquisti di autoveicoli a trazione elettrica e
incentivazioni  per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a
gas   di   petrolio  liquefatto  (GPL),  nonche'  incentivazioni  per
l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento
sulle incentivazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di
petrolio liquefatto (GPL);
  Visto l'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
«Legge  Finanziaria per il 2001» che autorizza nuovi stanziamenti per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;
  Visto  il  decreto del 5 aprile 2001 del Ministro dell'ambiente, di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  recante  la  definizione  delle  tipologie oggetto
degli  incentivi,  nonche'  la ripartizione del predetto stanziamento
fra  le  incentivazioni  per  il  settore  elettrico  e quelle per il
settore metano/GPL;
  Visto  l'articolo 28  della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante
«Misure  per  favorire  l'iniziativa  privata  e  lo  sviluppo  della
concorrenza», che autorizza un ulteriore stanziamento di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004;
  Visto  che  occorre  ripartire  il  predetto  stanziamento  fra  le
incentivazioni  per  il  settore GPL e gas metano e le incentivazioni
per il settore elettrico;
  Rilevata  la  necessita'  di  modificare  l'entita'  del contributo
previsto  nell'articolo 2  del  citato decreto ministeriale 17 luglio
1998,  n.  256,  al  fine  di  incrementare maggiormente l'impiego di
autoveicoli  a  basso  impatto  ambientale, quali quelli alimentati a
metano ed a GPL, avuto anche riguardo all'attuale situazione di grave
congiuntura negativa del mercato;
  Rilevata   altresi'  la  necessita'  di  definire,  nell'ambito  di
appositi  accordi  di  programma  con  le  associazioni di categoria,
modalita'   operative   di   controllo   che,   anche   in  relazione
all'incremento dell'entita' del contributo, garantiscano una verifica
adeguata    dell'andamento    delle    operazioni   incentivabili   e
dell'effettivo  utilizzo  del  contributo  da  parte  del consumatore
finale;
  Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n.
400;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                      Ripartizione stanziamento
  1.  Lo stanziamento di 5 milioni di euro, previsto dall'articolo 28
della  legge  12 dicembre  2002,  n.  273,  per  ciascuno  degli anni
2002, 2003, 2004  e'  ripartito in ragione di euro 4,5 milioni per la
concessione  di  incentivi  per  l'acquisto  o  la  trasformazione di
autoveicoli  alimentati  a  metano  o a GPL e di euro 0,5 milioni per
l'acquisto  di  autoveicoli  a trazione elettrica nonche' motocicli e
ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          ministeriale  17 luglio  1998,  n. 256 «Regolamento recante
          norme  sulle  agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a
          metano  o  a  gas  di  pretrolio  liquefatto  (GPL)»,  come
          modificato dal presente regolamento:
              «Art.  2  (Entita).  - Il contributo e' stabilito nella
          misura di euro 1.500,00 in favore delle persone fisiche che
          acquistano  in  Italia,  anche in locazione finanziaria, un
          autoveicolo   nuovo   di   fabbrica   omologato   anche   o
          esclusivamente  a  metano  o  a  gas di petrolio liquefatto
          (GPL)  e  nella  misura di euro 650 in favore delle persone
          fisiche che fanno installare, entro un anno successivo alla
          data    di   prima   immatricolazione,   un   impianto   di
          alimentazione a metano o a GPL su autoveicolo di proprieta'
          e   di  cui  risulti  l'intestazione  alla  persona  fisica
          medesima, o ai suoi familiari conviventi.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  28  della  legge
          12 dicembre  2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa
          privata e lo sviluppo della concorrenza):
              «Art. 28 (Misure per incrementare l'utilizzo del metano
          e  del GPL in autotrazione). - 1. Per le finalita' previste
          dall'art.  1  del  decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25 novembre
          1997,  n. 403, concernente la concessione di contributi per
          la rottamazione degli autoveicoli, e' autorizzata la spesa,
          in aggiunta a quella prevista dall'art. 145, comma 6, della
          legge  23 dicembre  2000,  n. 388, di 5 milioni di euro per
          ciascuno  degli  anni  2002, 2003 e 2004, da destinare alla
          concessione  di  contributi  per  l'acquisto di autoveicoli
          alimentati  a  metano  o  a GPL, di motocicli e ciclomotori
          elettrici,  di biciclette a pedalata assistita, nonche' per
          l'installazione,  sui  veicoli  a  benzina esistenti, di un
          impianto  di alimentazione a metano o a GPL, in conformita'
          delle  definizioni  adottate  dal  decreto  ministeriale  5
          aprile  2001,  del  Ministro dell'ambiente pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
          e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          conto  capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero delle attivita' produttive.».